Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-06-30, n. 201403278

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-06-30, n. 201403278
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403278
Data del deposito : 30 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09112/2003 REG.RIC.

N. 03278/2014REG.PROV.COLL.

N. 09112/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9112 del 2003, proposto dalla signora R B e dal signor R M V, rappresentati e difesi dagli avvocati C N, V G, con domicilio eletto presso il signor V G in Roma, via Costantino Morin, n. 27;

contro

La Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M L T, P D V, F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;
il Comune di Spino D'Adda, la s.a.s. Spidac di C P &
C., i signori Mzoni Piergiorgio, Mzoni Giancarlo, Invernizzi Natalina, Rota Carlo, Rota Felice, Zecchi Angelo, Ishida Emiko, Sturla Marco;
Lang Laura, Tonin Angela, Mzoni Alberto in qualità di rappresentante della ditta Francafelice, Lang Marco, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni G. Bocchi e Tommaso Mzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, n. 28;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, n. 1108/2002, resa tra le parti, concernente la concessione ad uso irriguo di acque estive fluviali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso n. 275 del 2002, proposto davanti al TAR per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, gli odierni appellanti incidentali chiedevano l’ottemperanza della sentenza della Corte suprema di Cassazione – sezioni unite n. 1245 del 1° dicembre 2000.

2. A seguito dell’ordinanza del TAR n. 793 del 23 aprile 2002, la Regione Lombardia con decreto del 7 giugno 2002, n. 10650, dava esecuzione alla suddetta ordinanza.

2.1. Con memoria i ricorrenti lamentava la mancata ottemperanza ad opera di detto decreto n. 10650 del 2002 e chiedevano al TAR di intimare nuovamente alla Regione Lombardia di ottemperare a quanto disposto nella richiamata sentenza.

3. La sentenza oggetto di gravame definiva il ricorso proposto per l’ottemperanza, rilevando come il decreto della Regione fosse satisfattivo delle ragioni dei ricorrenti.

4. Con l’atto d’appello principale, gli originari controinteressati chiedono l’annullamento o la riforma della sentenza gravata per violazione del contraddittorio, non essendo stati evocati dinanzi al primo Giudice, e per l’erroneità delle sue statuizioni.

5. Con appello incidentale in parte condizionato ed in parte autonomo, gli originari ricorrenti chiedono che venga dichiarato inammissibile o infondato l’appello principale e che sia riformata la sentenza, laddove non ha tutelato il loro diritto soggettivo di usufruire delle acque della Riggia Fontana del Carpano.

6. In data 13 maggio 2014 gli appellanti principali hanno depositato una nota nella quale hanno dichiarato di non avere più interesse all’appello.

All’udienza del 14 maggio la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello principale va dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dagli interessati. Conseguentemente va dichiarato improcedibile l’appello incidentale, nella parte in cui è stato proposto quale appello incidentale condizionato e si è limitato a dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello principale.

2. Deve, invece, essere dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativo sulle censure proposte con l’appello incidentale, nella parte in cui può essere qualificato come autonomo, giacché correttamente il primo Giudice ha rilevato che – con l’emanazione del decreto del 7 giugno 2002, n. 10650 - la Regione ha ottemperato all’esecuzione del giudicato della Corte suprema di Cassazione – sezioni unite n. 1245 del 1° dicembre 2000.

Ritiene al riguardo la Sezione che – qualora gli sia chiesta l’ottemperanza di una sentenza emessa dalla Cassazione, di conferma di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque - il giudice amministrativo deve limitare la propria cognizione a quanto espressamente contenuto nel dictum giurisdizionale e constatare come sia cessata la materia del contendere (nel processo amministrativo) quando sia emanato un provvedimento ulteriore da parte della amministrazione soccombente nel giudizio di cognizione,

Gli eventuali profili di illegittimità del provvedimento sopravvenuto possono essere esaminati esclusivamente dallo stesso Tribunale delle Acque in sede di legittimità.

Nella fattispecie in esame, con l’appello incidentale si chiede di constatare l’illegittimità del provvedimento emesso nel corso del giudizio di primo grado, indagine che – come sopra osservato – rientra nell’ambito della giurisdizione del Tribunale delle Acque, sicchè le relative censure vanno dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione.

3. Dalla soccombenza reciproca discende la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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