Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-08, n. 202406043

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-08, n. 202406043
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406043
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 06043/2024REG.PROV.COLL.

N. 01487/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l'annullamento a) del provvedimento interdittivo prot. n° -OMISSIS-adottato dall'UTG – Prefettura di Caserta, a firma del Prefetto p.t.; b) per quanto occorra della nota n° Cat. -OMISSIS-^, prot. n. -OMISSIS-del 12.10.2022, con il quale la Prefettura di Caserta trasmette l'informazione antimafia interdittiva nei confronti della ditta “-OMISSIS-”; c) per quanto occorra della nota prot. n° -OMISSIS-del 28/09/2021 con la quale la Prefettura di Latina ha inviato gli atti alla Prefettura di Caserta; d) per quanto occorra della nota prot. n. -OMISSIS-del 10.05.2022, con la quale la Prefettura di Caserta comunica l'esistenza di “profili di controindicazione antimafia” a carico della ditta “-OMISSIS-”; e) per quanto occorra della nota n. -OMISSIS-/1-2 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta mai notificata né comunicata e richiamata nel provvedimento sub a); f) per quanto occorra della nota prot. n. -OMISSIS-del 16.09.2022 del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Caserta, mai notificata né comunicata e richiamata nel provvedimento sub a); g) del verbale di riunione del Gruppo Interforze del 22.09.2022 mai notificato né comunicato e richiamato nel provvedimento sub a); h) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La signora -OMISSIS-titolare di impresa individuale impegnata nell’attività di produzione ortofrutticola ed allevamento bufalino, è stata attinta con nota prefettizia del 12 ottobre 2022 da interdittiva antimafia in quanto, a seguito delle attività info-investigative del caso, la Prefettura di Caserta ha appurato la sussistenza degli elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa: segnatamente, l’Autorità prefettizia si è soffermata sui legami familiari ed economici con il coniuge -OMISSIS- gravato da plurimi pregiudizi penali e di polizia, e con i tre figli, anch’essi interessati da carichi penali di particolare allarme sociale e rilevanza ai fini della controindicazione antimafia.

2. – Impugnata ritualmente innanzi al TAR per la Campania sul rilievo dell’incompetenza territoriale della Prefettura di Caserta e del difetto istruttorio del provvedimento, che ricondurrebbe il rischio di contaminazione antimafia ad un’unica ragione, ovvero all’esistenza di rapporti familiari e alle frequentazioni dei figli della ricorrente con soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali locali, - che in ogni caso sarebbero saltuarie, risalenti nel tempo e comunque non comprovate adeguatamente - il primo giudice ha conclusivamente respinto il gravame osservando che il provvedimento gravato rende conto dello stabile e perdurante inserimento della sig.ra -OMISSIS-nell’ambiente familiare, desunto dall’intensità dei legami parentali e dall’assenza di indici di dissociazione della stessa dal contesto di condivisa illegalità con gli ambienti della criminalità organizzata in cui risultano inseriti il marito sig.-OMISSIS- ed i figli -OMISSIS- Soggiunge il TAR campano che l’informazione interdittiva evidenzia la sussistenza di molteplici circostanze, ulteriori rispetto ai semplici rapporti familiari, esplicative di un atteggiamento di solidarietà o quantomeno di soggezione o tolleranza della sig.ra -OMISSIS-rispetto alle dinamiche di illegalità che connotano il contesto familiare di riferimento.

3. – La sig.ra -OMISSIS-ha, quindi, interposto appello innanzi a questo Consiglio per ottenere la riforma della pronuncia di prime cure e l’accoglimento del ricorso introduttivo; l’impugnativa riposa sui seguenti capi censori:

a) con primo motivo, di indole formale, l’appellante denuncia l’incompetenza della Prefettura di Caserta in favore di quella di Latina, poiché la competenza territoriale si sarebbe dovuta radicare in ragione della nuova residenza della sig.ra -OMISSIS-trasferitasi nel Comune di -OMISSIS-sin dal 2018, anno della separazione dal marito.

b) la seconda doglianza si incentra sulla stigmatizzazione dell’ error in iudicando e in procedendo alla stregua di svariati parametri di legge (violazione e falsa applicazione degli art. 83 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 - violazione e falsa applicazione della l. n. 190/2012) e per eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche (contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifesta - arbitrarietà - sviamento di potere – assoluto difetto di istruttoria – sproporzione) e si risolve nella contestazione dell’irrilevanza del mero rapporto parentale o familiare ai fini della controindicazione mafiosa se non corroborato da elementi intrinseci o estrinseci a carico del soggetto asseritamente infiltrato (o a rischio infiltrativo): segnatamente, l’appellante si pèrita di confutare uno ad uno gli elementi istruttori addotti a suffragio della prognosi prefettizia fornendo le proprie controdeduzioni fattuali (si tratta nello specifico delle controverse circostanze della perdurante convivenza col vecchio nucleo familiare, dell’intestazione delle utenze telefoniche, del prestito di cortesia di veicoli ai membri del nucleo, dell’affitto di un fondo rustico concesso dal marito e, infine, dell’accettazione del marito alle dipendenze della ditta onde consentirgli l’accesso a misure alternative alla detenzione).

c) il terzo profilo censorio reitera la deduzione per error in iudicando sub specie di vizio istruttorio lamentando la mancata attualizzazione del compendio indiziario rispetto alla prognosi infiltrativa, specie avendo riguardo al fatto che i provvedimenti interdittivi hanno efficacia temporale limitata a dodici mesi per espressa previsione di legge.

d) col quarto profilo, l’appellante reitera la deduzione di violazione degli artt. 41 e 42 Cost. nonché dell’art. 117 Cost. con riferimento all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU valorizzandosi l’arresto della Corte costituzionale n. 24/2019 che avrebbe sancito il principio della prevedibilità dell’evento che comporta le conseguenze sanzionatorie con specifico riguardo alle misure patrimoniali di prevenzione antimafia: l’appellante estende tale ratio decidendi alle misure

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