Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-15, n. 201001505

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-15, n. 201001505
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001505
Data del deposito : 15 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03073/1998 REG.RIC.

N. 01505/2010 REG.DEC.

N. 03073/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3073 del 1998, proposto da:
D V M, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso Studio Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;
S R, S di M A, G Antonietta, S di C A, C I, Camera Pasquale, Nappa Antonio;

contro

Ministero dell'Interno, Commiss.Centrale Organico Enti Locali c/o Min.Interni, rappresentati e difesi dall'Giuseppe Nucaro, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Comune di Procida, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, V. F.Traiano 1/A c/o Schettini;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :SEZIONE V n. 03292/1997, resa tra le parti, concernente LICENZIAMENTO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti gli avvocati gli avv.ti D' Angiolella e Verrusio,su delega rispettivamente degli avv.ti Abbamonte e Palma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I signori Margherita De Vellis, Raffaele Silvestre, Antonio S di Marrazzo, Antonietta G, Antonio S di Carlo, Iolanda Capodanno, Pasquale Camera e Antonio Nappa impugnavano con separati ricorsi avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Campania la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Procida 29 febbraio 1996, n. 2, con la quale si disponeva il loro licenziamento, nonché il provvedimento della C.C.O.E.L. 5 luglio 1995, n. 16511/P.105, richiamata dal Commissario quale atto presupposto. Con autonomo ricorso n. 9352/1996 i medesimi interessati chiedevano l’annullamento del provvedimento con il quale era stata rideterminata la pianta organica del Comune di Procida.

Il Giudice adito respingeva i gravami riuniti, tutti diretti avverso il licenziamento e dichiarava improcedibile il ricorso n. 9352/1996 su indicato.

La sentenza è stata appellata con ricorso radicato al n. R.G. 3073 del 1998.

Chiamata una prima volta la causa in decisione all’udienza del 23 ottobre 2009, la Sezione disponeva ordinanza istruttoria volta ad acquisire i fascicoli d’ufficio di prime cure, che non risultavano depositatati.

In risposta all’ordinanza istruttoria n. 112 del 16 dicembre 2009 è stato comunicato che i fascicoli di primo grado sono stati inviati al macero, come da verbale 17 settembre 2008 dalla commissione di sorveglianza sugli atti di archivio, peraltro approvata in sede ministeriale.

DIRITTO

L’assoluta impossibilità di consultare i fascicoli di primo grado non esime la Sezione da una pronuncia allo stato degli atti, nella quale utilizzare le affermazioni delle parti e, in genere, quanto risulta incontrovertibile ai fini della decisione..

La questione proposta con il presente gravame, infatti, concerne più che i fatti, sostanzialmente pacifici inter partes, l’applicabilità o meno di determinate disposizioni agli odierni appellanti.

La questione sottoposta all’attenzione del Collegio è la seguente: se sia illegittimo il licenziamento degli appellanti, assunti in servizio al Comune di Procida con contratti di appalto o a tempo determinato da data non posteriore al 1° novembre 1978 e confermati in servizio con deliberazioni di Giunta municipale del 1984 e 1985 sul rilievo della mancanza dei presupposti e della carenza dei posti in organico, come ritenuto dalla Commissione Centrale Organici Enti Locali, alla stregua di quanto previsto dalle discipline applicabili in subiecta materia.

Va, innanzi tutto escluso che gli odierni appellanti potessero usufruire legittimamente delle disposizioni recate nel decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le norme invocate hinc et inde sono il comma 4 e il comma 13 dell’art. 5, dei quali conviene disporre la trascrizione.

Comma 4: “Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978, all'immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purché il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.”

Comma 13: “È consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.”

E’ agevole avvedersi come gli interessati potessero usufruire solo del particolare beneficio del comma 13, non possedendo i requisiti che avrebbero legittimato la peculiare procedura prevista dal comma 4, tra i quali, in ogni caso, il servizio presso l’ente alla data del 30 settembre 1978.

Il comma 13 della norma in esame è stato interpretato assai estensivamente dagli appellanti, mentre la finalità perseguita dallo stesso era semplicemente quella di mantenere i precari in servizio per il tempo stabilito in virtù di contratto o di convenzione: la conferma non si riferisce, evidentemente, a una generalizzata immissione in servizio (o comunque a un superamento ope legis della precarietà), ma semplicemente autorizza il completamento del servizio o del lavoro precario a favore dell’Amministrazione (pur sempre nei limiti nei quali il singolo rapporto è stato impostato). Non autorizza in altri termini a mutare la tipologia del contratto ed a trasformare un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Diversamente l’intera disposizione che, fra l'altro, esclude la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non di ruolo, (C.d.S., V, 20 agosto 2008, n. 3985) non avrebbe senso.

Parimenti infondato è il richiamo all’articolo 16, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (come convertito con modificazioni in legge 19 marzo 1993, n. 68).

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 prevede, per l’attuazione della conferma dei dipendenti, il possesso di dieci anni di servizio alla data del 5 marzo 1992 ed è comunque sottoposto alla condizione che non derivi per l’ente un incremento di spesa.

Nella specie gli interessati vantavano tutti un servizio inferiore ai dieci anni, giusta la decorrenza delle assunzioni negli anni 1984 e 1985 e l’incremento di spesa era in re ipsa, attese le determinazioni di segno negativo ad opera del Comitato centrale per gli organici degli enti locali.

Ne consegue come vada confermata la sentenza impugnata che ha statuito del tutto correttamente la nullità dei rapporti intercorsi medio tempore.

Sembra tuttavia equo compensare le spese del giudizio.

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