Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-09, n. 202000222

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-09, n. 202000222
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000222
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00222/2020REG.PROV.COLL.

N. 01878/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2014, proposto dalla società Agrenergy s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati V C I, R C G e M A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V C I in Roma, via Dora, 1;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Segato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bradano, 26;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione III- ter , 9926 del 20 novembre 2013, resa tra le parti, concernente applicazione delle tariffe per l’incentivazione della produzione di energia elettrica proveniente da impianti solari fotovoltaici.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019, il consigliere Giuseppa Carluccio, e uditi per le parti gli avvocati V C I, Andrea Segato e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza non definitiva n. 1307 del 2 marzo 2018 resa nel giudizio di appello in epigrafe, questo Consiglio:

a) ha rigettato i motivi di appello sub a) e b);

b) ha subordinato la decisione sul motivo sub c) - che denunciava il contrasto con la normativa europea - alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla quale ha rimesso la questione pregiudiziale, indicata sub § 12 della parte motiva;

c) ha disposto, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in merito alle spese ed onorari di giudizio.

2. Con la richiamata sentenza non definitiva è stata rimessa alla Corte di Giustizia la seguente questione interpretativa:<< Stabilisca la Corte se l’art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE debba essere interpretato - anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili - nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l’azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite >>.

3. La Corte di giustizia, sezione X, ha deciso la questione pregiudiziale con la sentenza 11 luglio 2019, C – 180/18, C – 286/18, Agrenergy s.r.l. e C – 287/18, Fusignano Due s.r.l.

4. In vista dell’udienza di discussione, tutte le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle rispetti conclusioni.

4.1. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. La Corte di giustizia ha risposto alla questione posta dichiarando (§ 47) che, << fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici. >>.

6. La Corte di giustizia ha pienamente confermato (in particolare §§ da 35 a 45) le argomentazioni della sentenza non definitiva, rispetto alla ricostruzione della disciplina nazionale (§ 10 lett. a) e sottopartizioni) e alla mancanza del lamentato contrasto con la disciplina europea (§ 10 lett. c) e sottopartizioni).

7. Nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, la società appellante ha insistito nel sostenere che la normativa nazionale non sarebbe rispettosa del principio di certezza del diritto perché, a fronte di indicazioni chiare e precise che consentivano all’impresa di confidare negli incentivi del quarto conto energia, era sopraggiunta una imprevedibile disciplina restrittiva con il quinto conto energia, con conseguente lesione del legittimo affidamento.

7.1. La tesi non è fondata.

7.2. La stessa società ammette che, prima che l’impianto entrasse in esercizio, il GSE, con il comunicato del 20 gennaio 2012, aveva reso noto che il costo annuo corrispondente agli incentivi per i grandi impianti in esercizio entro il 31 agosto 2011 e per quelli ammessi al registro per il 2011 aveva determinato l’azzeramento della disponibilità economica relativa al secondo semestre del 2012, con conseguente mancata apertura del relativo registro.

Inoltre, la sentenza non definitiva (§ 10, lett. a), b) e b1) ha statuito:

a) la non applicabilità alla società della normativa transitoria (art. 1, comma 4) del quinto conto energia, non essendosi posizionata in posizione utile nel relativo registro afferente al primo semestre del 2012;

b) la non sussistenza della violazione dell’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni con l. n. 27 del 2012, relativo agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

7.3. Nell’argomentare la pretesa chiarezza delle disposizioni normative nel senso di garantire la stabilità degli incentivi, la società procede ad una estrapolazione di espressioni letterali presenti nelle norme, decontestualizzandole, e tralascia altre norme inequivocabili nell’escludere la sicura spettanza alla stessa degli incentivi del quarto conto energia.

7.3.1. Infatti, la società richiama:

a) l’art. 23, comma 2, del l.gs. n. 28 del 2011, che disciplina in generale i regimi di sostegno, prevedendo “il riordino ed il potenziamento” mediante “criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo”, secondo principi di “gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati”, di “proporzionalità agli obiettivi” e di “flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica”;

b) il quarto conto energia (d.m. 5 maggio 2011), dove nelle premesse si afferma che l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 “debba esser attuata tramite una progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato miri ad un allineamento graduale dell’incentivo pubblico con i costi delle tecnologie … e dall’altro mantenga stabilità e certezza sul mercato”, considerando opportuno che le tariffe incentivanti abbiano “obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni, … che diano prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di settore”;
lo stesso decreto nella parte in cui considera l’opportunità di prevedere “a tutela degli investimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012 … per dare gradualità al processo di ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo degli oneri conseguenti ”;

c) l’art. 1, comma 2, dello stesso decreto laddove prevede che le disposizioni si applicano agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016 “per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro”;

d) l’art. 2, nella parte in cui prevede che “fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo”.

7.3.2. Invece, la società tralascia di considerare che, come messo in rilievo sia dalla sentenza non definitiva che dalla sentenza della Corte di giustizia:

a) l’art. 25 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede la individuazione con decreto ministeriale di un limite annuale di potenza elettrica degli impianti fotovoltaici;

b) il decreto del quarto conto energia individua l’obiettivo e le misure da prendere nel caso di un suo raggiungimento con gli impianti già entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e iscritti nel relativo registro;

c) essendo stato raggiunto il tetto prefissato, era legittima e doverosa la mancata apertura del registro del secondo semestre 2012, pubblicizzata prima che l’impianto della società entrasse in esercizio;

d) la società non era in posizione utile nel registro relativo al primo semestre del 2012, con conseguente esclusione della disciplina transitoria.

7.4. In definitiva, la possibilità di fruire delle tariffe incentivanti previste dal quarto conto energia non era offerta a tutti gli operatori di impianti solari fotovoltaici e non era neppure garantita per un periodo specifico, ma dipendeva: da un lato, dall’iscrizione in posizione utile di un impianto solare fotovoltaico in un registro aperto dal GSE;
dall’altro, dal mancato superamento del limite dei costi di incentivazione indicati nel corso del periodo precedente.

Poiché le norme di diritto erano chiare e precise, la loro applicazione era prevedibile per i soggetti dell’ordinamento e il GSE ne ha fatto legittima applicazione garantendo l’adeguata pubblicità, vi erano le condizioni affinché un operatore economico prudente ed avveduto fosse in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, con la conseguenza che non può invocare la lesione del principio dell’affidamento quando il provvedimento sfavorevole è stato adottato.

7.5. Il motivo di appello sub c) va, quindi, definitivamente rigettato.

8. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, anche ai fini di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a., come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

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