Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-05-07, n. 201902943
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2019
N. 02943/2019REG.PROV.COLL.
N. 03748/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3748 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati A P e G P, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
contro
Commissione elettorale circondariale di Velletri e Comune di Artena non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II bis, emessa nel procedimento di cui al R.G. -OMISSIS- il 3 maggio 2019, con la quale era respinto il ricorso proposto per ottenere l'annullamento del verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Velletri del 28 Aprile 2019 (comunicato in pari data al delegato della lista ARTENA RINASCE Sig. -OMISSIS-), nella parte in cui ha disposto l'esclusione del candidato -OMISSIS-, “ in quanto, sulla base del Certificato Casellario Giudiziale del 26/04/2019, il summenzionato rientra nella causa di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs. 235/2012 lettera a) – relativamente all'ipotesi di cui all'art. 73 del testo unico approvato con DPR 309/1990 – in combinato disposto con l'art. 15 e 16 del d.lgs. sopra citato, avendo riportato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 e art. 445 c.p.p.), divenuta irrevocabile il 23/06/2011 ”;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 7 maggio 2019 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti l’Avvocato G P e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello in epigrafe, gli appellanti espongono che il sig. -OMISSIS- – già candidato consigliere alle elezioni comunali del Comune di Artena dell'anno 2014, e successivamente Assessore e Consigliere per surroga del medesimo Comune - ha presentato la propria candidatura, anche in occasione della competizione elettorale del prossimo 26 maggio 2019, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Artena, nella lista denominata “ARTENA RINASCE”, a sostegno del candidato sindaco Sig. -OMISSIS-. Rilevano che il candidato era escluso dalla Commissione elettorale circondariale di Velletri a causa del rilievo dell’incandidabilità ex art. 10 del d.lgs. 235/2012 lettera a), con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 73 del testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990 – in combinato disposto con gli artt. 15 e 16 del d.lgs. sopra citato, avendo il sig. -OMISSIS- riportato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( ex art. 444 e art. 445 c.p.p.), divenuta irrevocabile il 23 giugno 2011.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 18 maggio 2018, il giudice di primo grado respingeva il ricorso proposto per l’annullamento di esclusione, sulla base del richiamo del proprio precedente orientamento.
Il Sig. -OMISSIS- si duole, in questa sede, della inapplicabilità dei principi richiamati dal primo giudice al caso di specie, anche sull’evidenza del mancato rilievo dell’incandidabilità in occasione ella candidatura del 2014.
Deduce un unico articolato motivo di appello come di seguito indicato.
Violazione e falsa applicazione degli artt.li 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012, avendo il
candidato subito sentenza ex art. 444 c.p.p., anteriormente all'entrata in vigore del decreto menzionato per i profili specificati.
A) In ordine all’applicabilità del predetto decreto in presenza di sentenza emessa ex art. 444 c..p.p. divenuta irrevocabile precedentemente all’entrata in vigore del richiamato decreto, pur avendo, la Commissione Elettorale Circondariale, correttamente indicato il momento in cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. sia divenuta irrevocabile nei confronti del Sig. -OMISSIS-, ovvero la data del 23 giugno2011, non ne avrebbe tenuto conto in funzione di quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 235/2012, così pronunciando l'esclusione del candidato, sul presupposto dell'equiparazione delle sentenze penali di condanna a quelle ex art. 444 c.p.p.. Tuttavia, nella specie, non sarebbe rilevante