Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-12, n. 202001058

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-12, n. 202001058
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001058
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 01058/2020REG.PROV.COLL.

N. 09832/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9832 del 2018, proposto da
Leuca Gest di Citterio Annalisa & C S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P B, E C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;



contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Unione dei Comuni Terra di Leuca, Comune di G d C (Le), Comune di Alessano (Le), Comune di Corsano (Le), Comune di Morciano di Leuca (Le), Comune di Patù (Le), Comune di Salve (Le), Comune di Tiggiano (Le) non costituiti in giudizio;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato n. 5529/2018, con la quale è stato accolto l’ appello proposto dal Ministero avverso la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 1275/2013 e, per l'effetto, è stato respinto il ricorso proposto dalla società Leuca Gest di Citterio Annalisa e C. sas.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto e di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati E C e dello stato Lucrezia Fiandaca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - La società ricorrente è proprietaria, nel comune di G d C, in località “Vora”, di un complesso immobiliare denominato Scogliera del Gabbiano.

2 - In data 28 marzo 1986, la società ricorrente aveva presentato al comune di G d C istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 47/1985.

La domanda ha ottenuto il parere positivo della commissione locale per il paesaggio nella seduta del 24 maggio 2011; mentre, la Soprintendenza di Lecce ha espresso parere contrario, per ragioni di non compatibilità ambientale.

3 - Contro tale atto, la società ha proposto ricorso al T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, che con la sentenza n. 1275 del 2013 ha annullato gli atti impugnati.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero per i beni e le attività culturali.

La sentenza di questa Sezione n. 5529 del 2018, pubblicata il 26 settembre 2018, ha accolto l’appello e per l’effetto ha rigettato il ricorso di primo grado, con la conseguente riviviscenza dei provvedimenti della Soprintendenza impugnati, rifacendosi alla giurisprudenza di questo Consiglio che si è consolidata nell’affermare che l’art. 33 della legge n. 47 del 1985 ha vietato l’accoglimento di domande di condono quando si tratti di opere abusive, realizzate sulle aree disciplinate dall’art. 51, primo comma, lettera f), della legge della Regione Puglia n. 56 del 1980.

4 – La società, già ricorrente in primo grado, ha proposto ricorso per revocazione di quest’ultima sentenza.

A tal fine, sostiene che la sentenza ha supposto la sussistenza di circostanze, la cui verità sarebbe incontestabilmente esclusa, ed in particolare la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta precedente l’esecuzione dei lavori; mentre i lavori sarebbero stati effettuati ben prima di quando il vincolo di tutela ambientale è stato apposto.

5 - Prima di scrutinare le censure di parte ricorrente giova ricordare che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale e cioè in una svista - obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero la inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato.

Inoltre, occorre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la

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