Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-05, n. 201601784
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Testo completo
N. 01784/2016REG.PROV.COLL.
N. 08222/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8222 del 2015, proposto da:
De Vizia Transfer Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. A C, G M, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Principessa Clotilde n.2;
contro
Comune di Gaeta, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. S S, D P, con domicilio eletto presso S S in Roma, piazza Ss Apostoli 81;
nei confronti di
Ipi - Impresa Pulizie Industriali Srl in proprio e in Qualità di Capogruppo Mandataria Ati, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Angeloni, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Montesanto, 68;
Ecocar Srl, Consorzio Gaeta Ambiente S.c. a.r.l. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituite;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00413/2015, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e di Ipi - Impresa Pulizie Industriali Srl in proprio e in Qualità di Capogruppo Mandataria Ati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati A C, S S,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia all’esame della Sezione discende della determinazione dirigenziale del Comune di Gaeta n.54/II del 16.11.2012, relativa all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento per nove anni del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale comunale, nella quale la Commissione giudicatrice preso atto “dei verbali di gara, e ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare”, ha determinato l'esclusione dell’unica partecipante, la società De Vizia Transfer S.p.a, con il conseguente mancato prosieguo della gara stessa.
Con la sentenza del T.A.R. del Lazio Sede Staccata di Latina n. 413/2015, della quale l’appellante De Vizia Transfer Spa chiede la riforma, è stato respinto il ricorso di primo grado dalla medesima proposto per l’annullamento;
-della determinazione dirigenziale n. 23 del 05.04.2013, con la quale il Comune di Gaeta, nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento del servizio di durata novennale di gestione integrata dei rifiuti;
-dei verbali di gara approvati con detta determina;
-del consequenziale provvedimento di indizione di una procedura negoziata per l'affidamento per sei mesi del servizio adottato con determina n. 24/11 AMB del 05.04.2013 e dei relativi lettera di invito e disciplinare di gara;
-della nota con la quale veniva respinta l'istanza ex art. 243-bis del d.lgs. 163/2006 di annullamento in autotutela degli atti e veniva confermata l'esclusione della ricorrente e la decisione di espletare una procedura negoziata per l'affidamento del servizio;
-dei verbali di gara (della prima procedura negoziata) del 23 e del 24 aprile 2013, nella parte in cui non hanno rilevato ulteriori ragioni di inammissibilità delle offerte presentate dalle ditte Ambroselli Maria Assunta e costituenda A.t.i. IPI-ECOCAR e della determina dirigenziale n. 27/11 del 24.04.2013 di approvazione degli stessi;
- del provvedimento con il quale si è deciso di invitare a presentare "offerta in busta chiusa sigillata contenente il ribasso" di cui alla lettera di invito del 24.03.2013 e della lettera medesima (seconda procedura negoziata);
- del verbale della Commissione di gara del 26.04.2013 di aggiudicazione provvisoria alla costituenda A.t.i. IPI-ECO.CAR;
-di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e interessi legittimi della ricorrente, e in particolare l'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva;
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o, in subordine, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in misura non inferiore al 10% dell'importo dell'offerta formulata dalla ricorrente per la gara novennale indetta con determina dirigenziale n. 54/11 del 16.11.2012.
Sono stati altresì dichiarati inammissibili tutti i motivi aggiunti proposti.
In particolare, la dichiarata inammissibilità ha riguardato;
- il primo ricorso per motivi aggiunti del 28.06.2013, con il quale la società appellante e ricorrente in primo grado aveva chiesto l’annullamento della determina dirigenziale 28-II-AMB del 03.05.2013 relativa alla seconda procedura negoziata, affermando che con la stessa, l'Amministrazione avrebbe "provveduto all'aggiudicazione definitiva all 'ATI IPI-ECOCAR della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Gaeta".
-il secondo ricorso per motivi aggiunti la società De Vizia Transfer S.p.a. ha