Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202001506

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202001506
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001506
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2020

N. 01506/2020REG.PROV.COLL.

N. 00778/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2012, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C e G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

contro

Il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’irrogazione della sanzione di stato -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, udito l’Avv.to dello Stato Andrea Giordano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il primo giudice ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante avverso la determinazione in data -OMISSIS-, con la quale il Vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa gli aveva inflitto la sanzione di stato della -OMISSIS-, con conseguente cessazione dal servizio permanente. Tale sanzione costituiva l’esito di un procedimento disciplinare avviato dall’Amministrazione dopo aver acquisito copia conforme di sentenza penale di condanna del ricorrente passata in giudicato in data -OMISSIS-.

2. Con il presente appello l’interessato deduce l’erroneità della sentenza impugnata quanto:

a) alla violazione dei termini relativi all’avvio e alla conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 9 della l. n. 19/1990, applicabile ratione temporis e della «guida tecnica – norme e procedure disciplinari», approvata con l’atto n. M_-OMISSIS-^ di protocollo del 10 giugno 2008, dal Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa, nonché alla violazione dell’art. 21- bis della l. n. 241/1990 che stabilisce che “ il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso ”. L’Amministrazione sarebbe stata a conoscenza del passaggio in giudicato della menzionata sentenza ben prima della data del 25 maggio 2010, in cui aveva acquisito copia conforme dell’atto, come dimostrerebbe una dichiarazione di un collega del ricorrente versata in atti. Inoltre, poiché il provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare deve considerarsi di natura ricettizia, perfezionandosi con la notifica al destinatario, l’Amministrazione sarebbe comunque decaduta dal potere di irrogare la sanzione. Infatti, la notificazione del provvedimento al destinatario era avvenuta in data 9 marzo 2011, quindi oltre il termine di 270 giorni entro il quale avrebbe dovuto concludersi il procedimento disciplinare;

b) violazione dei principi di imparzialità, del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché della menzionata guida tecnica, che stabilisce che la comunicazione della nomina ad ufficiale inquirente deve “ indicare sommariamente gli addebiti da contestare all’inquisito senza esprimere alcun giudizio ”: invece, con la nota n. -OMISSIS-, con cui aveva nominato l’ufficiale inquirente incaricandolo di condurre l’inchiesta nei confronti del ricorrente, il Capo di stato maggiore aveva espresso un giudizio sulla condotta del militare.

3. Il Ministero della difesa, costituito in data 17 febbraio 2012, ha chiesto il rigetto dell’appello.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

4.1. Con riferimento a quanto esposto sub 2. lett. a), il Collegio condivide la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, che ha ritenuto che il procedimento disciplinare in questione si fosse concluso nel rispetto dei termini di legge, avendo rilevato che: la sentenza di condanna del ricorrente era stata acquisita dall’Amministrazione in data 25 maggio 2010, il relativo procedimento disciplinare era iniziato con la contestazione degli addebiti in data 11 agosto 2010 e si era concluso “ con l’emanazione del provvedimento impugnato in data -OMISSIS-, ossia entro i 270 giorni decorrenti dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto piena e documentata contezza della suddetta sentenza di condanna ”.

Tale conclusione è infatti conforme alla giurisprudenza di questo Consiglio che ha chiarito che “ la decorrenza dei termini del procedimento disciplinare parte dalla conoscenza qualificata della sentenza passata in giudicato ” (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2853). Nella fattispecie, una tale conoscenza poteva essere raggiunta solo dalla data di acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna, non certo attraverso comunicazioni informali da parte di terzi come preteso dall’appellante. Inoltre, correttamente il Tar ha ritenuto il procedimento si fosse tempestivamente concluso con l’adozione del provvedimento impugnato, rilevando la notificazione al destinatario solo ai fini dell’efficacia dell’atto nei suoi confronti e non ai fini del perfezionamento dell’atto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV 28 marzo 2019 n. 2050). Del resto, anche la menzionata guida tecnica, alla lettera H, n. 4, pag. 30, evidenzia che “ il provvedimento che irroga la sanzione di -OMISSIS-, per legge, è perfetto, valido ed esplica i suoi effetti dalla data del decreto ”.

Pertanto i motivi di appello indicati sub 2. lett. a) devono essere rigettati.

4.2. Con riferimento al motivo di appello sub 2, lett. b), il Collegio ritiene che la qualificazione della condotta del militare contenuta nella nota n. -OMISSIS- integri un aspetto motivazionale dell’atto. Perciò, va esente da censure la sentenza in epigrafe laddove afferma che tale qualificazione costituiva un elemento di garanzia per il ricorrente, diretto a porlo “ in condizione di approntare ogni sua difesa ” senza alcun effetto di vincolo sui soggetti incaricati delle successive determinazioni. Peraltro sulla gravità dell’imputazione da cui l’appellante era stato attinto neppure l’appellante solleva persuasive censure.

Quindi, anche i motivi di appello sub .

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