Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-22, n. 202211224

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-22, n. 202211224
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211224
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 11224/2022REG.PROV.COLL.

N. 09427/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9427 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

nei confronti


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, -OMISSIS-. Rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 il Cons. U D C e viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha annullato il diniego di accesso e accertato il diritto della ricorrente all’ostensione dei documenti richiesti, ordinando di consentire alla ricorrente stessa l'accesso agli atti e ai documenti oggetto dell’istanza del 26 maggio 2022.

2. La signora -OMISSIS-, dipendente della società appellante, aveva presentato una domanda di accesso al documento denominato “ valutazione del rischio stress lavoro correlato ” in vigore nel 2021 e successive revisioni, che costituisce una parte del documento di valutazione dei rischi (DVR), al fine di tutelare i propri diritti in un giudizio pendente innanzi al giudice del lavoro.

La società aveva respinto l’istanza, ritenendo che il documento di valutazione dei rischi fosse un atto consultabile solamente dal responsabile della sicurezza.

3. Con la sentenza impugnata, il TAR accoglieva il ricorso ritenendo che l’art. 18, comma 1, lett. n), ed o), del D.lgs. n. 81 del 2008, posto a fondamento del diniego aziendale, non fosse un’ipotesi speciale prevalente sulla normativa generale in materia di accesso. Pur dando atto di un orientamento giurisprudenziale non uniforme relativamente alle caratteristiche soggettive di colui che dovrebbe garantire l’accesso, il Tribunale aderiva all’indirizzo che valorizza le funzioni pubblicistiche di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del documento di valutazione dei rischi.

Inoltre sottolineava che l’analisi dei rischi e l’indicazione delle misure precauzionali contenute nel predetto documento dovevano ritenersi connesse e strumentali anche alla gestione del servizio pubblico in sé, in quanto incidenti sulla possibilità di assicurarne la necessaria continuità. Di conseguenza tutti i soggetti chiamati a svolgere servizi di rilevanza pubblicistica, nell’ambito dei servizi che le amministrazioni intendono assicurare ai cittadini debbono osservare le regole di trasparenza.

4. L’appello si articola in due motivi.

4.1. Il primo contesta l’affermazione della sentenza relativamente al carattere non speciale della disciplina di cui all’art. 18 d.lgs. 81/2008.

La norma in questione prevede la consegna del documento sulla valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la sua consultazione in azienda.

Una siffatta disciplina che riguarda datori di lavoro pubblici e privati è stata ritenuta da alcune pronunce giurisprudenziali speciale e derogatoria della normativa generale in materia di accesso di cui alla L. 241/1990.

4.2. Il secondo motivo ritiene che l’appellante non abbia la qualifica soggettiva per essere ritenuta soggetta alla disciplina di cui agli artt. 22 e seguenti L. 241/1990.

-OMISSIS-., società a partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici quali il servizio idrico integrato ed il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, è soggetto di diritto privato, sicché la normativa in tema di accesso agli atti deve trovare applicazione limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario dalla stessa svolta.

Viene contestata l’affermazione della sentenza circa il legame “indiretto” tra le previsioni contenute nel DVR e l’attività di pubblico interesse coincidente con lo svolgimento del pubblico servizio.

La decisione dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 2016, che si riferisce in particolare agli enti erogatori di acqua e di energia, nonché a quelli che forniscono servizi di trasporto e postali, pur riconoscendo la strumentalità del rapporto di lavoro allo svolgimento del servizio pubblico, limita ad ogni modo gli obblighi di trasparenza alle sole attività di rilevanza pubblicistica.

Il DVR è un documento che attiene alla gestione del rapporto di lavoro, regolato dalla medesima disciplina applicabile a qualsivoglia impresa privata ed estraneo agli ambiti pubblicistici soggetti alle regole di imparzialità e trasparenza.

5. L’appellata non si è costituita nel presente giudizio.

6. L’appello, che può decidersi direttamente nel merito, è fondato, restando dunque assorbita la domanda cautelare.

Il DVR costituisce strumento per la valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro di necessaria adozione da parte di tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici o privati;
presenta un contenuto sia di analisi dei potenziali rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, sia programmatico in relazione alle misure di contenimento e gestione dei suddetti rischi, regolato dagli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 d.lgs. n. 81 del 2008. A norma dell’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento.

Come affermato nella recente sentenza -OMISSIS-della V Sezione di questo Consiglio di Stato, “ l’acquisizione del Dvr da parte del Rls non configura, evidentemente, un regime speciale di accesso in senso proprio, rapportabile cioè alle previsioni di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990: da un lato, infatti, le disposizioni che prevedono la suddetta acquisizione del Dvr valgono sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati;
dall’altro, il loro significato è quello di consentire al Rls il pieno e adeguato svolgimento delle funzioni assegnategli, non già di esercitare una delega a fini conoscitivi in vece dei singoli lavoratori. Si è perciò in presenza di un’acquisizione documentale meramente strumentale all’esercizio della funzione del Rls, che esprime una prerogativa propria dello stesso Rls in prospettiva strettamente lavoristica, non già una forma sostitutiva o speciale d’accesso. Le sole previsioni che consentono al Rls di acquisire il Dvr non valgono dunque di per sé, sic et simpliciter, ad escludere l’applicazione degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990, stante la loro diversa prospettiva e la differente dimensione funzionale in cui esse si collocano.
”.

Ciò nondimeno, la conclusione cui, però, è giunta la sentenza -OMISSIS-è stata comunque negativa quanto al diritto all’accesso da parte del singolo lavoratore, dal momento che il documento è consultato esclusivamente in azienda e il Rls è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

La stessa Adunanza Plenaria, nella sentenza in precedenza richiamata, pur avendo garantito significative aperture quanto all’applicabilità della disciplina dell’accesso ai soggetti gestori di pubblico servizio, ha affermato che “ per quanto riguarda il rapporto di lavoro - strumentale a tutte le attività svolte - gli obblighi di trasparenza appaiono dunque coerentemente suscettibili di delimitazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 11, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, 1, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, legge delega n. 190 del 2012: disposizioni, quelle appena richiamate, che consentono di circoscrivere l’accesso ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l’assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi - benché doverosamente ispirati a tutti i principi, di cui all’art. 24 del […] d.lgs. n. 150 del 2009 - incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario .”.

In conclusione, nel caso del DVR, è da ritenere senz’altro prevalente la componente privatistica del rapporto di lavoro, venendo in rilievo un documento sulla sicurezza che afferisce al rapporto giuslavoristico in quanto tale, e in specie agli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati di protezione e sicurezza dei lavoratori, consistendo esso in un atto che non attiene all’aspetto pubblicistico dell’impiego - relativo alle fasi di selezione e progressione del personale, nonché all’auto-organizzazione degli uffici - quanto piuttosto a quello privatistico dello svolgimento del rapporto, alla luce in particolare del dovere generale di sicurezza imposto al datore di lavoro.

7. La mancanza di un univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione impone la compensazione delle spese di giudizio, relativamente al doppio grado.

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