Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303155

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303155
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303155
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 03155/2023REG.PROV.COLL.

N. 02297/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2297 del 2022, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



contro

Comune di San Nicola Manfredi, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. II, n. 7974/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Giovanni Grasso e udito per l’appellante l’avvocato Palomba;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con provvedimento monitorio n. 871/2018 – emesso in data 3 luglio 2018 e notificato il 20 luglio successivo – il Tribunale di Benevento ingiungeva al Comune di San Nicola Manfredi il pagamento, a favore di Banca Ifis s.p.a, della complessiva somma di € 50.822,81, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalle singole scadenze evidenziate in ricorso sino all’effettivo soddisfo, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per competenze ed in € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica, in assenza di opposizione da parte dell’Amministrazione debitrice, il decreto ingiuntivo era dichiarato esecutivo in data 15 marzo 2019, con conseguente apposizione della relativa formula il 16 luglio successivo.

2.- In data 6 settembre 2019, la Banca provvedeva a notificare nuovamente il ricorso, con il pedissequo decreto monitorio munito della formula esecutiva: ma – nella perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata – si vedeva astretta a proporre, dinanzi al TAR per la Campania, ricorso per ottemperanza, notificato al Comune in data 8 maggio 2020 e depositato il 26 maggio successivo.

3.- Con sentenza n. 231 in data 10 dicembre 2021, nella assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale, pur ritualmente evocata in giudizio, il TAR adito accoglieva solo parzialmente il ricorso, condannando il Comune al pagamento della sorte capitale di €. 50.822,81 e delle somme liquidate per rimborso delle spese processuali, maggiorate delle penalità di mora e con designazione, per l’eventualità di perdurante inottemperanza,

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