Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-03-05, n. 202101894
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2021
N. 01894/2021REG.PROV.COLL.
N. 10698/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10698 del 2019, proposto da
U.S.I.- Unione Sanitaria Internazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, via Ettore Ximenes n. 8;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati A A e G D G, con domicilio eletto presso lo studio Roma 1 Azienda Asl in Roma, borgo Santo Spirito, 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11118/2019, pubblicata in data 19 settembre 2019, non notificata, nella parte in cui “ dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ”, ritenendo nella parte motiva che “ l’amministrazione resistente nel proprio atto di costituzione rileva che la sorte relativa al Decreto Ingiuntivo pari ad 6. 2.798,41 era stata pagata con il mandato di pagamento n. 1577 del 6.10.2014, come emerge dalle premesse della deliberazione n. 1223 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto al pagamento dell’ulteriore somma di 6. 1.249,98 a titolo di sorte residua (discendente dall’applicazione dell’art. 1194 c.c. ) delle spese legali e degli interessi. Il relativo pagamento è stato effettuato con mandato n. 2096 del 02.04.2019 quietanzato in data 5 aprile 2019. Conseguentemente dichiara cessata la materia del contendere, Le spese del giudizio possono essere compensate.” ;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dell’originale ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto della parte istante a vedersi assegnato il pagamento del residuo dovutole in forza del decreto ingiuntivo n. 20995/2009 emesso dal Tribunale di Roma con decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del 29 aprile 2010, comprese spese del presente procedimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 1, co. 17, d.l. 183 del 2020 che proroga quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 con riferimento allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato sino alla data del 30 aprile 2021;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Roma 1;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno da remoto 11 febbraio 2021 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati M V e A A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello descritto in epigrafe, la Nova Medica S.r.l. (oraU.S.I. – Unione Sanitaria Internazionale S.p.A.), premesso di erogare in regime di accreditamento con il S.S.N. le prestazioni sanitarie specialistiche di Medicina Fisica e riabilitazione e di Radiologia diagnostica-diagnostica per immagini, espone che in data 30 ottobre 2009, in relazione alla fattura n. 3/2009 dell’importo di €. 2.798,41, veniva emesso decreto ingiuntivo n. 20994/09 con il quale veniva ingiunto all’A.U.S.L. Roma “A” di pagare alla Nova Medica S.r.l. la somma di €. 2.798,41 oltre interessi ex d.lgs 231/02 a decorrere da come richiesti (ovvero dopo 90 giorni dalla data della fattura n. 3 del 10 marzo 2009), nonché le spese della procedura liquidate in € 43,00 per spese, in € 297,00 per competenze ed in € 143,00 per onorari oltre IVA e CPA. A seguito di mancata opposizione, al d.i. notificato era apposto formula esecutiva in data 10 giugno 2010 ed era notificato alla ASL RM A in data 26 gennaio 2011 . Permanendo l’inadempimento, la parte odierna appellante chiedeva l’ottemperanza dinanzi al primo giudice che, tuttavia, a seguito della produzione tardiva dell’avvenuta esecuzione con mandato di pagamento 1577 del 6 ottobre 2014 per la somma pari ad €. 2.798,41, come si evince dalle premesse della deliberazione del Direttore Generale Asl Roma 1 n. 1123 del 19 dicembre 2018, con la quale era liquidato l’ulteriore importo dovuto pari ad €. 1.248,98 a titolo di sorte residua, delle spese legali e degli interessi. Importi questi ultimi pagati con mandato n. 2096 del 2 aprile 2019 quietanzato.
Espone, peraltro, l’appellante che solo in occasione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio l’ASL RM 1 aveva comunicato all’odierna ricorrente a mezzo lettera inviata via pec in data 21 dicembre 2018, che il pagamento della complessiva somma di €. 2.798,41 effettuato con mandato n. 1577 del 6 ottobre 2014, era stato eseguito in relazione al decreto ingiuntivo n. 20995/2009, per il cui pagamento era stato introdotto il giudizio di ottemperanza e che detto pagamento era da imputarsi ex art.1194 c.c. prima agli interessi moratori (pari ad €. 1.069,21 in quanto calcolati dal 19 novembre 2009, data di notifica del decreto ingiuntivo), e poi alla sorte (per la parte residua di €. 1.729,20).
Preso atto che il pagamento dell’ottobre 2014 per l’importo di € 2.798,41 era riferito al decreto ingiuntivo n. 20995/2009, detta somma veniva imputata innanzi tutto agli interessi scaduti a decorrere dal 30 giugno 2009 (come statuito nel decreto ingiuntivo), ovvero € 1.156,31, quindi alle spese legali, ovvero € 712,01), talché dopo detto pagamento alla data del 6 ottobre 2014 residuava l’importo dovuto di € 1.868,00 quale residua sorte ( ovvero €. 2.798,41-930,41).
L’importo, dunque, dovuto alla data del 2 aprile 2019 ammonterebbe, pertanto, a complessivi €. 2.541,10 (di cui € 1.868,00 per sorte ed euro 673,10 per interessi di mora dal 6 ottobre 2014 al 2 aprile 2019), sicché l’importo di €. 1.948,44, pagato dall’ASL con mandato di pagamento n. 2096 del 2/4/2019 non sarebbe satisfattivo del dovuto.
Ad oggi l’ASL RM 1 sarebbe ancora debitrice per il titolo azionato in oggetto dell’importo residuo di euro 592,66, oltre interessi di mora decorrendi dalla data del 2 aprile 2019, con la conseguenza che la sentenza n. 11118/2019 sarebbe illegittima avendo dichiarato cessata la materia del contendere.
Deduce, pertanto i seguenti motivi: errore in iudicando per erronea interpretazione dei fatti e del titolo messo in esecuzione, nonché errata applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, dell’art. 2697 c.c. e del combinato disposto degli artt. 1193, 1994 e 1995 c.c.;erronea mancata liquidazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 2967 c.c. e 91 c.p.c..
Infatti, la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione le contestazioni ed i dati dedotti da parte ricorrente nel ricorso e nella propria memoria del 3 maggio 2019 e ribaditi in udienza, dai quali, per contro, emergerebbe che, alla data del 2 aprile 2019, allorquando l’ASL eseguiva il secondo pagamento dell’importo di € 1.948,44 (e non €. 1.248,98 come affermato dal primo giudice), era dovuto il residuo importo di € 2.541,10 (di cui € 1.868,00 per sorte ed euro 673,10 per interessi di mora dal 6 ottobre 2014 al 2 aprile 2019).
Erroneamente il Collegio di primo grado avrebbe, infatti, ritenuto corretti l’imputazione di pagamento della debitrice derivato dal diverso conteggio degli interessi e delle spese legali, nelle quali non è contemplata l’IVA, riportato dalla ASL RM 1.
Errato sarebbe anche il calcolo degli interessi per errata individuazione del dies a quo .
Erroneamente l’ASL RM A avrebbe ritenuto (cfr. deliberazione n. 1123 del 19 dicembre 2018) che il dies a quo per il conteggio degli interessi, atteso la natura di Pubblica amministrazione della debitrice, decorresse dalla costituzione in mora che nella fattispecie sarebbe integrata dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data19 novembre 2009;per contro, come trilevato dalla scrivente nella lettera del 28 dicembre 2018, gli interessi sarebbero stati liquidati nel decreto ingiuntivo in giudizio dalla data di scadenza della fattura, ovvero dal 30 giugno 2009.
Errato sarebbe anche il calcolo delle spese legali per mancato riconoscimento dell’IVA.
Parimenti errata si appaleserebbe, infatti, la pretesa dell’