Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-21, n. 202105489

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Il provvedimento analizzato è una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, pubblicata il 21 luglio 2021, con numero di registro generale 982 del 2020. Le parti in causa sono la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e un soggetto ricorrente, che ha chiesto la revocazione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato del 2019. Il ricorrente ha richiesto l'accesso a documenti amministrativi relativi a un procedimento sanzionatorio, contestando il silenzio dell'Amministrazione e la legittimità di alcune note della Consob.

Il giudice ha respinto il ricorso per revocazione, ritenendo che l'errore denunciato fosse un mero refuso e non avesse influito sulla decisione. Ha argomentato che l'errata indicazione di dati non ha compromesso la valutazione del caso, e che le richieste del ricorrente erano state già esaminate in precedenza. Inoltre, ha sottolineato che il diritto di accesso ai documenti era stato parzialmente accolto, e che le questioni sollevate non giustificavano la revocazione della sentenza. La decisione finale ha confermato l'inammissibilità del ricorso, condannando la parte ricorrente alle spese di lite.

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-07-21, n. 202105489
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105489
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 05489/2021REG.PROV.COLL.

N. 00982/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2020, proposto da
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V A, F C, M L e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Michele Mercati, n.51;



per la revocazione

della sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. G L e dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - Col ricorso proposto avanti il T.A.R. per il Lazio, -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) ha richiesto la dichiarazione di illegittimità: a) del silenzio osservato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di accesso ai documenti amministrativi proposta il 30 ottobre 2018; b) della nota di Consob n. 53993/18 del 20 dicembre 2018 e in ogni caso, della condotta complessivamente tenuta dall’Amministrazione; e di conseguenza l’accertamento del diritto di -OMISSIS- di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta (“ tutti i documenti e gli atti relativi al detto procedimento sanzionatorio (fase istruttoria e fase decisoria comprese) ”, attinente ad una sanzione irrogata per l’attività di -OMISSIS- con riguardo a -OMISSIS- (“ nella qualità di destinataria in data 17 ottobre 2018 della Delibera sanzionatoria di Consob n. 20582/2018 recante l’irrogazione a suo carico di sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 39/2010 ”).

2 - Il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato in parte la cessazione della materia del contendere, poiché “ è sopravvenuta anzitutto l’ostensione dei verbali delle tre sedute rilevanti nella specie (del 30 agosto 2018, del 4 settembre 2018 e del 13 settembre 2018 ”; il ricorso è stato accolto per quanto riguarda l’ostensione: a) della nota con la quale la Divisione Tutela del Consumatore ha comunicato alla Divisione Corporate Governance l’apertura del procedimento a seguito della ricezione dell’istanza di accesso presentata dalla – OMISSIS - nel corso del procedimento, e di contestuale richiesta di trasmissione della risposta fornita; b) della nota con la quale l’Ufficio di Segreteria della Commissione ha comunicato agli uffici che il 4 settembre 2018 la Commissione aveva avviato l’esame della proposta di adozione della sanzione a carico della – OMISSIS - ed aveva rinviato l’esame alla seduta della settimana successiva; c) della nota con la quale è stato richiesto all’Ufficio di Segreteria e Protocollo della Direzione Generale di provvedere alla notifica della delibera adottata.

Il medesimo T.A.R. ha, invece, respinto il ricorso con riferimento alle ulteriori richieste di -OMISSIS-, poiché “ 8.1 Per quanto concerne gli atti preparatori del verbale, è assorbente rilevare che si tratta di atti interni la cui rilevanza viene totalmente assorbita, ai fini che qui interessano, dal verbale sottoscritto. E’ evidente che ogni eventuale profilo rilevante in sede defensionale in altra sede non può che prendere le mosse dal verbale ufficiale che è il solo a fare stato secondo il regime giuridico ad esso proprio. Né si può sostenere che le bozze (o atti similari) assurgano al rango di atti infraprocedimentali: la loro efficacia è meramente servente non nei confronti del provvedimento finale, ma del verbale, nel quale si concentra la rilevanza sul piano ordinamentale, anche con riferimento a tutte le puntuali circostanze elencate dalla ricorrente. Ciò anche perché il vaglio della legittimità degli atti amministrativi va effettuato su un piano oggettivo che prescinde alla ricostruzione del processo materiale e psicologico di acquisizione provvisoria dei dati da parte dei funzionari preposti alla relativa elaborazione. 8.2 Con riferimento agli “omissis” relativi ai nominativi dei commissari, il Collegio ritiene pienamente condivisibile

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