Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-28, n. 201903511

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-28, n. 201903511
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903511
Data del deposito : 28 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2019

N. 03511/2019REG.PROV.COLL.

N. 01480/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2019, proposto da
C F, rappresentata e difesa dagli avvocati V I e V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V I in Roma, via Lima, n. 20;

contro

Rai - Radiotelevisione Italiana, rappresentata e difesa dagli avvocati G D V e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G D V in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44;

nei confronti

Emma D'Aquino ed Assio Zucchini non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10669/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rai - Radiotelevisione Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati V I e M P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso proposto avanti il T.A.R. per il Lazio, C F ha lamentato il mancato riscontro da parte della RAI all’istanza di accesso agli atti inoltrata in data 5 marzo 2018, avente ad oggetto documentazione relativa a determinate promozioni, nomine e attribuzioni di incarico, avvenute all’interno dell’Azienda ( l’“assetto funzionale preesistente alle promozioni, nomine e/o conferimento degli incarichi”, “promozioni, nomine e/ conferimento degli incarichi effettuate a far data dal 2010 presso la redazione Cultura e Speciali”, “quadro complessivo dell’organizzazione del lavoro derivante dal movimento del personale ”).

2 – Il silenzio serbato dalla RAI su tale istanza è stato impugnato, in quanto ritenuto ingiusto e lesivo degli interessi della ricorrente e dei suoi diritti di lavoratrice, quale dipendente-giornalista della RAI, candidatasi nelle procedure di nomina, promozione e conferimento di incarico indette dalla stessa RAI.

2.1 - La RAI ha eccepito l’infondatezza della domanda in quanto: “ i documenti richiesti sono inesistenti, non essendo prescritte dalle fonti di disciplina del rapporto di lavoro giornalistico procedure particolari per l’assegnazione di attività di conduzione e di incarichi di line ”.

3 – A seguito dell’ordinanza istruttoria del T.A.R. n. 8355 del 2018, la RAI, con la nota del 14 settembre 2018, oltre a chiarire la portata delle norme contrattuali, che secondo la ricorrente imporrebbero la formazione di determinati documenti, ha confermato l’inesistenza materiale degli stessi.

4 - Alla luce di tali chiarimenti il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

5 – In via preliminare, deve dichiararsi l’inutilizzabilità dei documenti depositati solo in data 22 maggio 2019, in quanto tardivi rispetto ai termini previsti dalla legge, dovendosi ricordare che il deposito tardivo di memorie e documenti è ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini ( cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3705;
Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192).

Nel merito, l’appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

6 - L’accesso documentale, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, presuppone che il documento richiesto esista materialmente nella disponibilità dell’amministrazione e che la stessa rifiuti, in modo illegittimo, di consegnarlo al soggetto titolare di una situazione giuridicamente tutelata che ha presentato la relativa istanza.

Anche la giurisprudenza ha da tempo chiarito che: “ il diritto di accesso, così com’è configurato dalla invocata legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione ( cfr. Cons. St., 25 settembre 2002, n. 4883).

6.1 - Nella fattispecie in esame, è dirimente constatare che l’appellante non ha neppure specificamente contestato l’affermazione della RAI, ripresa nella sentenza del T.A.R., secondo cui i documenti richiesti non sussistono.

Stante tale constatazione, risulta irrilevante la prospettazione dell’appellante secondo cui gli stessi avrebbero dovuto essere formati alla luce della disciplina che regola la materia, in quanto si tratta di un profilo che esula dall’oggetto del presente giudizio, dove, come già rilevato, rileva l’esistenza materiale dei documenti, e non una eventuale responsabilità nella mancata formazione degli stessi.

7 – Alla luce delle considerazioni che precedono, ai fini del presente giudizio, i motivi di appello dedotti dalla ricorrente originaria sono privi di rilevanza, non potendo in alcun modo portare ad una diversa decisione della controversia.

In particolare, la considerazione dell’appellante che “ se la RAI non ha formato i documenti, che aveva l’obbligo di formare, la responsabilità (anche rispetto all’azione giudiziaria presente) sarebbe solo dell’Azienda, e di chi ha agito in suo nome e per suo conto, e non può essere riversata sulla dipendente ”, come già rilevato, esula dall’ambito del giudizio, potendo al più essere fatta valere in un’altra sede.

Allo stesso modo sono del tutto esorbitanti dal perimetro del presente giudizio le diverse doglianze attinenti a asserite violazioni del rapporto lavorativo, da ogni punto di vista (mobbing, sindacale, così come la asserita violazione da contratto collettivo dell’obbligo di predisporre criteri).

Vale un analogo discorso in riferimento alle censure che investono la portata dell’art. 6 e dall’art. 34 del CNLG, nonché in riferimento agli ulteriori profili di doglianza esposti in ricorso con riferimento alla condotta tenuta dalla RAI nei confronti dell’appellante.

Da ultimo deve rilevarsi che la soluzione accolta dal Collegio risulta conforme all’orientamento già espresso dalla Sezione in un caso analogo ( cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2015 del 2019).

8 - La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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