Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-01-18, n. 201000144

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-01-18, n. 201000144
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000144
Data del deposito : 18 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06991/2006 REG.RIC.

N. 00144/2010 REG.DEC.

N. 06991/2006 REG.RIC.

N. 04229/2009 REG.RIC.

N. 04566/2009 REG.RIC.

N. 04579/2009 REG.RIC.

N. 05659/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6991 del 2006, proposto da Sagittarius Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, L G M, M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

La s.p.a. Superemme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso studio legale &
Associati E P in Roma, via di San Basilio, n. 61;

nei confronti di

Il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto presso il signor Gian Luigi Falchi in Roma, via Gozzoli n. 82;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, la s.r.l. Super Immobiliare Unipersonale, la s.a.s. Romana Market, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Spal, la s.r.l. Sps;



Sul ricorso numero di registro generale 4229 del 2009, proposto dal Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Macciotta e Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso la signora Paola Fiecchi in Roma, via S. Marcello Pistoiese n. 73/75;

contro

La s.p.a. Superemme, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Sps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D P, S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, via San Basilio, 61;
la s.a.s. Romana Marcket, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Spal, la s.r.l. Supermercati Gieffe Tre, Supermercati Gieffe di Fenu Gesuino, la s.r.l. Ld Sardegna;

nei confronti di

La s.r.l. Sagittarius, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, L G M, Massimo Massa, M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
la s.r.l. Lampo 3, la s.r.l. Bleu, la s.p.a. Centro Leasing;



Sul ricorso numero di registro generale 4566 del 2009, proposto dalla s.r.l. Blue, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, L G M, A R, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

La s.p.a. Superemme, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Sps, in persona dei legali rapresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D P, S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, via San Basilio, n. 61;
la s.a.s. Romana Market, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Spal, la s.r.l. Supermercati Gieffe Tre, Supermercato Gieffe di Fenu Gesuino, la s.r.l. Ld Sardegna;

nei confronti di

La s.r.l. Sagittarius, la s.r.l. Lampo 3, la s.p.a. Centro Leasing;



Sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2009, proposto dalla s.r.l. Lampo 3, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

La s.p.a. Superemme, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Sps, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati D P, S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, via San Basilio, 61;
Romana Market Sas, Grim Group Srl, Spal Srl, Supermercati Gieffe Tre Srl, Supermercati Gieffe di Fenu Gesuino, Ld Sardegna Srl;

nei confronti di

La s.r.l. Sagittarius, la s.r.l. Blue, la s.p.a. Centro Leasing;



Sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2009, proposto dalla s.p.a. Centro Leasing Banca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Del Re e Lucio Nicolais, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lucio Nicolais in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27;

contro

La s.p.a. Superemme, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. D P, S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, via San Basilio, 61;
Romana Market S.a.s., Grim Group S.r.l., Spal S.r.l., Supermercati Gieffe Tre S.r.l., Supermercati Gieffe di Fenu Gesuino, Ld Sardegna S.r.l.;
Dis S.r.l., Sps S.r.l., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati S S e D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, via San Basilio, n. 61;

nei confronti di

Il Comune di Quartu Sant'Elena, la s.r.l. Sagittarius;
la s.r.l. Blue 2, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
Lampo 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avvocati A C e A R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvoxato A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6991 del 2006:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 2^ Sezione n. 01273/2006, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA PER AMPLIAMENTO E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO.

quanto al ricorso n. 4229 del 2009:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 1^ Sezione n. 00489/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI URBANISTICA COMMERCIALE.

quanto al ricorso n. 4566 del 2009:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 1^ Sezione n. 00489/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI URBANISTICA COMMERCIALE.

quanto al ricorso n. 4579 del 2009:

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - 1^ Sezione n. 00489/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DI URBANISTICA COMMERCIALE.

quanto al ricorso n. 5659 del 2009:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 00489/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE.


Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli appelli incidentali della s.r.l. Sagittarius e la memoria depositata in data 22 ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dalla s.r.l. Lampo 3 in data 21 luglio 2009 e 23 ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dalla s.p.a. Superemme, dalla s.r.l. Dis e dalla s.r.l. SPS in data 10 giugno 2009, 22 settembre 2009 e 23 ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dalla s.r.l. Blue in data 21 luglio 2009 e 23 ottobre 2009;

Vista la memoria depositata dalla s.p.a. Centro Leasing Banca in data 15 ottobre 2009;

Viste le memorie depositate dal Comune di Quartu Sant’Elena in data 12 giugno 2009;

Vista l’ordinanza di data 26 settembre 2006, con cui la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR per la Sardegna n. 1273 del 2006;

Viste le ordinanza di data 12 giugno 2009, con cui la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR per la Sardegna n. 489 del 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. Luigi Maruotti e uditi per le parti gli avvocati L M, Vignolo, Segneri, Melis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Cons. Luigi Maruotti e uditi per le parti gli avvocati L M, Vignolo, Segneri, Melis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Quartu Sant’Elena:

- con la concessione edilizia n. 27 del 13 febbraio 2004, ha accolto l’istanza della s.r.l. Sagittarius, per l’ampliamento ed il cambio di destinazione d’uso di un complesso edilizio, costituito dall’ex cantina sociale, per la realizzazione di due medie strutture di vendita nella sottozona Dp5 (una non alimentare di 1.000 mq e una mista di 2.500 mq);

- con gli atti nn. 854 e 855 del 12 maggio 2004, ha autorizzato l’apertura delle strutture di vendita.

Con il ricorso n. 691 del 2004 (proposto al TAR per la Sardegna), la s.p.a. Superemme ha impugnato i provvedimenti comunali, deducendo il loro contrasto con le previsioni urbanistiche riguardati la sottozona Dp5.

Il TAR, con la sentenza n. 691 del 2004, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati.

Con l’appello n. 6991 del 2006, la s.r.l. Sagittarius ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

La s.p.a. Superemme, con un appello incidentale condizionato, ha chiesto la conferma della sentenza gravata ed ha riproposto le censure non accolte in primo grado.

Con l’ordinanza n. 4766 del 2006, la Sezione ha accolto la domanda incidentale della s.r.l. Sagittarius ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Le parti hanno depositato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed insistito nelle già formulate conclusioni.

2. In pendenza del precedente giudizio, su proposta della giunta comunale e con la delibera n. 101 del 18 ottobre 2006, il consiglio comunale di Quartu Sant’Elena ha approvato il programma comunale di urbanistica commerciale ed ha previsto la realizzazione di due medie strutture di vendita nella sottozona Dp5, nel medesimo complesso edilizio costituito dall’ex cantina sociale.

In data 6 marzo e 25 luglio 2007, il Comune ha rilasciato le autorizzazioni all’apertura delle strutture di vendita, cui sono seguiti le denuncie di attività e i certificati di agibilità.

Con il ricorso di primo grado n. 8 del 2007 (proposto al TAR per la Sardegna e integrato con motivi aggiunti), alcune società (la s.p.a. Superemme, la s.a.s. Romana Market, la s.r.l. Grim Group, la s.r.l. Dis, la s.r.l. Spal, la s.r.l. Sps, la s.r.l. Supermercati Gieffe Tre, la Supermercti Gieffe di S S e D P) hanno impugnato tali provvedimenti e ne hanno chiesto l’annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 489 del 2009, ha accolto il ricorso ed ha annullato il programma di urbanistica commerciale e gli atti conseguenti.

Con gli appelli nn. 4229, 4566, 4579 e 5659 del 2009, il Comune di Quartu Sant’Elena, la s.r.l. Blue, la s.r.l. Lampo e la s.p.a. Centro Leasing Banca hanno impugnato la sentenza del TAR n. 489 del 2009 e ne hanno chiesto l’annullamento.

Nel giudizio n. 4229 del 2009, ha proposto appello incidentale la s.r.l. Sagittarius, che ha aderito alle conclusioni dell’appellante principale ed ha chiesto la reiezione del ricorso di primo grado.

Si sono costituite le parti appellate, che hanno chiesto il rigetto degli appelli.

Le parti hanno depositato scritti difensivi, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle formulate conclusioni.

Nel corso dei giudizi, la Sezione ha accolto le domande incidentali delle appellanti ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR.

3. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase dei giudizi, gli appelli vanno riuniti per essere decisi congiuntamente, poiché riguardano i provvedimenti emessi dal Comune di Quartu Sant’Elena per l’apertura delle strutture di vendita sull’area ove sorgeva l’ex cantina sociale.

4. Va esaminato con priorità l’appello n. 6991 del 2006, con cui la s.r.l. Sagittarius ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR n. 1273 del 2006, sia respinto il ricorso di primo grado n. 691 del 2004.

Tale sentenza ha annullato la concessione edilizia n. 27 del 13 febbraio 2004 e le autorizzazioni per l’apertura delle strutture di vendita, di data 12 maggio 2004, perché ha ravvisato il loro contrasto con il vigente piano urbanistico comunale.

La ratio decidendi di tale sentenza si è articolata nelle seguenti considerazioni:

a) gli atti impugnati sono stati emessi in contrasto con l’art. 14 delle norme tecniche di attuazione, per le quali nella sottozona Dp5 – in cui ricade l’area in questione – è consentita la realizzazione di “impianti industriali, artigianali e per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli e della pesca, depositi e servizi connessi” (mentre la destinazione commerciale è consentita nelle altre sottozone Dp1, 2, 3 e 4);

b) l’emanazione dei medesimi atti non risulta neppure conforme con gli “indirizzi di criteri di programmazione commerciale e urbanistica”, emessi dalla giunta regionale della Sardegna, perché i medesimi criteri (introdotti con la delibera n. 55-108 del 29 dicembre 2000 e una prima volta modificati con la delibera n. 15-35 del 28 maggio 2003) sono stati ulteriormente modificati con la delibera n.

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