Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-27, n. 202205271

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-06-27, n. 202205271
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205271
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 05271/2022REG.PROV.COLL.

N. 05123/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5123 del 2015, proposto da Università degli Studi "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E L, G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E L in Roma, via Flaminia 79;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2014, resa tra le parti, la quale ha accolto il ricorso n.469/2013 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento 1 agosto 2013 n. 509 e prot. n.21112, ricevuto il giorno 15 agosto 2013 con il quale il Rettore dell’Università degli studi “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha decretato che:

a) il diploma n.73 del 13 luglio 1993 rilasciato dall’istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-- Scuola per terapisti della riabilitazione in possesso della ricorrente e il certificato 26 luglio 1993 di frequenza a un corso triennale (periodo formativo 1990/1993) con conseguimento del diploma con il punteggio di 75/80, registrato nel registro dei diplomi alla data e numero indicati non sono titoli idonei sia per iscriversi al Corso di laurea in Fisioterapia indirizzo riconversione a.a. 2004/2005 (durata del corso un anno) sia per accedere ai benefici della riconversione creditizia;

b) è annullata l’immatricolazione al citato corso di laurea effettuata a seguito di concorso riservato ai possessori di titoli abilitanti all’esercizio della professione con perdita dello status di studente universitario;

c) è annullata la carriera universitaria e l’eventuale titolo di studio conseguito presso l’università stessa nonché ogni atto connesso, coordinato, anteriore e conseguenti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Andrea Fedeli e E L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il gravame ha per oggetto il decreto di parte appellante dell’1.8.2013 che ha annullato l’iscrizione al corso di laurea in “fisioterapia”, con riconversione creditizia per l’A.A. 2004-05, unitamente al titolo di studio finale conseguito, a seguito di informazioni acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia relative alla falsità del diploma conseguito il 13.7.1993 presso l’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, e al certificato di frequenza triennale.

Va richiamato al riguardo che, a seguito del riconoscimento legislativo, con l. 26 febbraio 1999, n. 42, dell’equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi e degli attestati professionali conseguiti in base alla precedente normativa (l. 403/1971), il Ministero della Sanità, con D.M. 27 luglio 2000, stabiliva espressamente l’equipollenza del Corso triennale di formazione specifica di Massofisioterapia al Diploma universitario di fisioterapista.

L’ appellante Università degli studi “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in attuazione del suddetto decreto indiceva un concorso di riconversione creditizia per professioni sanitarie riservato ai possessori dei titoli abilitanti all’esercizio della professione richiamati dal D.M. 27 luglio 2000.

Si trattava di un corso di studi abbreviato, di durata pari ad un anno rispetto ai tre anni normalmente richiesti per conseguire la laurea in Fisioterapia, istituito dall’Università, corso cui si accedeva per mezzo di un concorso riservato a coloro i quali fossero già in possesso di un diploma professionale di fisioterapista, ai sensi dall'art. 5, comma 7 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, secondo il quale “ Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia … ”;

Dopo il positivo esame della domanda della parte appellata, l’Università emanava il provvedimento di immatricolazione al Corso di Laurea in Fisioterapia;
l’appellata conseguiva il Diploma di Laurea in Fisioterapia il 2 dicembre 2005.

Avuto notizia di indagini in corso presso la Procura della Repubblica di Venezia relative alla falsità del Diploma in Terapista della riabilitazione conseguito nel 1993 di parte appellata e ricevuta conferma da parte dello stesso Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, l’Università, con D.R. n. 509 del 1.8.2013, annullava in autotutela il provvedimento di immatricolazione della stessa e, conseguentemente, revocava i benefici della riconversione creditizia per l’A.A. 2004-2005, annullava la carriera universitaria ed il titolo di studio conseguito, Laurea in Fisioterapia.

Parte appellata proponeva ricorso innanzi al Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, che, con sentenza n. 459/2015, lo accoglieva e, conseguentemente, annullava l’impugnato provvedimento di autotutela.

Avverso tale sentenza l’Università ha proposto appello chiedendone l’annullamento e la riforma.

Preliminarmente alla trattazione del merito del presente gravame va ancora segnalato che:

In data 22.9.2011 inoltre il Tribunale di -OMISSIS-, Ufficio per le indagini preliminari, disponeva l’archiviazione per prescrizione per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) relativamente alla dichiarazione del possesso del titolo abilitante ai fini dell’iscrizione al corso di laurea;

Il Tribunale penale di Venezia, Sezione II, definiva con sentenza di assoluzione del 22.2. 2016 n. 308/2016, il procedimento penale per esercizio abusivo della professione nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, sul presupposto che il titolo professionale fosse valido ed efficace, stante l’archiviazione del procedimento penale avviato presso il Tribunale penale di -OMISSIS- per le ipotesi di falsità in atto pubblico dei diplomi professionali utilizzati per ottenere l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia nonché l’intervenuto annullamento, con la sentenza oggetto del presente gravame, del provvedimento di annullamento dell’Università di -OMISSIS-;

Con ordinanza n. 4448 del 23 luglio 2018, questa sezione, in accoglimento della richiesta dell’Università, concedeva all’appellante un termine di sessanta giorni per proporre, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria competente, la querela di falso relativa al diploma professionale rilasciato all’appellata dall’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.

Dalla nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 29 aprile 2022, risulta che, sulla base di quanto comunicato dall’Avvocatura distrettuale, la già richiesta querela di falso non è stata proposta dall’appellante;
richiesta, in questa sede, ribadita sulla quale si riscontra l’opposizione di parte appellata, come da verbale.

Il ricorso di parte appellante espone diversi motivi relativi in particolare a: 1) Illogicità ed insufficienza della motivazione;
2) Violazione dell'art. 77 del Codice del Processo Amministrativo;
3) Error in judicando .

Preliminarmente in ordine logico viene esaminato il terzo motivo nel quale parte appellante censura l’affermazione del giudice di prime cure circa la mancata istruttoria da parte dell’Università in relazione al provvedimento di annullamento in sede di autotutela.

Ritiene parte appellante che non si individua ulteriore istruttoria da svolgere considerando anche che eventuali ed ipotetici vizi procedimentali sono stati comunque superati dall'attività istruttoria disposta dal “medesimo Tribunale” ( id est. Procura sopra richiamata) avente carattere assorbente.

Ritiene inoltre che circa la ritenuta falsità il TAR cade in evidente contraddizione in quanto, per un verso, afferma che la falsità è da accertare, ma, per l'altro, non ha concesso il termine chiesto per proporre querela di falso.

Parte appellante inoltre prospetta una serie di incombenze che non spetterebbero alla medesima circa i controlli di svolgere in materia di autocertificazioni ex art. 71 d.P.R. 445/2000;
inoltre in relazione al disposto dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 - che dispone che l’annullamento debba essere disposto in un termine attualmente previsto in dodici mesi - ritiene che, a prescindere· dal mero interesse al ripristino della legalità appare evidente come sussiste l'interesse pubblico specifico affinché un laureato debba aver acquisito abilità e competenze attraverso uno studio reale ed effettivo nel presupposto, si aggiunge, che il medesimo non sia avvenuto nel caso in esame.

Al riguardo va premesso, circa la mancata concessione di un termine da parte del giudice di prime cure per proporre la querela di falso, che le argomentazioni di parte appellante appaiono superate dai fatti e dal comportamento processuale dalla medesima adottata in questa sede.

Questa Sezione, come sopra evidenziato, a seguito di richiesta di parte appellante, con ordinanza n. 4448 del 23 luglio 2018 concedeva all’appellante un termine di sessanta giorni per proporre, innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria competente, la querela di falso.

Detta querela non è stata tuttavia presentata a distanza di quasi quattro anni dalla citata ordinanza e pertanto il detto decorso del tempo è indiscutibile testimone, ad avviso di questo Collegio, della mancata volontà di parte appellante circa la proposizione di detta querela;
per questo motivo, e data anche l’opposizione di controparte, non si ritiene di concedere un nuovo termine ritenendo prioritario la definizione del rapporto nell’ottica della certezza dei rapporti giuridici e del principio della ragionevole durata del giudizio.

Va ancora rilevato, ai fini anche dell’infondatezza dei restanti motivi di appello, che nella fattispecie de qua, in assenza della querela di falso, non possono essere tratti elementi - né a favore né a sfavore - dagli altri ricorsi relativi al provvedimento dell’Università di -OMISSIS- - all’esame di questo Collegio - in relazione ai quali, dalla documentazione in atti, si riscontrano risultati differenziati;
in ogni caso a fronte dei differenziati esiti non si riscontra alcuna iniziativa di parte appellante per proporre appello ove questi siano stati sfavorevoli alla querela di falso e quindi - in ultima analisi - al provvedimento caducatorio adottato in sede di autotutela.

Nella sostanza, si può trarre la conclusione che a fronte di una iniziale azione sfociata nel provvedimento di annullamento oggetto del presente gravame, l’appellante non abbia più coltivato il percorso giurisdizionale attivato mediante la querela di falso;
percorso che ormai richiede per l’adozione di un provvedimento di tal fatta un suo completamento giurisdizionale.

Non può infatti trascurarsi che, sebbene non applicabile ratione temporis , il comma 2-bis dell’art. 21 nonies l.241/1990 dispone che i provvedimenti amministrativi, conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Detta disposizione per la parte di interesse, sebbene non applicabile, richiama un principio di garanzia dal quale questo Collegio non può discostarsi: ossia il passaggio in giudicato della sentenza che accerta le condotte ivi richiamate.

Va ancora detto come in altra fattispecie - ed in epoca antecedente alla novella del 2015 che ha introdotto un termine temporale più definito per il riesame dell’amministrazione ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/1990 - la giurisprudenza ha ritenuto che le condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte dell’amministrazione sono l'illegittimità dell'atto, la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, l'esercizio del potere entro un termine ragionevole, la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere;
e quindi ha ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione, a distanza di otto anni dall'immissione nel servizio effettivo di un militare, ha annullato d'ufficio il relativo provvedimento essendo risultata a suo carico una condanna penale per delitto non colposo, trascurando l'affidamento in ordine alla regolarità del suo status ingenerato nel militare per effetto del lungo tempo decorso, il suo lodevole comportamento in servizio, la promozione medio tempore ricevuta e l'ammissione al corso di perfezionamento per la nomina a sergente (Consiglio di Stato, sez. V, 3 agosto 2010 n. 5112).

Nel caso in esame, ad avviso di questo Collegio, la questione va inquadrata nel rapporto tra il (qui non maturato) giudicato sull’accertamento del fatto mendacio - sia esso conseguente da una dichiarazione o dalla produzione di un documento falso, come ipotizzato nella fattispecie - ed il conseguente annullamento d’ufficio.

In questa fattispecie questa sezione, con l’ordinanza 4448/2018, ha, con valutazione condivisa da questo Collegio, ritenuto che “la questione relativa alla falsità del diploma descritto sia all’evidenza pregiudiziale ai fini della decisione”;
ossia che la definizione della falsità del diploma de qua sia connessa ed influente ai fini della decisione del giudizio, così come peraltro richiesto da parte appellante.

Ove quindi la querela fosse stata proposta, avrebbe comportato che questo giudizio avrebbe ripreso il suo corso una volta depositata la sentenza passata in giudicato sulla querela di falso (art 78 c.p.a.).

Esaminata sotto questa prospettiva, in considerazione della mancata proposizione della querela di falso e quindi della definizione necessariamente giudiziale della questione, questo Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per la vigenza del provvedimento caducatorio adottato dall’Università di -OMISSIS-.

Nello specifico il percorso logico seguito dal giudice di prime cure appare coerente in un contesto nel quale comunque - anche indipendentemente dall’esito del presente giudizio - è maturata nei confronti dell’appellata una assoluzione per esercizio abusivo della professione (Tribunale penale di Venezia, Sezione II, 22.2.16) nonché l’archiviazione per prescrizione per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Tribunale di -OMISSIS-, Ufficio per le indagini preliminari, 22. 9.2011).

Nello specifico, nonostante il lungo tempo trascorso, manca quindi in radice una qualche definitività (probatoria) circa la falsità del diploma, attestata da un giudice e prospettata invece, a livello di notizia di reato e di indizi, solo in fase di indagini ma poi non confermata all’esito dei giudizi;
mancata definitività che va ritenuta dirimente ai fini della presente decisione.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In base alla complessità della fattispecie che ha coinvolto plurimi giudizi a fronte comunque di una delicatezza delle questioni esaminate si ritiene che sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese.

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