Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-06-14, n. 201303315

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-06-14, n. 201303315
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201303315
Data del deposito : 14 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00113/2002 REG.RIC.

N. 03315/2013REG.PROV.COLL.

N. 00113/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2002, proposto da:
Maulamm'S S.a.s. di M P &
C, rappresentata e difesa dagli avv. F B C, M T, con domicilio eletto presso &
Partners Tonucci in Roma, via Principessa Clotilde 7;

contro

Comune di Prato, rappresentato e difeso dall'avv. M T B, con domicilio eletto presso M T B in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA, Sez. III n. 02339/2000, resa tra le parti, concernente concessione contributo per condono edilizio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Campagni e Barbantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Immobiliare Maulamm’s s.a.s., nella qualità di proprietaria di alcuni appartamenti ad uso ufficio in Prato facenti parte di un complesso di cinque edifici costruiti in parziale difformità dei titoli rilasciati a cavallo del 1970, aveva chiesto il condono edilizio in forza della L. 47/1985, corrispondendo la relativa oblazione, ma poi interponendo ricorso davanti al TAR della Toscana a fronte della domanda formulata il 31 marzo 1995 da parte del Sindaco di una serie di conguagli.

Con il ricorso predetto venivano rappresentati una serie di vizi, dalla già avvenuta urbanizzazione delle aree e quindi l’indebito versamento di oneri all’assenza di opere negli abusi che erano solo funzionali, dall’avvenuta prescrizione del conguaglio al difetto di motivazione della richiesta sino all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Il TAR, con sentenza n. 2339 del 17 novembre 2000, respingeva il ricorso e la Maulamm’s la impugnava con appello in Consiglio di Stato notificato il 20 dicembre 2011, affidato alle seguenti censure:

1,Violazione dei principi in tema di onere della prova. Omessa e/o contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia, Violazione di norme interne. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e sviamento. L’interessata aveva chiesto il condono edilizio per cambio di destinazione d’uso e per modificazioni esclusivamente interne e funzionali senza opere strutturali e tanto era stato dimostrato nella perizia giurata, dai contratti di compravendita e dalle fotografie prodotte. I soppalchi richiamati dal TAR per respingere il motivo nulla hanno a che vedere con tali opere, ma riguardano altra unità immobiliare e non le due coinvolte dalla modificazione d’uso, né il Comune di Prato ha in modo esauriente provato il contrario.

2. Omessa e/o contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia, Violazione di legge. Eccesso di potere per errore ed omessa istruttoria. In ogni modo non potevasi configurare una ristrutturazione edilizia, poiché al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato il cambio di destinazione funzionale senza opere non era in alcun modo disciplinato dal legislatore e doveva ritenersi attività libera.

3. Omessa e/o contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia, Violazione di legge e del principio tempus regit actum , Eccesso di potere per travisamento e difetto dei presupposti. Non essendo dovuto alcun conguaglio, si doveva ormai considerare da tempo maturato il termine di formazione del silenzio assenso, avendo l’interessata provveduto a tutti gli adempimenti di legge.

4. Omessa e/o contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia, Eccesso di potere per difetto di motivazione. Il lungo lasso di tempo trascorso richiedeva comunque una motivazione sul “ quantum ” richiesto.

5. Omessa e/o contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia, Violazione di legge e dei principi sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Il difetto di motivazione riguarda anche la sentenza impugnata, la quale non ha dato conto delle ragioni della P.A. nel richiedere le somme in asserito conguaglio.

6.Violazione e/o errata applicazione di legge, Errata pronuncia su un punto decisivo della controversia. La sentenza impugnata ha ingiustamente posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di primo grado, facendo anche riferimento a situazioni diverse.

La Maulamm’s concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si è costituito in giudizio il Comune di Prato, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Appare del tutto fondamentale ai fini della risoluzione della controversia il fatto che la società appellante nel corso del giudizio di primo grado abbia depositato, tra gli altri, perizia giurata dell’ing. Carlo Bucciarelli in cui viene confermato che “le opere abusive oggetto di condono riguardano unicamente modifiche interne ottenute mediante l’eliminazione di modeste proporzioni di tramezzature senza opere strutturali”.

L’oggettività del fatto esclude in radice la possibilità di trattare la fattispecie così come insinuato nel ricorso di primo grado e nell’appello;
se effettivamente non vi sono stati interventi cosiddetti “pesanti”, come ad esempio di ristrutturazione, non si può nemmeno ammettere che il cambiamento di destinazione d’uso da abitativo a ufficio sia avvenuto senza opere: è immediatamente comprensibile infatti come la rimozione o l’apposizione di tramezzature anche non portanti possano modificare radicalmente la conformazione - e quindi l’uso - di una unità immobiliare.

Quanto ora rilevato comporta l’infondatezza dei primi tre motivi di appello, concernenti l’asserita non debenza del conguaglio richiesto per l’allora supposta irrilevanza urbanistica dell’intervento condonato.

Altresì infondati sono il quarto ed il quinto motivo, con cui l’appellante sostiene che dato il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio della concessione in sanatoria – 1988 – alla richiesta di conguaglio, 1995, l’amministrazione comunale sarebbe stata tenuta a motivare la richiesta, se non ad inviare previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, mentre la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di dare contezza sul punto.

In realtà la richiesta di conguaglio per la definizione del procedimento di condono edilizio nulla ha a che vedere con quei provvedimenti mediante i quali la P.A. incide sulla sfera dei consociati comprimendone eventuali posizioni di vantaggio: la richiesta di conguaglio definisce invece un procedimento di condono edilizio aperto da un privato – il che esclude la comunicazione di avvio di procedimento - e viene determinata mediante atti da contenuto vincolato determinato sulla base di parametri e valori fissi predefiniti per legge e per atti generali dei singoli comuni.

Destituito di fondamento è il sesto motivo, concernente la messa a carico dell’Immobiliare Maulamm’s delle spese di giudizio in primo grado: la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del soccombente è la regola processuale e gli argomenti forniti dall’appellante ai fini di una compensazione consistono in vaghe asserzioni assolutamente inutili al capovolgimento di una regola costante.

Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

La risalenza del contenzioso può in questo caso giustificare la compensazione delle spese di causa per il presente grado di giudizio.

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