Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-02, n. 201501027
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Testo completo
N. 01027/2015REG.PROV.COLL.
N. 10740/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10740 del 2014, proposto da:
L B, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso R C in Roma, viale Liegi n.35, B;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cuneo in persona dei rispettivi rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO SEZIONE I n. 01522/2014,
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cuneo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Casertano su delega di Colagrande e dello Stato A. Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’appellante, cittadino albanese, impugnava davanti al T Piemonte il decreto Cat. A12 N° 043/2014/Imm. emesso dal Questore di Cuneo in data 8 agosto 2014, con cui era stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dallo stesso presentata per motivi di lavoro in data 16 luglio 2014.
Il diniego era stato adottato sul rilievo che l’interessato risultava condannato a pena detentiva dal Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 890/2013 del 4 dicembre 2013, per reato in materia di stupefacenti (ex art. 73 comma 5 DPR 309/90). Tale circostanza era stata ritenuta ostativa al rilascio del titolo di soggiorno.
Nella motivazione del provvedimento si segnalava altresì che con precedente provvedimento del 26.03.2014, notificato il 27.03.2014, non impugnato, lo stesso Questore aveva negato al ricorrente il rinnovo del titolo di soggiorno con analoga motivazione, di modo che non sarebbe comunque possibile “rinnovare un permesso di soggiorno già in precedenza negato”.
Il ricorrente deduceva:
- difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che il diniego impugnato si sarebbe fondato unicamente sull’esistenza della sentenza di condanna, omettendosi ogni valutazione sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente, sulla durata del suo soggiorno in Italia e sull’esistenza di legami familiari, sociali e lavorativi in Italia (tenuto conto che il ricorrente è in Italia dal 2009, ha stretti legami in Italia con il proprio fratello e con la famiglia di quest’ultimo residente in Italia e svolge attualmente un’attività lavorativa autonoma come piastrellista);
-difetto di istruttoria e motivazione sul rilievo che il reato per il quale era stato condannato rientrava nella fattispecie non ostativa di cui all’art. 381 c.p.p. e che veniva in applicazione al riguardo la sentenza n. 172/2012 della Corte Costituzionale;
- violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/90, in quanto il diniego impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di diniego, non essendo applicabile l’art. 21 octies, co. 2 della stessa legge attesa la natura non vincolata dell’atto impugnato;
-illegittimità dell’atto impugnato, in quanto sottoscritto dal vicario del Questore, e non dal Questore;
-illegittimità anche del precedente diniego del 26 marzo 2014, per le stesse ragioni dedotte nei confronti del diniego successivo dell’8 agosto 2014.
Il T nel respingere il ricorso evidenziava in primo luogo che il provvedimento impugnato aveva fatto seguito ad un precedente, analogo diniego, notificato al ricorrente in data 27 marzo 2014 nelle forme della notifica “ per irreperibilità ” presso l’indirizzo indicato dall’interessato nella propria istanza e che tale diniego non era stato impugnato rimanendo dunque valido ed efficace.
Con l’effetto che il richiesto annullamento del secondo diniego non avrebbe potuto incidere sulla validità e l’efficacia del precedente analogo diniego, rendendo così privo di ogni utilità, per il ricorrente, l’annullamento del diniego successivo.
Ma esaminando anche tale secondo diniego il T riteneva del tutto assorbente, e tale da giustificare il provvedimento reiettivo, la considerazione della condanna riportata dal ricorrente per il reato in materia di stupefacenti atteso che l'art. 4, co.3, del d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni, qualifica tale reato come impeditivo dell'ingresso e permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
La circostanza che la sentenza penale aveva riconosciuto al ricorrente l’attenuante del co. quinto dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e che, conseguentemente, la condanna andava ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 381 c.p.p. non consentiva di ritenere la condanna non ostativa alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2012, dal momento che la pronuncia della Corte attiene alla normativa speciale concernente la sanatoria degli stranieri irregolari e non è applicabile all’ipotesi ordinaria del rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno, ove vige il principio affermato dal citato art. 4 co. 3, secondo cui ogni condanna per reato in materia di stupefacenti è di per sé ostativa alla permanenza dello straniero sul territorio italiano.
Per il T nemmeno era invocabile la successiva pronuncia additiva della stessa Corte Costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013 in ordine all’obbligo di valutazione di