Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-16, n. 202302762
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 02762/2023REG.PROV.COLL.
N. 08400/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8400 del 2022, proposto dai signori G A, G P A, S A, M B, M B, C B, S C, A C, F C, M C, P D P, A D P, G D M, S D P, S F, G F, A G, M M G, A G, L I, P A L M, G L, A L, V L V, Sebastiano Mandala', M M, S P, F P, M P, A P, A P, G P, A Q, G Q, P R, rappresentati e difesi dagli avvocati C G, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi, Piera Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 152/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. U D C e uditi per le parti gli avvocati Marinuzzi Dario, Messina Piera e Valentina Minelli in delega degli avv.ti Gardelli e Filoia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.), c.d. indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti dell’Esercito Italiano, congedati a domanda, spetti o no la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987.
2. I signori G A, G P A, S A, Fabio Balzano, Fulvio Bucci, C B, S C, A C, F C, M C, P D P, A D P, G D M, S D P, S F, Francesco Ferrara, G F, A G, M M G, A G, L I, P A L M, G L, A L, V L V, Sebastiano Mandala', M M, Alfredo Millo, Amedeo Moccia, Filippo Pandolfo, S P, F P, A P, A P, G P, Salvatore Pugliese, A Q, G Q, P R, Luigi Tripodi, ex appartenenti all’Esercito Italiano, e il signor M P, ex appartenente all’Arma dei Carbinieri, hanno adito il T.a.r. per chiedere l’accertamento del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l’effetto, la condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis d.l. 387/1987. In particolare, gli stessi censuravano il provvedimento di liquidazione dell’INPS in quanto ritenevano di aver diritto all’inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Ad avviso di questi, infatti, il diritto sussiste, anche per il personale congedatosi a domanda, in presenza dei due requisiti, previsti dal comma 2 dell’art. 6 bis: i) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.
3. In fatto, occorre precisare che gli odierni appellanti risultano congedati a domanda, inoltre, come emerge dal ricorso in primo grado, hanno presentato presso gli uffici preposti apposita diffida volta ad ottenere l’inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del TFS. Tuttavia, l’INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
4. In particolare, ad avviso del giudice di prime cure, il riferimento normativo non è quello dell’art. 6 bis d.l. 387/87, bensì l’art. 4 d.lgs. 165/97, il quale prevede il riconoscimento dei sei scatti stipendiali anche per il personale del Corpo della Guarda di Finanza purché i loro collocamento in congedo non sia avvenuto a domanda oppure, se avvenuto a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
Inoltre, a detta del giudice di prime cure, non sarebbe valorizzabile l’osservazione per cui l’art. 4 sarebbe applicabile solo alla base pensionabile in quanto, guardando alla sua ratio, si dovrebbe applicare anche all’indennità di buonuscita.
Ancora, proprio l’applicazione all’indennità di buonuscita del requisito del pagamento della restante parte previdenziale si porrebbe in linea con i principi di pareggio del bilancio e di sostenibilità finanziaria.
Infine, non varrebbe neanche l’applicazione dell’art. 1911 del c.o.m. il quale, pur prevedendo che l’art. 6 bis si applichi anche agli ex dipendenti della Guardia di Finanza (forze di polizia a ordinamento militare), in realtà, sarebbe il frutto di un difetto di coordinamento tra le norme dal momento che dal momento che: a) da un lato l’articolo 6 bis non è mai stato applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, al quale era invece applicabile la disciplina citata dell’articolo 1, comma 15 bis, d.l. 379/1987; b) ove l’intenzione del legislatore fosse quella di rendere applicabile l’articolo 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l’articolo 2268 d.lgs. 66/2010 avrebbe disposto l’abrogazione della norma dell’articolo 1, comma 15 bis citato, mentre ha abrogato soltanto la disposizione dell’articolo 11 l. 231/1990 che l’aveva sostituto così facendo rivivere il testo originario.
5. Avverso tale pronuncia gli ex dipendenti hanno proposto ricorso in appello con un unico motivo articolato in diversi punti
6. Il ricorso in appello si incentra sulla errata applicazione dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, dell’art. 1 comma 15 bis, d.l. 379/1987, e dell’art. 4 d.lgs. 165/1997.
In primo luogo, le parti appellanti censurano la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui ritiene applicabile, al caso di specie, l’art. 1 comma 15 bis , d.l. 379/1987. Infatti, a parere delle parti appellanti, la norma in parola non trova più cittadinanza nell’ordinamento essendo stata integralmente sostituita dall’art. 11 l. 231/1990 il quale, a sua volta, è stato abrogato.
Del pari, sarebbe errata la pronuncia di prime cure nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 4, comma 1 e 2, d.lgs. 165/1997 dal momento che la norma prevede, per coloro che cessano il servizio a domanda, il riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti stipendiali attraverso il pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tuttavia, non sarebbe previsto alcun obbligo di versamento per la buonuscita, rimanendo il beneficio a carico della fiscalità generale. D’altra parte, osservano gli appellanti, anche se così non fosse, i militari non potrebbero produrre alcuna prova dell’avvenuto versamento considerato che l’INPS non ha operato alcuna determinazione circa la commisurazione di un siffatto onere contributivo.
Infine, gli appellanti censurano il giudice di prime cure per aver negato l’applicazione dell’art. 6 bis , comma 1, d.l. 387/1987, le cui disposizioni sarebbero ancora vigenti essendo richiamate dal c.o.m. In particolare, l’art. 1911, comma 3, dispone che “ al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”. Infine, tale previsione troverebbe la sua ratio nell’intento del legislatore di perseguire il fine di equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia.
7. Si è costituito in appello l’INPS in data 26 dicembre 2022 chiedendo il rigetto dell’appello.
8. In data 13 febbraio