Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-08, n. 202002906

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-08, n. 202002906
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002906
Data del deposito : 8 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2020

N. 02906/2020REG.PROV.COLL.

N. 06486/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato O M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6,

contro

il Comune di Rossano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n. 90,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rossano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il Consigliere F R e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali, su delega dell’avvocato G S, e l’avvocato Gabriele Pafundi su delega dell’avvocato O M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, signor -OMISSIS-, espone di essere proprietario di un edificio sito in località -OMISSIS-, costruito in “ muratura ordinaria ” (cfr. pagg. 7 e 8 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, nonché la definizione del manufatto abusivo contenuta nel provvedimento impugnato) su terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS-, facente parte di un complesso di circa 50 edifici, tutti ivi realizzati nella prima metà degli anni sessanta.

In data 26 marzo 1986, il -OMISSIS-ha inoltrato al Comune di Rossano (correntemente denominato “Rossano Calabro” per distinguerlo dall’omonimo Comune di Rossano Veneto, situato nella Provincia di Vicenza;
peraltro il medesimo Comune di Rossano, attualmente, per effetto della l.r. 2 febbraio 2018, n. 2, forma con la finitima località di Corigliano il nuovo Comune di Corigliano – Rossano) una domanda di condono edilizio in relazione all’anzidetta costruzione di sua proprietà, a’ sensi degli artt. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in effetti realizzata in assenza di titolo edilizio.

L’attuale appellante evidenzia di aver presentato tale domanda nonostante che la costruzione di cui trattasi, essendo stata realizzata in epoca anteriore al 1967 in zona agricola, non necessitasse del rilascio del titolo edilizio, neppure in sanatoria, ed in tal senso si richiama all’originario testo dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, vigente prima della sua sostituzione disposta per effetto dell’art. 10 della l. 6 agosto 1967, n. 765.

Il -OMISSIS-afferma di aver quindi provveduto a corrispondere alle scadenze previste le diverse rate dell’oblazione contemplata al riguardo, ed afferma che il perfetto adempimento di tali obblighi, cui non avrebbe fatto seguito alcuna richiesta da parte del Comune nel lasso di tempo stabilito ex lege , avrebbe determinato la formazione del silenzio-assenso in ordine alla propria domanda, a’ sensi di quanto disposto dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985.

L’attuale appellante riferisce – peraltro – che, a consistente della presentazione della domanda predetta, con nota Prot. n. -OMISSIS- dd. 31 agosto 2005 l’Amministrazione comunale ha chiesto un’integrazione documentale della relativa pratica, avente ad oggetto la richiesta di una serie di “ documenti relativi ad aspetti eminentemente tecnici del fabbricato ” (così a pag. 2 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio), asseritamente trasmessi dall’interessato nei termini richiesti.

Va da subito precisato che l’Amministrazione comunale fa rilevare – per

contro

- che tale richiesta di documentazione integrativa riguardava anche la produzione del titolo di proprietà, ovvero di altro titolo abilitante all’utilizzo del suolo su cui era stato costruito l’edificio: richiesta, quest’ultima, a cui il -OMISSIS-non avrebbe ottemperato (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione del Comune di Rossano).

Il -OMISSIS-a sua volta riferisce di aver ricevuto nel corso del 1991, mentre perdurava il silenzio da parte dell’Amministrazione comunale, la notifica di un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Crotone recante l’ingiunzione a sgomberare il suolo demaniale marittimo occupato dal proprio fabbricato e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi.

Il -OMISSIS-riferisce che tale ordinanza - che, peraltro, dalla lettura delle premesse del provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio risulta sia stata seguita dall’emanazione di altra consimile ingiunzione recante il numero -OMISSIS-ed emessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone nel 1994 - traeva origine da un procedimento di accertamento dei confini delle zone demaniali marittime, disciplinato dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 reg. cod. nav.

Il medesimo appellante afferma al riguardo che il terreno su cui era stato realizzato il fabbricato reso oggetto di domanda di condono edilizio (-OMISSIS-) non avrebbe natura demaniale in quanto le particelle nn. -OMISSIS-.

La circostanza troverebbe conferma - sempre secondo l’appellante - in quanto dichiarato in data 21 agosto 1996, a’ sensi dell’allora vigente art. 4 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, dal signor -OMISSIS-, pastore dal 1940, dinanzi all’Ufficiale d’anagrafe del Comune di Rossano, ossia di essere figlio di -OMISSIS-, il quale svolgeva la professione di pastore a partire dai primi del 1900 ... nel percorso della transumanza attraversavamo le contrade Torrepinta, Seggio, -OMISSIS-, Fossa, ecc. i cui proprietari, tra cui -OMISSIS-, ci concedevano il passaggio, esclusivamente usando una via privata lungo il mare, (il cui tracciato è tuttora visibile), e ciò affinché gli animali non danneggiassero le loro colture interne … Il tracciato della suddetta strada marina privata incrociava altre vie, di pertinenza privata che, dall’interno della proprietà, ad esempio, del marchese Martucci e della baronessa Ferrara, avevano lo sbocco direttamente sulla battigia del mare ”.

Il -OMISSIS-riferisce quindi che nel 1952 era stato attivato il procedimento per la delimitazione relativa all’intera fascia costiera del Comune di Rossano e della frazione di-OMISSIS-, inclusa nel territorio del Comune di Crosia, e afferma che il procedimento medesimo non sarebbe risultato immune da una serie di vizi di legittimità, e che sia nei procedimenti penali svoltisi nel corso del tempo, sia nei sopralluoghi effettuati dagli ufficiali di polizia giudiziaria sarebbe stato ripetutamente evidenziato che, mancando la linea di demarcazione tra arenile e proprietà privata, risulterebbe di fatto impossibile stabilire se l’area su cui sorgono i fabbricati sia demaniale, ovvero ricadente nella privata proprietà.

In tal senso il -OMISSIS-cita un verbale della Guardia di Finanza del 6 maggio 1982, segnatamente relativo alla località -OMISSIS- e nel quale testualmente si afferma che “ in detta località non esiste delimitazione del demanio marittimo;
pertanto i verbalizzanti non sono in grado di contestare una eventuale occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo
.

L’attuale appellante precisa che all’epoca dell’emissione della predetta ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Crotone (1991) risultava già pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, un ricorso proposto dal dott. -OMISSIS-, proprietario del lotto di terreno attiguo al proprio, il quale, a sostegno delle proprie ragioni, aveva indicato, in particolare, l’illegittimità dei provvedimenti di delimitazione ed ampliamento del demanio marittimo, assunti rispettivamente nel 1952 e nel 1985.

Secondo lo stesso -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS-(peraltro non reperita dal Collegio mediante tali estremi) l’adito T.A.R. avrebbe accolto tale impugnativa, verosimilmente proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Crotone identica a quella emessa nei suoi confronti, annullando il provvedimento in quanto fondato esclusivamente su di una presunzione di validità dei predetti atti di delimitazione e di ampliamento, da ritenersi invece illegittimi, in quanto “la Capitaneria avrebbe dovuto porre in essere un procedimento dichiarativo dell’estensione del demanio marittimo, ex art.32 cod .nav. che, come è costante insegnamento della giurisprudenza (.) costituisce l’indispensabile presupposto per il legittimo uso del potere di autotutela del demanio, ove esista incertezza oggettiva sui confini (. . .) . In definitiva, la incompleta e risalente nel tempo delimitazione della zona demaniale viene in rilievo come vizio formale, inerente all’ omesso compimento di un’attività prodromica, preordinata in via generale all’esatto accertamento dell’estensione della zona demaniale .

Secondo l’appellante tale pronuncia dovrebbe riverberare i suoi effetti su tutti gli atti che in quella delimitazione trovavano il loro indefettibile presupposto, e soggiunge che per quanto concerne i concomitanti aspetti penali della vicenda dovrebbe essere pure considerato l’esito che, nelle more del giudizio amministrativo, ha avuto un procedimento penale promosso contro la moglie Pia Teresa Marino -OMISSIS-, comproprietaria dell’immobile, per il reato di occupazione abusiva di una porzione del suolo demaniale.

A tale riguardo il medesimo -OMISSIS-riferisce che in data 26 maggio 1995 il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento medesimo “ ritenuto che, relativamente al reato di cui all’art. 1161 c.n., non può iniziarsi un’azione penale in quanto, non essendovi stato accatastamento a favore del demanio marittimo, mancano gli elementi per considerare sicuramente demaniale l’area di cui trattasi, non bastando all’uopo la delimitazione effettuata nel 1952, in assenza di contraddittorio con i proprietari frontisti .

Il -OMISSIS-afferma che identico indirizzo sarebbe stato seguito anche dalla Pretura Circondariale di Rossano, la quale avrebbe ripetutamente affermato, in altri casi analoghi, che: qualora si controverta sulla demanialità marittima di un suolo accatastato la demanialità necessaria di un bene marittimo è qualità che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti (art. 822, comma 1 c.c. e art. 28 cod. nav.) ed avendo eventualmente riguardo alla regola di giudizio - valevole anche in tema di determinazione di confini tra proprietà pubblica e privata, a’ sensi dell’art. 950 c.c. - che, in caso di incertezza non risolubile in base ad altri elementi, il confine delineato dalle mappe catastali ha importanza decisiva.

Riferisce ancora l’appellante che, sempre nelle more del predetto giudizio amministrativo, l’Agenzia del Territorio, con provvedimento del 20 settembre 2002, ha disposto la pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verificazione straordinaria relativa alla fascia costiera del Comune di Rossano relativamente a porzioni dei fogli di mappa dal n. -OMISSIS-e che avverso tale provvedimento è stato proposto apposito reclamo, cui sarebbe seguito l’assoluto silenzio da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonostante che la stessa avesse sottolineato che “ in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, del reclamo o dell’osservazione, l’Ufficio notificherà la circostanza e le motivazioni al possessore estensore del reclamo .

1.2. In questo contesto il -OMISSIS-espone pertanto che con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, il Dirigente preposto all’Ufficio Tecnico del Comune di Rossano ha respinto in via definitiva la richiesta di condono edilizio per il fabbricato di cui trattasi.

Giova qui evidenziare che l’adozione di tale provvedimento si è fondata su di una pluralità di motivazioni, ossia: la mancanza del titolo di proprietà del suolo;
la mancanza della dichiarazione di disponibilità del soggetto pubblico proprietario dell’area su cui il fabbricato è stato realizzato, in quanto ritenuta inclusa nel demanio marittimo;
la mancanza dell’autorizzazione paesaggistico-ambientale, ritenuta a sua volta necessaria essendo la costruzione insistente su di un’area assoggettata a tale vincolo;
la mancanza di un atto notorio indicante l’epoca di ultimazione dei lavori ovvero di una dichiarazione sullo stato dei lavori medesimi;
la mancanza di un certificato di residenza storico;
la mancanza di un convenzionamento stipulato ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 28 gennaio 1977, n. 10;
la mancanza di una perizia giurata sullo stato e sulle dimensioni dell’opera, indicante il superamento - o meno – del limite dei mc 450.

In dipendenza di ciò il -OMISSIS-ha pertanto proposto avverso tale provvedimento ricorso sub R.G. n. 1258 del 2005 innanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro.

Con sentenza n. -OMISSIS-la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha peraltro respinto tale impugnativa, e al riguardo il -OMISSIS-ha pertanto proposto sub R.G. n. 8446 del 2006 appello innanzi al Consiglio di Stato, che al momento della proposizione del presente, ulteriore appello (2009) egli afferma ancora pendente (tale primo appello del -OMISSIS-sarà infatti medio tempore definito con sentenza di reiezione n. -OMISSIS-emessa dalla Sezione VI di questo Consiglio di Stato).

1.3. Con susseguente nota Prot. n. -OMISSIS-il Comune di Rossano ha quindi formalmente diffidato il -OMISSIS-con provvedimento Prot. n. -OMISSIS-2006 a rimuovere il manufatto abusivo entro 60 giorni dalla relativa notifica.

Il -OMISSIS-ha proposto avverso tale ulteriore provvedimento ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a’ sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ma su opposizione proposta dall’Amministrazione comunale a’ sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R. n. 1199 del 1971 tale impugnativa è stata trasposta sub R.G. n. 1240 del 2006 innanzi al T.A.R. per la Calabria, sede di Catanzaro, che lo stesso -OMISSIS-riferisce essere ancora pendente al momento della proposizione del presente appello (2009).

1.4.1. Da ultimo, con ordinanza n. -OMISSIS-dd. 15 aprile 2008, notificata in data 6 maggio 2008 il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Tutela Ambientale del Comune di Rossano, “Vista l’ingiunzione della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Crotone n. -OMISSIS-, dalla quale risulta che il Signor -OMISSIS--OMISSIS-… ha occupato abusivamente una zona demaniale marittima in Loc. -OMISSIS-, sulla quale è stato realizzato un manufatto in muratura ordinaria;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi