Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-10, n. 202304707

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-10, n. 202304707
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304707
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2023

N. 04707/2023REG.PROV.COLL.

N. 06508/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6508 del 2017, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato N D M, con domicilio eletto presso lo studio A. Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

l’A.s.l. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A D L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E A in Roma, via Stazione di San Pietro, n. 16;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania - Sez. staccata di Salerno, Sezione II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.s.l. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 marzo 2023 il consigliere G S e uditi per le parti gli avvocati Di Modugno e De Lillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione, ritualmente notificato il 4 agosto 2017 e depositato il 18 settembre 2017, la signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’annullamento della delibera dell’ASL -OMISSIS- n. -OMISSIS-, relativa alla indizione di concorso per la copertura di 1 posto di dirigente avvocato e del conseguente bando di concorso pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016.

2. La ricorrente aveva dedotto che, con deliberazione -OMISSIS-, l’ASL di -OMISSIS- aveva approvato in via definitiva la graduatoria del concorso a dirigente avvocato in cui ella era collocata al terzo posto dopo l’avvocato -OMISSIS- (prima classificata) e l’avvocato -OMISSIS- (seconda classificata). Mentre le prime due erano state assunte dall’ASL di -OMISSIS- (la seconda, in particolare, mediante l’impiego della graduatoria in discorso), la stessa sorte non le era toccata, e pertanto era insorta innanzi al TAR della Campania, lamentando di essere stata lesa nel proprio diritto allo scorrimento della graduatoria allorché l’Azienda sanitaria locale, anziché procedere alla sua assunzione, aveva invece indetto con deliberazione -OMISSIS- un nuovo concorso pubblico per la copertura della medesima posizione professionale. Aveva perciò chiesto l’annullamento di tale deliberazione contestando, con un unico motivo di gravame, l’omessa motivazione circa la necessità di indire un nuovo concorso per dirigente avvocato nonostante fosse ancora vigente la graduatoria in cui era collocata utilmente in terza posizione.

2.2. Costituita l’ASL di -OMISSIS- con articolata memoria difensiva, controdeduceva alla spiegata domanda, sottolineandone preliminarmente la lacunosità ed erroneità in punto di fatto, atteso che l’ente, che aveva indetto (nell’anno 2001) il concorso cui aveva partecipato la ricorrente -OMISSIS-, era da individuarsi nella disciolta ASL -OMISSIS- di -OMISSIS-, ente distinto e diverso dall’ASL -OMISSIS-. Con l’estinzione della ASL -OMISSIS- di -OMISSIS-, intervenuta a seguito del processo di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale di cui alla L.R. n. 16/2008, erano peraltro venuti meno tutti gli atti di organizzazione del cessato ente, tra cui le piante organiche, le procedure concorsuali indette e le relative graduatorie. Di talché, l’Azienda sanitaria locale, con propria deliberazione n. -OMISSIS-, aveva revocato tutte le procedure selettive, sia pubbliche che interne, bandite e non espletate e/o in corso di espletamento del cessato ente, unitamente alle relative graduatorie, ancorché nell’arco di validità relative alle procedure concorsuali indette dall’ASL -OMISSIS- di -OMISSIS-. Inoltre, la costituita Azienda sanitaria, richiamando il concorso indetto nel 2001 con la deliberazione -OMISSIS-, deduceva di essersi solo limitata a prendere atto della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS-, con conseguenziale l’esclusione dei primi due classificati, senza in alcun modo approvare o utilizzare la graduatoria del concorso ASL -OMISSIS- di -OMISSIS-;
ragion per cui, in assenza di una valida ed efficace graduatoria opponibile alla data di indizione del concorso impugnato, la pretesa della ricorrente doveva ritenersi preliminarmente inammissibile per carenza di legittimazione della resistente, oltreché infondata nel merito perché volta a far rivivere una graduatoria priva di validità ed efficacia.

3. Come accennato, l’adito Tribunale, accogliendo i rilievi difensivi svolti dall’Azienda sanitaria, ha dichiarato inammissibile il ricorso giacché la graduatoria nella quale la ricorrente risultava utilmente collocata aveva perso la sua efficacia al momento della indizione del nuovo concorso a dirigente avvocato, attesa, da un lato, la revoca disposta dall’A.s.l. di -OMISSIS- delle procedure selettive, sia pubbliche che interne, precedentemente bandite, e non ancora esaurite, dalla disciolta ASL -OMISSIS- -OMISSIS-, sia, dall’altro, la qualificazione della delibera -OMISSIS- impugnata dalla ricorrente come atto esecutivo della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato e non già (come diversamente sostenuto) come atto di approvazione della graduatoria del concorso indetto nel 2001.

4. Avverso tale pronuncia la -OMISSIS- ha proposto appello, notificato il 4 agosto 2017 e depositato il 18 settembre 2017, con istanza cautelare di sospensione dell’impugnata sentenza, articolando cinque motivi di gravame così rubricati:

I) Erronea declaratoria d’inammissibilità dell’impugnativa per preteso difetto di legittimazione ad causam della ricorrente. Violazione degli artt. 1362, 2° co., e 1367 c.c. , non avendo il T.a.r. tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione -OMISSIS- circa la riformulazione della graduatoria con l’attribuzione del terzo posto alla odierna appellante e della necessità di inviare, come accaduto, la deliberazione medesima ai candidati classificati al 1° e 2° posto nonché a tutti i candidati idonei dal 3° al 7° posto della medesima graduatoria e quindi anche ad essa appellante;

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1° e 2° co., 1366 e 1370 c.c. , in quanto l’applicazione dei predetti criteri ermeneutici indurrebbe a ritenere che la deliberazione -OMISSIS- aveva provveduto alla riformulazione della graduatoria e non si era limitata ad emettere il solo provvedimento favorevole all’allora ricorrente avvocato -OMISSIS-;

III) Violazione del principio di interpretazione secondo buona fede della sentenza Cons. Stato (Sez. III) n. -OMISSIS-, così provvedendo alla complessiva riformulazione della graduatoria;

IV) Violazione del principio dell'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento degli atti inscindibili, tale essendo la graduatoria;

V) Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà con precedente provvedimento della stessa amministrazione e per disparità di trattamento. Violazione dell'art. 97, 2° co., Cost. (principio di imparzialità amministrativa). Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 (mancanza totale di motivazione), così riproponendo il motivo di primo grado.

4.1 Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell’appello e quindi del ricorso di primo grado, l’annullamento degli atti impugnati in prime cure.

5. Con articolata memoria difensiva si è costituita in giudizio l’A.s.l. di -OMISSIS-, che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione della decisione sulla pregiudiziale inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’atto presupposto, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto.

6. Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2017, preso atto dalla dichiarazione di rinunzia alla misura cautelare depositata dall’appellante, con ordinanza n. -OMISSIS-è stata disposta la cancellazione dal ruolo dell’affare.

7. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione l’amministrazione appellata ha depositato memorie conclusionali, con le quali, insistendo per la reiezione dell’appello, ha eccepito un nuovo ed ulteriore profilo di inammissibilità e/o improcedibilità sopravvenuta del ricorso e di carenza di interesse ad agire della -OMISSIS- per non aver, nelle more, impugnato la graduatoria del concorso indetto nel 2016, come da deliberazione n. -OMISSIS-, depositata in Segreteria il 26 gennaio 2023.

8. All’udienza pubblica di smaltimento dell’8 marzo 2023, fissata su rituale istanza ex art. 82 c.p.a. del 21 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. L’appello è infondato.

9.1 Come dianzi evidenziato è stata impugnata in primo grado la delibera dell’ASL -OMISSIS- -OMISSIS- di indizione del concorso per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato e il successivo bando di concorso.

9.2 L’infondatezza dell’appello consente di ritenere assorbita ogni ulteriore questione di inammissibilità e/o improcedibilità sollevata da parte appellata.

9.3 Il tenore dei quattro distinti motivi d’appello, coi quali è stata lamentata la pretesa erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure, sono suscettibili di trattazione congiunta, deducendosi in sostanza che l’ASL avrebbe in realtà provveduto alla riformulazione della graduatoria invece che limitarsi ad emettere il solo provvedimento favorevole all’allora ricorrente avvocato -OMISSIS-. A tali conclusioni l’appellante perviene sulla base delle norme che disciplinano l’interpretazione delle previsioni contrattuali (artt. 1362, 1° e 2° comma, 1366, 1367 e 1370 c.c.), estendibili ai provvedimenti amministrativi, e che darebbero luogo alla valorizzazione di due paragrafi del dispositivo della delibera laddove l’ASL ha disposto la riformulazione della graduatoria e la notificazione della stessa ai candidati tra cui l’odierna appellante. Deporrebbe in tal senso anche la natura di atto inscindibile della graduatoria con conseguente portata erga omnes della pronuncia di annullamento.

9.4 Ebbene, deve rilevarsi che la delibera -OMISSIS- ha costituito, al fine di garantirne l’esecuzione, la mera presa d’atto della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- avverso la sua esclusione dal primo concorso del 2001. Inoltre la successiva assunzione di costei non è avvenuta per “ scorrimento ” della graduatoria del concorso del 2001, bensì, come risulta dalla Deliberazione n. -OMISSIS- avente ad oggetto il “ processo verbale di conciliazione dr.ssa -OMISSIS-/ASL -OMISSIS- ”, dalla presa d’atto dell’accordo di transazione intervenuto il 23 settembre 2015 tra l’ASL di -OMISSIS- e la dottoressa -OMISSIS-. Non va infine trascurata la circostanza che la sentenza n. -OMISSIS- riguarda la controversia instaurata con l’ASL. di -OMISSIS- e pertanto le relative statuizioni si riferiscono a tale soggetto giuridico, non all’ASL di -OMISSIS-. Invero con la delibera -OMISSIS- quest’ultima, a seguito della soppressione delle ASL -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha disposto la revoca di tutte le procedure selettive e delle relative graduatorie ancorché in corso di validità, indette dai due enti soppressi, anche perché nell’anno 2016 era comunque ampiamente scaduta la validità e l'efficacia della graduatoria risalente al concorso del 2001 per decorrenza del periodo temporale di validità ed efficacia (biennale) delle graduatorie previsto dalla legge.

9.5 La conseguente necessaria conferma della statuizione di inammissibilità del ricorso di prime cure osta alla disamina del merito della censura sollevata innanzi al T.a.r. e testualmente riproposta in questa sede col quinto motivo d’appello che deve pertanto reputarsi inammissibile.

10. In definitiva l’appello deve essere respinto.

11. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi