Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-06-03, n. 201903709
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2019
N. 03709/2019REG.PROV.COLL.
N. 05289/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5289 del 2016, proposto dalla signora
G C, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso l’avvocato E M S in Roma, viale Bruno Buozzi, 77;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sezione Operativa Territoriale Caserta, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione terza, n. 2170 del 28 aprile 2016, resa tra le parti, concernente il diniego di assegnazione di una rivendita tabacchi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sezione Operativa Territoriale Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Enzo Napolano, su delega dell’avvocato G F e, per l’Agenzia appellata, l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora G C ha impugnato dinanzi al Tar per la Campania, sede di Napoli, il provvedimento prot. 8513 del 30 marzo 2015 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale è stata respinta la sua istanza di assegnazione della rivendita di tabacchi n. 6 di Alvignano.
1.1. In particolare, a seguito di rinuncia alla gestione da parte della precedente titolare, ha presentato domanda il 30 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1293/1957, in qualità di seconda coadiutrice della stessa rivendita.
1.2. L’istanza non è stata tuttavia accolta in quanto, essendo sospesa la vendita di tabacchi dal 1° gennaio 2014, l’istanza di sostituzione del precedente titolare avrebbe dovuto essere presentata nel termine perentorio di un mese dall’accettazione da parte dell’Agenzia della rinuncia alla gestione. 1.3. L’Amministrazione non ha comunque ritenuto che vi fosse un interesse pubblico al ripristino nella zona del servizio di vendita tabacchi, tenuto conto che lo stesso era stato soppresso con provvedimento del 20 maggio 2014.
2. Il Tar di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che, essendo mancata la continuità del servizio di rivendita, non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della nuova domanda.
3. Contro la predetta sentenza ha proposto appello la signora C sulla base dei seguenti motivi di censura.
3.1. Error in iudicando . Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 1293/1957. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, ultimo comma, del DPR n. 1074/1958. Violazione dell’art. 27, comma 2, della legge n. 1293/1057. Violazione dell’art. 2, comma 7, del DM n. 38/2013. Illegittimità per carenza di istruttoria. Ingiustizia manifesta.
3.1.1. La sentenza impugnata, secondo l’appellante, sarebbe erronea laddove ha posto a base del rigetto del ricorso di primo grado il principio della “ continuità di servizio ” richiesto dall’art. 94, ultimo comma, del DPR n. 1074/1958 al fine di poter disporre la sostituzione del titolare della rivendita in caso di disdetta o di rinuncia.
3.1.2. In realtà, il giudice di primo grado avrebbe dovuto distinguere due diverse ipotesi per la sostituzione della titolarità della rivendita: la prima disciplinata dal citato art. 94, la seconda quella indicata dall’art. 28, terzo comma, della legge n. 129371957 che ammette la possibilità di assegnare la rivendita al coadiutore “ in caso di vacanza ” anche nella ipotesi che non sussista la continuità della gestione.
3.1.3. In sostanza, l’istanza presentata dalla ricorrente andava esaminata con riferimento a tale ultima disposizione, trattandosi, nel caso di specie, di una vacanza nella titolarità della rivendita conseguente ad una rinuncia non in favore di altro soggetto, con riconsegna della licenza, e dunque non considerando il termine di un mese evocato dall’Amministrazione dei monopoli.
3.2. L’appellante ha poi riproposto l’unico motivo di gravame contenuto nel ricorso di primo grado con il quale (denunciando la