Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-07-12, n. 202105274

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-07-12, n. 202105274
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105274
Data del deposito : 12 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2021

N. 05274/2021REG.PROV.COLL.

N. 08129/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8129 del 2020, proposto da
S.I.C.I. S.r.l., Ies S.r.l. e Alan Immobiliare S.r.l., tutte in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria (S.I.C.I.) e mandanti (Ies e Alan Immobiliare) del costituendo RTI, ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Architetto AN CO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AN CO TU S.r.l.s. e Ingegnere Giuseppe MA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SO ST IO IA, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 508 del 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Architetto AN CO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AN CO TU S.r.l.s., e dell’Ingegnere Giuseppe MA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SO ST IO IA;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021, tenuta con le modalità previste dagli artt. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, il Cons. Elena Quadri, uditi da remoto gli avvocati Clarizia e Pagliarulo e dati per presenti l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l'avvocato Giuseppe Sartorio che hanno depositato, sempre ai sensi delle suddette disposizioni normative, note di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 147 del

14 dicembre 2015, indiceva, per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una procedura aperta ex art. 55 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i per l’affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori, per la realizzazione del nuovo complesso integrato presso l’area della ricerca del CNR in Padova, dell’importo complessivo di € 10.519.995,78 (dei quali: a) € 6.147.060,78, per lavori – importo a soggetto a ribasso; b) € 3.737.935,00, quale costo della manodopera non soggetto a ribasso; c) € 285.000,00, per oneri di sicurezza, ivi compresi quelli aziendali, non soggetti a ribasso; d) € 33.000,00, per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, importo soggetto allo stesso ribasso dei lavori; e) € 181.000,00, per progettazione definitiva “a corpo”, importo soggetto allo stesso ribasso dei lavori; f) € 136.000,00, per progettazione esecutiva, importo soggetto allo stesso ribasso dei lavori).

Nel bando era previsto che l’appalto era finanziato con fondi del CNR.

All’esito della gara, verificato il possesso dei requisiti e espletato il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta risultata migliore, l’appalto veniva aggiudicato al RTI S.I.C.I. (giusta avviso di aggiudicazione pubblicato sulla G.U. Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 114 del 2 ottobre 2017), per un importo di € 9.692.277,32 (oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 12,74%).

Poiché l’amministrazione appaltante ritardava ingiustificatamente la convocazione per la regolare stipula del contratto, l’aggiudicataria sollecitava e diffidava più in tal senso l’amministrazione stessa (il 23.9.2018, il 18.10.2018, il 10.4.2019 e l’8.8.2019), ma solo con nota del 26 settembre 2019 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, riscontrando l’ultimo – in senso cronologico - atto di diffida, comunicava che non era “… possibile dare corso alla stipula del contratto per fatti sopravvenuti successivamente alla procedura di gara e del tutto indipendenti dalla volontà del Provveditorato, fatti evidenziati nella delibera 08.06.2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si allega”, aggiungendo “… che in assenza di volontà alla stipula dell’interessato Cnr, in alcun caso il Provveditorato potrebbe dar corso al contratto e che ogni responsabilità, che, per inciso, la scrivente Amministrazione non ritiene ricorra nel caso specifico, appartiene al succitato Cnr ”.

E’ da sottolineare che con la richiamata delibera del C.N.R. dell’8 giugno 2018 era stato revocato l’incarico e deciso di non rinnovare la convenzione con il Provveditorato delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per la alla realizzazione del nuovo complesso integrato nell’Area della Ricerca di Padova, tanto in quanto “… la situazione finanziaria dell’Ente non consente di reperire le risorse finanziarie necessarie per sottoscrivere il contratto di appalto ed avviare l’intervento in questione”.

Di tali due atti (oltre che di quelli presupposti, connessi e conseguenti, anche specificamente indicati) il RTI SICI chiedeva l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, lamentandone l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi di censura; I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10, l. 241/90; violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento; violazione del principio del giusto procedimento e di quelli di correttezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, arbitrarietà e sviamento dell’azione amministrativa; II) violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64, d.lgs. 163/06, in combinato disposto con l’allegato IX al medesimo decreto; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90; eccesso di potere sub specie di difetto errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; III) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, nonies , l. 241/90; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione; sviamento; IV) violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 cost.); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies, l. 241/90; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quater , l. 241/90; violazione del principio

di tutela del legittimo affidamento; eccesso di potere sub specie di contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti.

Veniva richiesta la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche, eventualmente, per responsabilità precontrattuale.

Con successivi motivi aggiunti, senza impugnare nuovi atti, l’aggiudicataria deduceva ancora: V) violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 cost.); violazione del principio del legittimo affidamento; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d,.lgs. 163/06; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quinquies , l. 241/90; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64, d.lgs. 163/06, in combinato disposto con l’allegato IX al medesimo decreto; eccesso di potere sub specie di sviamento dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria, difetto di

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