Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-12-28, n. 201505846

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-12-28, n. 201505846
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505846
Data del deposito : 28 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07269/2012 REG.RIC.

N. 05846/2015REG.PROV.COLL.

N. 07269/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7269 del 2012, proposto da:
D R A, rappresentato e difeso dall’avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina, 121;

contro

A C e A S, rappresentati e difesi dagli avvocati F L e A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Roma, via Alessandro IIII, 6;
Comune di Durazzano;

per la riforma

della sentenza 22 maggio 2012, n. 2362 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione VIII.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di A C e S;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Centore, Orefice, per delega di Laudadio, e Saggiomo.


FATTO e DIRITTO

1.– I Sig.ri D R A e Abbatiello Anna sono comproprietari di un edificio sito nel Comune di Durazzano (BN) alla via Ripa, per il quale l’ente locale ha rilasciato la concessione 22 novembre 1999 n. 13 per l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione ed ampliamento igienico – sanitario e, in seguito, la successiva concessione in sanatoria e variante 8 gennaio 2001, n. 1.

Il Comune, a seguito del sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale del 1° ottobre 2001, ha adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori 2 ottobre 2001, n. 4 per difformità riscontrate al piano terra e primo nonché al sottotetto (diversa distribuzione degli ambienti, spostamento di pareti ed aperture, realizzazione di tramezzi non previsti al piano sottotetto).

Successivamente, i proprietari hanno presentato domanda di sanatoria delle contestate opere abusive.

Il Comune, con provvedimento 11 aprile 2002, n. 1185, ha respinto, in relazione al piano sottotetto, la domanda di sanatoria e, con successiva provvedimento del 16 maggio 2002, n. 4, ne ha ordinato la demolizione.

1.1.– Gli interessati hanno impugnato tali atti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, per i motivi riproposti in appello e riportati nei successivi punti.

1.2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 22 maggio 2012, n. 2362, ha rigettato il ricorso.

2.– I ricorrenti in primo grado ha proposto appello.

2.1.– Si sono costituiti in giudizio gli interventori nel giudizio di primo grado.

2.2.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015.

3.– L’appello è infondato.

3.1.– Con un primo motioi si chiede che venga riformata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile l’intervento ad opponendum dei signori A C e S per difetto di interesse. In particolare, si mette in rilievo come, trattandosi di opere aventi valenza interna all’edificio, non si comprende quale pregiudizio potrebbero subire i soggetti intervenuti.

Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che: « Nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum , non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati;
di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso
» ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162).

Nella fattispecie in esame, gli interventori sono proprietari di immobili confinanti con quello degli appellanti. Ne consegue che è certamente configurabile un posizione di interesse che giustifica l’intervento nel processo.

3.2.– Con un secondo motivo, si assume l’illegittimità degli atti impugnati per motivazione inadeguata, in quanto essi non indicherebbero « quale sia stata in termini quantitativi il dedotto aumento di altezza né la relativa alterazione sostanziale ».

Il motivo non è fondato.

Nel provvedimento di rigetto della domanda di condono, l’ente comunale afferma che essa non può essere accolta in quanto « l’aumento di altezza di una parte del piano sottotetto (lato basso) ha comportato l’alterazione sostanziale del profilo altimetrico originario, non consentito dalle norme del vigente Piano di Recupero ». Detto provvedimento richiama le valutazioni svolte dall’ufficio tecnico comunale.

Nell’ordinanza di demolizione si ingiunge la rimozione della « maggiore altezza della parte di sottotetto del corpo di fabbrica posto a lato sud di fronte all’ingresso da via Ripa, così come indicato nella concessione edilizia in sanatoria n. 11/2002 e relativi grafici ».

La motivazione degli atti impugnati, come correttamente messo in rilievo dal primo giudice, può ritenersi conforme ai parametri di adeguatezza necessari per consentire l’esercizio del diritto di difesa e il controllo giurisdizionale. L’amministrazione, infatti, ha chiaramente indicato le ragioni che hanno giustificato l’adozione dei predetti provvedimenti.

3.3.– Con il terzo motivo sia assume che erroneamente l’amministrazione e la sentenza impugnata avrebbero ritenuto che l’intervento contestato non sarebbe consentito dagli strumenti urbanistici.

In relazione all’asserito contrasto con il piano di recupero, si deduce che sarebbe mancata una adeguata istruttoria e che il sottotetto avrebbe subito rispetto all’iniziale concessione edilizia n. 13 del 19998 una « ininfluente modifica del grado di inclinazione del solaio ».

In relazione alla mancata applicazione di quanto previsto, per le zone BE, dal superiore piano regolatore generale, si rileva che questo, consentendo le « ricostruzioni previa demolizione » ricomprenderebbe, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, anche gli interventi di « ristrutturazione » e che, comunque, l’intervento in questione sarebbe consistito in una vera e propria ricostruzione integrale previa demolizione dell’esistente.

Il motivo non è fondato.

In relazione al piano di recupero, l’art. 27 per la zona A5 nella quale ricade il fabbricato (« edifici compatibili con i caratteri originari in particolari condizioni di degrado ») ammette gli interventi di ristrutturazione edilizia « nei limiti di cui al precedente art. 10 ‘soffitte e sottotetti’ purché ciò non comporti l’alterazione sostanziale del profilo altimetrico originario » e l’art. 10 dispone che « è prescritta la conservazione delle caratteristiche degli edifici preesistenti da demolire parzialmente o totalmente per quanto riguarda ( ) l’altezza di imposta della copertura ».

Nella fattispecie in esame risulta, invece, provata « l’alterazione sostanziale del profilo altimetrico originario ». Sul punto, l’appellante, nonostante si tratti di elementi nella sua disponibilità, si limita genericamente ad affermare che il sottotetto ha un subito « una ininfluente modifica del grado di inclinazione del solaio ».

In relazione al piano regolatore generale, gli appellanti non hanno dimostrato, pur vendendo ancora una volta in rilievo elementi nella loro disponibilità, che, in effetti, l’intervento in questione si sia risolto in una « demolizione e ricostruzione ».

3.4.– Con il quarto motivo, si deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato le risultanze della verificazione disposta al fine di stabilire se la demolizione delle opere abusive avrebbe comportato pregiudizio per le parti del manufatto conformi a legge. Sul punto, si afferma che il verificatore avrebbe accertato la fattibilità tecnologica ma, per la mancata conoscenza delle strutture del manufatto, non sarebbe stato in grado di accertare se effettivamente la disposta demolizione recherebbe pregiudizio alle parti rimanente dell’edificio.

Il motivo non è fondato.

Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che si applica la sanzione pecuniaria « soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione ». Deve, pertanto, risultare in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso (Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1912).

Nella fattispecie in esame, il verificatore, nominato in primo grado, ha ritenuto di non potere fornire una risposta al quesito perché si è in presenza di « un’opera da demolire della quale non è ben noto lo stato di integrità, non si conoscono i materiali e le relative caratteristiche, non si conoscono esattamente le fasi costruttive e gli schemi strutturali che ne hanno caratterizzato l’edificazione ». A tale proposito, il verificatore ha valutato criticamente l’apporto conoscitivo fornito dalle perizie di parte che hanno fornito elementi di natura « empirica » e non « analitica ».

La verificazione disposta in primo grado non è, pertanto, riuscita a pervenire a risultati univoci per l’assenza di dati conoscitivi che sarebbe stato onere dell’appellante fornire. In definitiva, in presenza di un elemento che deve essere provato dal privato non si può dedurre un vizio della verificazione tecnica per censurare la sentenza e l’operato della pubblica amministrazione. Sarebbe stato onere dell’appellante, si ribadisce, dimostrare l’esistenza del pregiudizio alle parti dell’edificio non abusive anche mediante la messa a disposizione dei dati necessari al verificatore.

4.– L’appellante è condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che si determinano in euro 3.000,00 a favore del Comune ed euro 3.000,00 in favore degli interventori.

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