Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-06-27, n. 201402801

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-06-27, n. 201402801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402801
Data del deposito : 27 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04462/2014 REG.RIC.

N. 02801/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04462/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4462 del 2014, proposto dalla:


Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;


contro

Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Simone Frabotta in Roma, via della Giuliana, n. 73;

nei confronti di

Ente Provinciale Acli Servizi Sociali e Sanitari - Epass;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n. 157 del 2014, resa tra le parti, concernente il diniego di accreditamento istituzionale di comunità di riabilitazione psichiatrica.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati M R e G P;


Considerato che l’esistenza di precedenti accreditamenti rilasciati anche in deroga al limite dettato dalla normativa regionale (Regolamento n. 3 del 2006) non giustifica il rilascio di nuovi accreditamenti in deroga.

Considerato che, in ogni caso, la questione oggetto dell’appello deve essere trattata nel merito e che il T.A.R. ha già disposto la trattazione della questione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015.

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