Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401428
Data del deposito : 24 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03071/2013 REG.RIC.

N. 01428/2014REG.PROV.COLL.

N. 03071/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2013, proposto da:
DEON s.p.a. - Impresa Costruzioni, in proprio e quale mandataria-capogruppo della costituenda ATI con Ipogeo s.r.l., Movimes s.r.l. di T R e G.G. Gin s.a.s. di Gin Giuseppe &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A T, F Z e M E V, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via Barnaba Tortolini, n.13;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon e A M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri, n. 5;
Regione Veneto - Segreteria Regionale Ambiente - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Edil Costruzioni s.r.l. in proprio e quale mandataria capogruppo della ATI con le mandanti Consorzio Stabile Petra, F.lli De Pra s.p.a., Geo Alpi Italiana s.r.l. Protezioni Civili, Impresa Olivotto s.r.l., Monti s.p.a. e Veneta Dal Farra s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V. di Porta Castello, n. 33;
S.A.C.A.I.M. s.p.a., Società per Azioni Cementi Armati Ingegner Mantelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO, Sezione I, n. 349/2013, resa tra le parti, concernente le richieste della DEON s.p.a. - Impresa Costruzioni: a) di annullamento del decreto n. 233 del 12.12.2012 del Dirigente regionale dell'Unità di progetto Genio Civile di Belluno (di aggiudicazione in via definitiva all’A.T.I. Edilcostrzioni s.r.l. della gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno), nonché dei verbali e degli atti tutti della commissione di gara;

b) di declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di appalto eventualmente già stipulati tra la Regione Veneto e la Edil Costruzioni s.r.l. e conseguente subentro della DEON s.p.a. nei rapporti contrattuali in essere;

c) in via subordinata, di condanna della Regione Veneto al risarcimento dei danni patiti e “patiendi” dalla appellante ai sensi dell’art. 124 del c.p.a.;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della Edil Costruzioni s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 27 aprile 2013 n. 1524;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati M E V, F Z, A M e C S, su delega dell'avv. A B;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con decreto n. 233 del 12.12.2012 del Dirigente regionale dell'Unità di progetto Genio Civile di Belluno è stata aggiudicata in via definitiva all’ATI Edil Costruzioni s.r.l. la gara d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza da effettuare con riguardo ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno.

La DEON s.p.a. – Impresa Costruzioni, che aveva partecipato come mandataria capogruppo di un costituenda A.T.I. alla gara, risultando seconda graduata, ha contestato gli esiti della gara con ricorso al T.A.R. Veneto, che, con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. Edil Costruzioni s.r.l..

Con il ricorso in appello in esame detta s.p.a. ha chiesto l’annullamento o la riforma di tale sentenza e la declaratoria e la condanna in epigrafe indicate, deducendo i seguenti motivi:

1.- Sull’erroneità ed ingiustizia della sentenza di reiezione del ricorso principale: illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al primo motivo di ricorso. Insufficienza di motivazione. Elusione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 88 del c.p.a.. Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 15 del disciplinare di gara. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

Erroneamente è stata respinta la censura di mancata indicazione delle ragioni per le quali non era stata esclusa dalla gara la A.T.I. aggiudicataria nonostante che una delle mandanti, la Fratelli De Pra s.p.a., avesse dichiarato la sussistenza di una condanna per reati in materi ambientale connessi all’esercizio di attività imprenditoriale.

2.- Sull’erroneità ed ingiustizia della reiezione del ricorso principale: illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al secondo motivo di ricorso. Insufficienza di motivazione. Elusione dell’art. 111 della Costituzione e degli artt. 74 e 88 del c.p.a.. Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 83 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Il punteggio assegnato alla offerta tecnica dell’A.T.I. aggiudicataria avrebbe dovuto essere azzerato per essere state da essa presentate delle relazioni a corredo della offerta stessa composte da un numero di cartelle superiore al consentito.

3.- Sull’erroneità della reiezione del ricorso principale: Violazione e falsa applicazione delle Linee guida per l’applicazione del metodo di calcolo del confronto a coppie, esplicitate nell’allegato “G” al d.P.R. n. 207/2010. Elusione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Carenza ed insufficienza della motivazione.

Sono incondivisibili le affermazioni del T.A.R. che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara non dovevano essere giustificate con motivazione analitica e che esse non erano sindacabili se non per illogicità o travisamento.

4.- Sull’erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata: Illogicità e parzialità della motivazione.

Erroneamente è stata respinta la censura che dalla lettura dei prospetti di valutazione sui criteri “1.c” e “4” di due dei Commissari i punteggi assegnati ed il grado di preferenza accordati coincidevano perfettamente e che nessun accorgimento era stato adottato dal Presidente della Commissione per evitare contaminazioni di giudizio reciproche.

Con ordinanza 27 aprile 2013 n. 1524 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 15.5.2013 la Edil Costruzioni s.r.l. ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per i motivi indicati nel ricorso incidentale di primo grado, non esaminato dal T.A.R. perché “assorbito” dal giudizio di infondatezza del ricorso principale, e che sono stati riproposti in conformità ai principi sul carattere devolutivo dell’appello deducendo:

1.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della “lex concorsualis” nonché violazione dell’art. 38, lett. c), del d. lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Non è stata tenuta nel debito conto la circostanza che il legale rappresentante della G.G. Gin s.a.s., società cooptata dall’A.T.I. appellante, ed il direttore tecnico della Deon s.p.a. avevano dichiarato l’esistenza di precedenti penali a loro carico.

Con memoria depositata il 15.5.2013 la Regione Veneto ha eccepito che, stante il distacco di 25 punti tra i punteggi assegnati alla ricorrente e alla controinteressata l’accoglimento eventuale di uno o più motivi di impugnazione potrebbe incidere sull’aggiudicazione solo se il maggior punteggio attribuibile fosse in grado di colmare il distacco tra di esse;
nel merito ha dedotto l’infondatezza di tutti i motivi di gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 15.11.2013 la parte appellante ha evidenziato che la differenza di punteggio tra di essa e la prima classificata era di soli 5,41 punti e che sussisterebbe interesse all’accoglimento del ricorso non solo in ragione di detto esiguo distacco ma anche perché l’accoglimento dei primi due motivi di appello comporterebbe l’estromissione della prima graduata e lo scorrimento della graduatoria in favore della seconda;
inoltre ha eccepito l’inammissibilità del riproposto motivo di ricorso incidentale da parte della Edil Costruzioni s.r.l., perché, essendosi pronunciato il primo Giudice su di esso con giudizio di inammissibilità, avrebbe dovuto essere proposto al riguardo appello incidentale, e ne ha dedotto la infondatezza. Ha quindi ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 20.11.2013 la Regione resistente ha evidenziato che nelle more era stato sottoscritto il contratto ed erano stati affidati lavori caratterizzati da somma urgenza.

Con memoria depositata il 28.11.2013 la Edil Costruzioni s.r.l. ha dedotto la ritualità della riproposizione solo con memoria delle censure di cui al ricorso incidentale di primo grado ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 28.11.2013 la DEON s.p.a. Impresa di Costruzioni si è riportata alle precedenti difese.

Con memoria depositata il 28.11.2013 la Regione Veneto ha evidenziato che il distacco tra i punteggi per la offerta tecnica tra la prima e la seconda classificata erano comunque rilevanti ed ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 10.12.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata da DEON s.p.a. - Impresa Costruzioni, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è a stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della aggiudicazione in via definitiva alla ATI Edil Costruzioni s.r.l. della gara d'appalto per l'affidamento dell'Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, nonché per la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti di appalto eventualmente già stipulati e conseguente subentro nei rapporti contrattuali in essere, nonché in via subordinata, per la condanna della Regione Veneto al risarcimento dei danni patiti e “patiendi” dalla appellante ai sensi dell’art. 124 del c.p.a..

2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che in primo grado era stata censurata la mancata indicazione delle ragioni per le quali non era stata esclusa dalla gara la A.T.I. aggiudicataria nonostante che una delle mandanti, la Fratelli De Pra s.p.a., avesse dichiarato la sussistenza di una condanna per reati in materia ambientale connessi all’esercizio di attività imprenditoriale.

La tesi del T.A.R., che ha respinto il motivo nell’assunto che la motivazione risulterebbe per “facta concludentia” in ragione dell’ammissione alla gara della impresa, sarebbe errata perché, a fronte del precedente penale, l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere una concreta valutazione di incidenza dello stesso, non rilevabile dalla mera circostanza dell’avvenuta ammissione (da cui non possono desumersi elementi chiarificatori del giudizio sottostante), che avrebbe dovuto chiarire il peso da attribuire alla entità della pena, alla rilevanza del precedente e al tempo trascorso;
ciò considerato che la peculiarità dell’istituto dell’Accordo Quadro imponeva particolare rigore in proposito.

2.1.- Osserva in proposito la Sezione che nel caso che occupa il precedente penale in questione è costituito da un decreto penale di condanna emesso da G.I.P. di Belluno il 24.11.1999, con ad oggetto la violazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/2003 in materia di inquinamento dell’aria, art. 25, comma 1 del d.P.R. n. 203/1988, con applicazione della sanzione della ammenda per un importo di £ 500.000 e con il beneficio della non menzione.

L'art. 38 comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 dispone l'esclusione dalle gare nei riguardi di coloro " nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ", con valutazioni in ordine alla gravità delle eventuali condanne riportate dai concorrenti e la loro incidenza sulla moralità professionale spettanti esclusivamente all'Amministrazione appaltante.

Tanto premesso può ragionevolmente ritenersi che Amministrazione abbia implicitamente valutato che i precedenti dichiarati non compromettessero l'affidabilità dell'Impresa F.lli De Pra s.p.a..

Invero il giudizio favorevole all'ammissione di detta impresa non doveva essere necessariamente esplicitato e formalizzato perché tanto non era prescritto né dalla disciplina speciale di gara, né è previsto da alcuna disposizione del d.lgs. n. 163/2006.

Al riguardo condivide il Collegio la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924) secondo la quale la Stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per “facta concludentia”, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede invece l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (Consiglio di Stato, Sezione III, 11 marzo 2011, n. 1583).

La stazione appaltante deve invero motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni quando su di esse non vengono effettuate puntuali contestazioni in corso di gara (Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 giugno 2010, n. 4019) e nel caso che occupa non risulta l’avvenuta effettuazione di esse.

Per le ragioni che precedono le censure in esame non possono essere condivise.

3.- Con il secondo motivo di gravame è stato evidenziato che era stato dedotto in primo grado che l’A.T.I. controinteressata aveva violato la prescrizione, contenuta nell’art. 11 del disciplinare (che l’offerta tecnica avrebbe dovuto contenere sei relazioni, per ciascuna delle quali poteva essere allegato un numero massimo di allegati formato “A3”, pena, in caso di documentazione di formato diverso o di un numero di cartelle/allegati superiore al prescritto), avendo presentato in tutti i casi un numero di cartelle superiore, con la conseguenza che il punteggio da attribuire ad essa avrebbe dovuto essere azzerato.

Il T.A.R. ha confutato il mezzo di ricorso nell’assuntamente illogico assunto che il frontespizio (in cui consisteva la ulteriore cartella) non poteva essere considerato relazione, dal momento che non conteneva alcuna esplicazione della offerta tecnica e non poteva essere considerato nel numero imposto di cartelle.

Arbitrariamente sarebbe stato deciso di non prendere in considerazione la prima pagina e non l’ultima, con motivazione postuma, e comunque il disciplinare non avrebbe distinto il frontespizio dalla rimanente parte della documentazione, facendo riferimento in generale a “cartelle”;
inoltre la mancata considerazione di documenti perché in numero di cartelle superiore a quanto prescritto non potrebbe che riguardare la parte finale degli stessi ed infine non potrebbe escludersi che nel caso che occupa il frontespizio avesse un ruolo decisivo nell’attribuzione del punteggio alla contro interessata.

3.1.- Rileva con riguardo alla esposta censura il Collegio che detta disposizione del disciplinare stabiliva che “ Qualora la documentazione sopra richiesta fosse in formato diverso o in numero di allegati/cartelle superiori, le stesse non verranno prese in considerazione, assegnando alla specifica voce zero punti ”.

La “ratio” di detta disposizione è evidentemente identificabile nell’esigenza di tutelare la “par condicio” dei partecipanti, con mancata assegnazione di punteggio alle relazioni formate da un numero di cartelle superiori a quello prefissato, onde evitare che parti di esse, significative in quanto apportanti elementi esplicativi delle offerte tecniche, possano comportare valutazioni più favorevoli per le imprese che le abbiano prodotte, a discapito di quelle che, essendosi attenute alle prescrizioni del disciplinare, hanno potuto esplicitare la caratteristiche tecniche della loro offerta in maniera meno esaustiva.

Tanto premesso appare evidente che il frontespizio di dette cartelle non potesse per sua stessa natura e per obiettive ragioni logiche, contenere elementi significativi tali da comportare una più favorevole valutazione da parte della Commissione della offerta tecnica esplicitata.

Dette considerazioni sono anche idonee ad escludere che la decisione di non prendere in considerazione la prima pagina e non l’ultima sarebbe arbitraria, perché con la locuzione “cartelle”, non poteva ragionevolmente che essere stato fatto riferimento alle parti delle relazioni significative, perché contenenti elementi idonei a fornire concreti elementi di valutazione alla Commissione, ed il frontespizio di esse relazioni non era sicuramente compreso tra di esse.

Legittimamente quindi la circostanza è stata ritenuta dalla Commissione inidonea ad applicare la sanzione della valutazione di esse relazioni con punteggio pari a zero.

Anche le censure in esame sono quindi insuscettibili di positiva valutazione

4.- Con il terzo motivo di appello è stato dedotto che era stata formulata in primo grado la censura che la Commissione di gara, in sede di attribuzione dei punteggi ai ricorrenti, si era limitata ad enunciare il metodo aggregativo compensatore di calcolo che avrebbe utilizzato nella valutazione delle offerte tecniche, senza esplicitare il criterio di ponderazione dei voti di preferenza da accordare, con impossibilità di individuazione delle ragioni che avevano indotto i Commissari ad attribuire le preferenze per ciascun elemento valutativo alla offerta tecnica della aggiudicataria rispetto a quella della attuale appellante, in particolare con riguardo alle voci riferibili ai criteri previsti dal disciplinare (risorse umane, relazione sulla organizzazione delle attività, disponibilità mezzi ed attrezzature e assistenza tecnica) per le quali mentre la seconda aveva indicato l’elemento richiesto, la prima non lo aveva fatto, pur essendo stata sempre preferita.

Al riguardo il T.A.R. ha affermato che le decisioni non dovevano essere giustificate con motivazione analitica perché i previsti quattro parametri di riferimento per l’attribuzione di punteggi all’offerta tecnica, la suddivisione del parametro organizzazione in ulteriori sottoparametri ed i criteri di preferenza del confronto a coppie indicati dalla Commissione erano sufficientemente articolati e specifici e quindi in grado di evidenziare le ragioni della preferenza accordata alla offerta della aggiudicataria.

Il primo Giudice non avrebbe però considerato che solo il parametro “organizzazione” era articolato in sottovoci, recanti un punteggio massimo attribuibile, mentre gli altri tre parametri non sarebbero stati dettagliati con la previsione di sottoelementi cui attribuire un punteggio massimo, con la conseguenza che dei 70 punti attribuibili all’elemento tecnico ben 50 non erano giustificati, in assenza di motivazione analitica;
neppure avrebbe considerato sia che illogicamente in tutti i casi presi in considerazione l’aggiudicataria aveva conseguito il massimo premio conseguibile e sia che l’applicazione dei parametri di riferimento e dei criteri di preferenza del confronto a coppie non era giustificata, stante l’applicazione che ne è stata effettuata, data la rilevante diversità tra le offerte delle due concorrenti di cui trattasi.

Sarebbe inoltre incondivisibile la affermazione effettuata dal T.A.R. con riguardo al quarto motivo di ricorso, che le valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice non erano sindacabili, se non per illogicità o travisamento, perché attinenti alla discrezionalità tecnica, in quanto non sarebbe stato considerato che il Giudice amministrativo può sindacare le analisi compiute dall’Amministrazione rivalutandone le scelte tecniche ed applicando la corretta interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla concreta fattispecie in esame.

Pure incondivisibile sarebbe l’affermazione del primo Giudice con riguardo a detto motivo, assuntamente censurante la valutazione di preferenza operata con riferimento al quarto motivo qualificante, cioè l’assistenza tecnica, (che tale mezzo di ricorso sarebbe stato inammissibile perché il divario con la aggiudicataria non avrebbe potuto essere colmato anche se alla ricorrente fosse stato assegnato il punteggio di 10/10 e 8/8);
ciò in quanto il riferimento a detto parametro era stato effettuato solo in via esemplificativa, perché in effetti le censure erano riferite al complesso del valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione e la attribuzione alla DEON s.p.a. Impresa Costruzioni del massimo punteggio attribuibile avrebbe modificato completamente il risultato finale proprio grazie alla applicazione del metodo del confronto a coppie.

4.1.- Osserva la Sezione che il punto “13.a” del disciplinare prevedeva, con riguardo all’offerta tecnica, l’attribuzione di 30 punti per il ribasso percentuale sui prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, nonché del punteggio massimo di 20 punti per l’organizzazione delle attività (riguardo alla quale era previsto il sub criterio della possibilità di attribuire al massimo 6 punti per la struttura operativa dedicata, 6 punti per la relazione sulla organizzazione delle attività e 8 punti per la cantierizzazione), per la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature e per i tempi di mobilitazione e di 10 punti per la cantierizzazione. Era anche previsto che l’attribuzione di detti punteggi avrebbe dovuto avvenire mediante il confronto a coppie e al riguardo la Commissione di gara ha chiarito i criteri di preferenza fissati con i punteggi da 1, corrispondente alla parità, fino a 9, corrispondente ad una preferenza grande, con valori intermedi.

L'art. 83 comma 4, d.lgs. n. 163/2006 non prevede un obbligo di introduzione di sub criteri, sub pesi e sub punteggi, stabilendo soltanto che essi siano stabiliti nel bando “ove necessario”. Questa necessità deve essere correlata all'esigenza che sin dalla formulazione del bando ogni concorrente sia posto in grado di formulare la propria offerta tecnica essendo in grado di sapere sin da tale momento quali saranno gli elementi che verranno presi in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Ritiene la Sezione che gli indicati criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica fossero sufficientemente specifici, sì da delimitare il giudizio discrezionale della commissione di gara nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere così percepibile l'iter logico seguito nel giudicare le singole offerte, senza necessità di puntuale motivazione dei sub-punteggi e dei punteggi finali attribuiti.

Infatti in presenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi è sufficiente a dar conto dell'”iter” logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre.

Le generiche censure di parte appellante sull’insufficienza dei fissati criteri e sub criteri non possono essere quindi condivise e le discrezionali valutazioni al riguardo effettuate dalla Commissione mediante attribuzione di punteggi, considerato che nel confronto a coppie la motivazione aritmetica stabilita ed applicata dalla Commissione era sufficiente a dare conto del percorso logico seguito, non appaiono “ictu oculi” connotate dai vizi della irragionevolezza o del travisamento, tenuto conto del contenuto delle offerte della aggiudicataria e della seconda classificata.

Con riguardo poi alla valutazione di preferenza operata con riferimento alla assistenza tecnica rileva il Collegio, a prescindere dall’ammissibilità del motivo, che alla offerta della aggiudicataria è stato attribuito il punteggio massimo e alla offerta della appellante il punteggio di 3,05 su 10.

Al riguardo l’appellante osserva che l’offerta valutata con il maggiore punteggio sarebbe stata invece inferiore, non contenendo, tra l’altro, l’indicazione di alcuna prestazione complementare integrativa.

In proposito va rilevato come l’offerta dell’aggiudicataria, rispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 11 del disciplinare, che nello stabilire la possibilità di prevedere la fornitura di assistenza tecnica integrativa e/o complementare nello svolgimento delle funzioni in merito ai controlli e verifiche necessari a garantire il miglior livello manutentivo, chiaramente evidenziava che essa era solo eventuale.

Ritiene la Sezione che in presenza di una offerta contenente adeguata ed ottimale indicazione dei controlli e delle verifiche previsti, oltre che specificante adeguate professionalità degli addetti, non sia illogica l’attribuzione di un punteggio, riguardo all’offerta relativa alla assistenza tecnica, maggiore rispetto ad altra offerta, corredata dall’indicazione della assistenza tecnica integrativa e/o complementare, anche se eventualmente inferiore con riguardo alle altre voci da valutare, considerato anche che la “lex specialis” non prevedeva espressamente la attribuzione di maggior punteggio per la mera circostanza della effettuazione di detta eventuale indicazione.

Anche con riferimento alle altre relazioni richieste dalla legge di gara ritiene la Sezione che le censure relative alla diversa valutazione effettuata con riguardo a quelle presentate dall’appellante e dall’aggiudicataria non siano idonee a dimostrare la palese illogicità delle discrezionali valutazioni di merito al riguardo effettuate dalla Commissione.

Con riguardo infine alla censura che il primo Giudice, relativamente al quarto motivo di ricorso attinente al complesso delle valutazioni tecniche effettuate, avrebbe limitato il suo apprezzamento al solo elemento dell’assistenza tecnica, rileva la Sezione che al riguardo in sentenza sono contenute, oltre a quelle relative a detto singolo elemento, considerazioni generali applicabili al complesso delle valutazioni effettuate, essendo affermato che le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice attengono alla discrezionalità tecnica e sono sindacabili giurisdizionalmente solo per manifesta illogicità o travisamento “non ravvisabili nella specie”.

Anche le censure in esame non sono quindi suscettibili di positiva valutazione.

5.- Con il quarto motivo di gravame è stato evidenziato che, con riguardo alla censura che dalla lettura dei prospetti di valutazione sui criteri “1.c” e “4” di due dei Commissari i punteggi assegnati ed il grado di preferenza accordati coincidevano perfettamente e che nessun accorgimento era stato adottato dal Presidente della Commissione per evitare contaminazioni di giudizio reciproche, la sentenza ha affermato che la Commissione di gara è un collegio perfetto e che quindi deve sempre operare con il “plenum” dei componenti, senza considerare che la segretezza della valutazione può essere garantita anche in seno ai collegi perfetti non rendendo le singole valutazioni in forma palese.

5.1.- Osserva al riguardo la Sezione che il paventato reciproco condizionamento da parte dei Commissari di gara è solo ipotizzato e non dimostrato dalla sola circostanza che i giudizi dei vari Commissari coincidevano.

L’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuito dai vari Commissari non costituisce infatti sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, come stabilito dall’art. 84 del d lgs. n. 163/2006, che peraltro non prevede la segretezza del valutazioni espresse dai singoli Commissari nell’ambito di detto collegio.

Anche l’esaminata censura non può quindi essere accolta.

6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

Tanto comporta l’inutilità di esaminare la ammissibilità e la rilevanza della censura posta a base del ricorso incidentale di primo grado della Edilcostruzioni s.r.l. riproposta in appello, stante la conferma della sentenza impugnata anche nella parte in cui lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

7.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

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