SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 202402130, Verifica appello
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Pubblicato il 04/03/2024
N. 02130/2024REG.PROV.COLL.
N. 05601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5601 del 2022, proposto dal
Ministero della Salute, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, appellante incidentale;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-Roma, Sezione Sez. III- Quater , -OMISSIS-, -OMISSIS-, non notificata e concernente la procedura transattiva per il risarcimento dei danni subiti a causa di trasfusioni di sangue infetto;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della signora -OMISSIS-;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il consigliere L D R e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato e depositato il 7 luglio 2022, il Ministero della salute ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza, -OMISSIS-, -OMISSIS-, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-Roma, Sezione Sez. III- Quater ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- per l’annullamento:
“ - della comunicazione Prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “ Transazioni di cui alle leggi 29 novembre 2007, n.222 e 24 dicembre 2007,-OMISSIS- ” con cui si informava la ricorrente che “Di seguito al preavviso di cui alla nota -OMISSIS-2019, visto che le controdeduzioni presentate dalla S.V. non contengono elementi utili ai fini dell'applicazione del D.M. 4 maggio 2012, si conferma che la domanda di adesione alla procedura transattiva indicata in oggetto non può essere accolta in quanto risulta decorso il termine di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 4 maggio 2012, tenuto conto che la domanda per ottenere l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210 è stata presentata in data 05.04.1995 e l'atto di citazione per il giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, come dichiarato dalla S.V., è stato notificato in data 01.03.2006 e l'atto interruttivo dei termini prescrizionali è stato presentato il 28/04/2003 ” ;
- della precedente comunicazione Prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Transazioni di cui alle Leggi 29 novembre 2007, n.222 e 24 dicembre 2007, -OMISSIS-”, con cui si informava la ricorrente che “Con riferimento alla procedura transattiva indicata in oggetto per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni, si rappresenta che la domanda non è accoglibile in quanto risulta decorso il termine di cui all'art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 4 maggio 2012”;
- nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti connessi, anche non noti, se e nella misura in cui risultino pregiudizievoli per le ragioni della ricorrente; ”.
L’appello viene affidato ad un unico e articolato mezzo di gravame, con il quale l’Amministrazione lamenta “ Erronea qualificazione dell’eccezione sollevata dal Ministero- Violazione e falsa applicazione dei principi regolanti il procedimento in contumacia avanti al G.O.- Falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. e dell’art. 187 c.p.c. – Illegittima disapplicazione dell’art. 5 comma 1 lettera a) del DM 04.05.2012 – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 132/2009 ”.
2. La signora -OMISSIS- si è costituita in giudizio con atto depositato il 14 luglio 2022 ed ha proposto appello incidentale con ricorso notificato e depositato il 25 luglio 2022, con il quale, riproponendo in questa sede le doglianze dedotte in primo grado e non espressamente accolte dal Tar, lamenta:
“ Violazione e falsa applicazione delle l. nn.222-244/07, dell’art.97 Cost., del principio di affidamento e dei principi generali in materia di transazioni delle cause promosse dai danneggiati da trasfusioni ed emoderivati infetti. ”;
“ Disparità di trattamento, Illogicità ed irragionevolezza ”;
“ Violazione e falsa applicazione delle l. nn.222-244/07 e del DM 132/09 - Dovere di disapplicazione della normazione secondaria se e nella misura in cui risulti, venga applicata e/o interpretata in contrasto con la normazione primaria – Disparità di trattamento ”;
“ Difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art.3 l.241/90, difetto di istruttoria, violazione del principio di trasparenza ”;
“ Accertamento del diritto a stipulare la transazione ”;
“ Condanna del MDS al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria ”.
3. Con ordinanza 29 luglio 2022, -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda interinale di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
4. Con memoria depositata il 29 gennaio 2024, l’appellata ha dichiarato, depositando in giudizio il relativo atto, che in data 22 gennaio 2024 è intervenuta la stipula della transazione con il Ministero della salute ed ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
5. All’udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di quanto risulta agli atti, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a..
7. Le spese del grado possono essere compensate.