Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-04-14, n. 201600927

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-04-14, n. 201600927
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600927
Data del deposito : 14 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02338/2015 AFFARE

Numero 00927/2016 e data 14/04/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 aprile 2016




NUMERO AFFARE

02338/2015

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal professor G R, nei confronti del professor E C N, avverso la sua esclusione dalla procedura per accedere alla graduatoria nazionale, di cui all’art. 19, comma 2 del d.l. n. 104 del 2013, per il settore disciplinare “ COTP/01 - Teoria dell’armonia e analisi - I fascia ”.

LA SEZIONE

Vista la nota del 17 dicembre 2015, prot. n. 1512, di trasmissione della relazione di data non precisata, pervenuta alla segreteria della Sezione il 28 dicembre 2015, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

1. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il professor G R ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’art. 2, commi 1 e 2 del d.m. n. 526 del 30 giugno 2014, qualora interpretato nel senso di prevedere - ai fini del requisito di aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento a partire dall’a.a. 2001-2002 - che per “ anno accademico ” debba intendersi solo il singolo anno in cui il personale docente abbia maturato almeno 180 giorni di servizio a tempo determinato. A giudizio del ricorrente, infatti, il succitato requisito potrebbe essere soddisfatto anche qualora il soggetto interessato abbia maturato, prescindendo dal numero degli anni accademici, un numero di giorni d’insegnamento pari a 540 (180 x 3).

Tramite il medesimo gravame il ricorrente ha, inoltre, chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento n. 8051 del 28 ottobre 2014, concernente la sua esclusione dalla graduatoria nazionale di cui all’art. 19, comma 2 del d.l. n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, per il settore disciplinare “ COTP/01 - Teoria dell’armonia e analisi - I fascia ” nonché della graduatoria definitiva nazionale per il predetto settore disciplinare, approvata con decreto direttoriale n. 4137 del 28 novembre 2014, nella parte in cui il medesimo ricorrente non è stato inserito nella citata graduatoria.

2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

3. Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2 del d.l. n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, e della legge n. 508 del 1999 nonché per eccesso di potere sotto i profili dell’errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione, della perplessità e dell’illogicità manifesta.

Secondo il ricorrente, infatti, il requisito minimo dello svolgimento dell’attività didattica per un periodo di tre anni accademici e per almeno 180 giorni in ognuno anno accademico, dovrebbe ritenersi privo di motivazione e illogico in quanto precluderebbe l’accesso alla graduatoria nazionale - in assenza di “ un’esplicita previsione normativa ” sul punto - ai docenti che abbiano svolto tale attività per un periodo di tempo pari ai 540 giorni richiesti dal d.m. 526 del 2014 ma in un lasso di tempo superiore o inferiore ai tre anni accademici individuati dal medesimo decreto.

Inoltre, un’interpretazione della normativa che richiedesse di aver svolto almeno 180 giorni di servizio per ciascun anno accademico dovrebbe anche ritenersi “ paradossale e contraddittoria ”, in quanto permetterebbe l’accesso alla graduatoria nazionale a docenti con una esperienza effettiva d’insegnamento inferiore - quanto ai giorni di servizio - rispetto a quella maturata dai soggetti esclusi dalla medesima graduatoria che hanno svolto tale attività per un periodo più lungo ma ripartito in maniera meno omogenea, come nel caso del ricorrente, che ha effettuato un totale di 576 giorni di servizio ripartiti in quattro anni accademici.

Da quanto precede deriverebbe, infine, l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla procedura de qua , atteso che il medesimo, nel corso degli anni accademici di riferimento (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014) avrebbe cumulato, come sopra esposto, un numero di giorni di servizio superiori a quelli richiesti dalla normativa di settore ai fini dell’accesso alla predetta graduatoria nazionale.

Dette censure non possono essere condivise.

In attuazione dell’art. 19, comma 2 del d.l. n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, l’art. 2 del d. m 30 giugno 2014, n. 526 stabilisce, al comma 1, per quanto d’interesse in questa sede, che “ fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ”.

Il comma 2 del medesimo art. 2 del d. m. 30 giugno 2014, n. 526 specifica, inoltre, che “ ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione… ”.

L’Amministrazione ha interpretato le succitate disposizioni nel senso di ritenere necessario, al fine di poter essere inseriti nelle graduatorie nazionali di cui all’art. 19 del d.l. n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, il possesso di un requisito di servizio pari ad almeno 180 giorni d’insegnamento per ciascuno dei tre anni accademici richiesti dalla normativa.

La Sezione ritiene che il predetto requisito, nei termini individuati dall’Amministrazione, non possa ritenersi né illogico né irragionevole, atteso che il medesimo - come statuito dai più recenti arresti giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato, dai quali la Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi - “ garantisce continuità e sistematicità per quanto attiene alle esperienze didattiche maturate, assicurando l’elaborazione e l’attuazione in concreto di progetti didattici, in misura più elevata ... rispetto a quanto accadrebbe se venisse preso in considerazione, ai fini della verifica del possesso del requisito, un periodo complessivo di 540 giorni senza alcun’altra specificazione ” (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 739).

In altri termini, l’Amministrazione - nella cui sfera di competenza rientra l’individuazione del succitato requisito - ha ritenuto, in maniera non illogica né irragionevole, che quest’ultimo garantisca una preparazione e un bagaglio d’esperienza didattica più adeguato ai compiti assegnati ai docenti da inserire nella predetta graduatoria nazionale rispetto ad un requisito che richieda esclusivamente il possesso di un’esperienza di servizio pari a 540 giorni suddivisi in maniera meno omogenea.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la Sezione ritiene che risulti legittima l’interpretazione data dall’Amministrazione al requisito di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del d.m. n. 526 del 2014, con la conseguenza che deve ritenersi legittima anche l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria de qua , fondata, appunto, sul mancato possesso da parte di quest’ultimo di tale requisito.

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso è da ritenersi infondato e deve, conseguentemente, essere respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

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