Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-07-09, n. 201303617
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N. 03617/2013REG.PROV.COLL.
N. 09899/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9899 del 2007, proposto da
M A, rappresentato e difeso dagli avvocati L F e P O, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Ruggero Fiore, 3;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, C B, L F e M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
nei confronti di
L H, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, Sergio Dragogna e Carlo Totino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Antonio Gramsci, 36;
Amministrazione separata beni dei beni di uso civico della frazione di Valles, Comune di Rio Pusteria, non costituita in giudizio nel presente grado;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, n. 259/2007, resa tra le parti, concernente cessione di terreno gravato da usi civici;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Fanfulla e Calò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, respingeva il ricorso n. 306 del 2006, proposto da M A avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 6 febbraio 2006, adottata in qualità di organo di vigilanza sugli enti locali, con la quale era stata annullata la deliberazione n. 7 del 15 dicembre 2005 del comitato di amministrazione dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) della frazione di Valles del Comune di Rio Pusteria, avente ad oggetto l’autorizzazione alla vendita al ricorrente, mediante trattativa privata, della p.f. 330/1 C.C. Valles (della superficie di 550 mq) gravata da diritti di uso civico.
L’impugnata deliberazione provinciale di annullamento si fondava sui quattro rilievi della mancata acquisizione del prescritto parere dell’assessore provinciale all’agricoltura, dell’ingiustificato esperimento di una trattativa privata anziché di un pubblico incanto, della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo a tutti i proprietari limitrofi, e della mancata acquisizione di una perizia giurata o ufficiale di stima sul corrispettivo convenuto.
L’adito Tribunale regionale di giustizia amministrativa, segnatamente, provvedeva come segue:
(i) respingeva il motivo di ricorso, di natura preliminare – con il quale era stata dedotta la nullità/inefficacia dell’impugnato provvedimento, in quanto comunicato all’ASBUC di Valles oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 8, comma 2, l. prov. 12 giugno 1980, n. 16 ( Amministrazione dei beni di uso civico ) –, rilevando che alla luce dell’acquisita documentazione la deliberazione di annullamento risultava comunicata a mezzo fax il 13 febbraio 2006, e dunque nel rispetto del menzionato termine di legge;
(ii) riteneva infondato il primo motivo di merito – con il quale era stata dedotta l’erronea applicazione degli artt. 1 e 2 l. prov. 24 dicembre 1970, n. 29 ( Provvedimenti per l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico. Ecologia ), nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, anche con riferimento alla carenza dell’interesse pubblico perseguito dalla Provincia autonoma di Bolzano –, rilevando che la deliberazione di annullamento legittimamente aveva ritenuto necessaria l’acquisizione di un nuovo parere dell’assessore all’agricoltura, poiché quello reso in precedenza (il 21 agosto 2003) si riferiva a una vicenda alienativa diversa, per oggetto e presupposti, con la conseguente necessità di una nuova valutazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti;
(iii) dichiarava infondato il secondo motivo di ricorso – con il quale era stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 14 l. prov. 22 ottobre 1993, n. 17 ( Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi ), nonché l’eccesso di potere sotto vari profili –, rimarcando la legittimità della delibera di annullamento, laddove aveva ravvisato l’assenza dei presupposti per procedere alla vendita a trattativa privata ed affermato la necessità di seguire una procedura ad evidenza pubblica previa comunicazione dell’avvio del procedimento anche agli altri proprietari limitrofi, nonché rilevando che un provvedimento fondato su più motivi deve comunque ritenersi legittimo, se almeno uno di essi sia esente da vizi ed idoneo a sorreggerlo autonomamente;
(iv) condannava il ricorrente a rifondere alla resistente Amministrazione provinciale e al controinteressato L H le spese di causa, mentre nulla statuiva sulle spese processuali nell’ambito del rapporto processuale tra il ricorrente e l’ASBUC, non essendosi quest’ultima costituita in giudizio.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, non deducendo censura alcuna avverso la statuizione sub 1.(i), e per il resto sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati all’impianto motivazionale dell’appellata sentenza, nonché dolendosi dell’ingiustizia della statuizione sulle spese
3. Costituendosi in giudizio, l’appellata Provincia contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.
4. Si costituiva, altresì, in giudizio l’originario controinteressato L H, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione. In via subordinata (all’eventuale accoglimento dell’appello principale ed all’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale), riproponeva espressamente il ricorso incidentale subordinato proposto in primo grado avverso la delibera dell’ASBUC di Valles del 15 dicembre 2005, annullata dalla Giunta provinciale, non esaminato dal Tribunale regionale in esito al rigetto del ricorso principale.
5. All’udienza pubblica del 22 marzo 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Premesso che non risulta impugnata la statuizione sub 1.(i), sicché ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del presente giudizio d’impugnazione, si osserva che l’appello è infondato.
6.1. Privo di pregio è il motivo d’appello proposto avverso la statuizione sub 1.(ii).
Giova premettere, in linea di diritto, che la fattispecie sub iudice è stata correttamente sussunta sotto la previsione normativa del comma 1 dell’art. 1 l. prov. 24 dicembre 1970, n. 29 ( Provvedimenti per l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico ), nella versione vigente all’epoca dell’adozione della deliberazione dell’ASBUC di Valles del 15 dicembre 2005, secondo cui “ l’alienazione di beni gravati da diritti di uso civico nonché la costituzione, la modificazione e l'estinzione di diritti reali su detti beni da parte del comitato dei beni di uso civico sono subordinate al parere positivo dell'assessore provinciale competente per l'agricoltura ”, non ricorrendo le fattispecie eccezionali contemplate dal secondo comma del citato articolo di legge (connotate dalla presenza di determinate categorie di riservatari in relazione a specifiche destinazioni d’uso), esentate dall’acquisizione del menzionato parere (peraltro, sul punto non sussiste controversia tra le parti;v. p. 17 del ricorso in appello, dove si dà espressamente atto che “ la cessione dei terreni, oggetto del presente giudizio, rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 della citata L.P. n.29/1970, cioè, che la vendita dell’immobile frazionale non è riservata ad un ben predefinito gruppo di person e”).
Orbene, come correttamente rilevato nell’appellata sentenza, il precedente parere positivo assessorile del 21 agosto 2003, relativo a precedente delibera di vendita dell’ASBUC di Valles, annullata in sede giurisdizionale con sentenza n. 221/2005 dello stesso Tribunale regionale di giustizia amministrativa, non poteva essere riferito all’operazione di vendita di cui è causa, in quanto il menzionato parere ineriva a diverso assetto fondiario (modificato in seguito, in esito all’escorporazione, dall’originaria p.f. 330/1, di una superficie di 106 mq, ed alla formazione della nuova p.f. 330/4) e risaliva ad oltre due anni addietro, sicché, contrariamente a quanto assunto dall’odierno appellante, s’imponeva la necessità di valutare ex novo gli interessi, pubblici e privati, toccati dall’operazione di vendita e, dunque, di acquisire un nuovo parere dell’assessore all’agricoltura.
Già sotto tale profilo, a conferma dell’appellata sentenza, deve affermarsi la legittimità dell’impugnata deliberazione provinciale di annullamento del 6 febbraio 2006, trattandosi di motivazione autonomamente sufficiente a sorreggere l’atto annullatorio.
6.2. Destituito di fondamento è, altresì, il motivo d’appello proposto avverso la statuizione sub 1.(iii).
In linea di fatto, risulta documentalmente comprovato – peraltro, ne è dato atto anche nell’annullata deliberazione dell’ASBUC di Valles – che, oltre all’odierno appellante, interessato all’acquisto dell’adiacente p.f. 330/1 al fine di ampliare il proprio esercizio alberghiero pensione “Sonneck”, anche l’odierno appellato L H aveva segnalato all’ASBUC, da tempo e ripetutamente, il proprio interesse all’acquisto, e che, sulla base della situazione mappale, doveva ritenersi potenziale interessato all’acquisto anche un altro proprietario limitrofo (tale Pichler Hubert).
Ciò posto in linea di fatto, si osserva in linea di diritto che deve confermarsi l’assunto del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, secondo cui collide con i principi di buona amministrazione, di imparzialità e di tutela del pubblico interesse la vendita a trattativa privata ad uno solo degli interessati all’acquisto, senza previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, a fronte della rilevata carenza di motivazione in ordine ad eventuali ragioni eccezionali, giustificative del ricorso a tale metodo di scelta del contraente.
Costituisce, invero, consolidato principio giurisprudenziale che i contratti attivi delle pubbliche amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni comunali e le loro articolazioni), dai quali cioè derivi un’entrata, devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che, in casi di motivata necessità o urgenza, o di incanto deserto, l’amministrazione intenda far ricorso alla trattativa privata, la quale si configura come strumento di scelta del contraente di natura eccezionale, perché derogatorio rispetto ai sistemi, di valenza generale, fondati sulla regola della gara pubblica (v. sul punto, per tutte, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001, n. 399, con ampi richiami giurisprudenziali).
Inconferente è, al riguardo, il richiamo dell’odierno appellante al combinato disposto degli artt. 58 d.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L [recante “ Approvazione del nuovo testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni ”, mentre il citato articolo reca il titolo “ Deliberazioni a contrattare e relative procedure (Art. 28, L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 )”], e 16, comma 2, n. 1) , l. prov. 21 gennaio 1987, n. 2 ( Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano ) – secondo cui è ammesso il ricorso alla trattativa privata, qualora il valore di stima non superi l’importo di euro 260.000,00 –, attesa l’intervenuta abrogazione dell’art. 58 ad opera dell’art. 19, comma 9 lett. d), l. reg. 23 ottobre 1998, n. 10 ( Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige” ), in data anteriore all’adozione degli atti di cui è controversia, a prescindere dal rilievo che nel caso di specie difettava comunque una perizia giurata od ufficiale di stima.
Quanto a quest’ultimo aspetto (mancanza di una perizia giurata od ufficiale di stima), nella deliberazione provinciale di annullamento, confermata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, a ragione è stata rilevata la violazione della circolare del Direttore della Ripartizione provinciale enti locali del 24 gennaio 2001, tra l’altro rivolta ai Presidenti delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico, che, in caso di vendita, impone l’allegazione di una stima giurata, oppure di una stima o dichiarazione di congruità da parte dell’Ufficio estimo della Provincia di Bolzano, mentre all’uopo è insufficiente una perizia privata quale redatta nel caso di specie, per di più risalente all’anno 2002, ad oltre tre anni prima dell’adozione della deliberazione di vendita, con conseguente corretto rilievo del correlativo profilo di eccesso di potere, viziante la deliberazione dell’ASBUC di Valles.
A fronte della rilevata presenza di altri interessati (reali e potenziali) all’acquisto, nell’impugnata sentenza correttamente è stato confermato il motivo di annullamento costituito dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento di vendita ai predetti, in violazione della disciplina generale dei procedimenti amministrativi di cui alla l. prov. 22 ottobre 1993, n. 17, con conseguente infondatezza dell’assunto dell’odierno appellante attorno alla “ superfluità, inutilità e non necessità del comunicazione di avvio del procedimento ” ai soggetti interessati all’acquisto (v. così, testualmente, il ricorso in appello).
6.3. Deve, infine, confermarsi la statuizione sulle spese, legittimamente regolate secondo il criterio generale della soccombenza.
6.4. Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello s’impone la conferma dell’appellata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
7. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiararle interamente compensate tra tutte le parti.