Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-11, n. 201501271

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-03-11, n. 201501271
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501271
Data del deposito : 11 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07605/2011 REG.RIC.

N. 01271/2015REG.PROV.COLL.

N. 07605/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7605 del 2011 proposto da:
M R, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Prefettura di Milano - U.T.G., in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 631 del 7 marzo 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di riconoscimento del titolo di guardia particolare giurata.


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4533 del 14 ottobre 2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e udito, per l’Amministrazione resistente, l’avvocato dello Stato M. La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il signor M R ha impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il decreto con il quale il Prefetto di Milano, in data 21 aprile 2010, ha respinto l’istanza da lui presentata di nomina a guardia particolare giurata.

2.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, con sentenza n. 631 del 7 marzo 2011, adottata in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso.

3.- Il signor Rinieri ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

4.- L’appello è tuttavia infondato.

4.1.- Il Prefetto di Milano, ha respinto l’istanza di nomina a guardia particolare giurata in questione tenuto conto che il signor Rinieri è stato condannato, con sentenza del Pretore di Milano del 9 novembre 1992, alla pena patteggiata di mesi tre e giorni dieci, per il reato di ricettazione in concorso, ed inoltre con sentenza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2007, è stato condannato alla pena patteggiata di mesi quattro di reclusione, per il reato di falsità in scrittura privata, e considerato che la natura dei reati commessi e la reiterazione di reati fanno dubitare dell’affidabilità della persona, anche in considerazione del carattere fiduciario dell’incarico da assumere, e non consentono di escludere la possibilità che l’aspirante abusi del titolo di polizia.

4.2.- In proposito, come ha già fatto il T.A.R., si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del R.D. 18 luglio 1931 n. 773 (recante "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"), lo svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata è soggetto ad autorizzazione da parte del Prefetto.

A tal fine il comma 1 del citato art. 138 stabilisce i requisiti che chi aspira ad assumere tale qualifica deve possedere e prevede, in particolare, che l'interessato debba essere « persona di ottima condotta ... morale ». La Corte costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1996, n. 311 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona".

Il requisito della buona condotta è, quindi, richiesto in ragione del carattere fiduciario delle funzioni che svolge la guardia giurata e del rilievo pubblicistico che le stesse assumono.

4.3.- Si deve poi ricordare che, in materia, i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che i relativi provvedimenti negativi possono ritenersi sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa.

4.4.- Si è poi precisato che tali fatti possono riferirsi anche a vicende penali concluse con sentenza di condanna patteggiata, ai sensi degli articoli 444 e 445 del c.p.p., o a vicende per le quali è intervenuta l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. (come per la prima delle due condanne riportate dall’interessato) tenuto conto che tali circostanze non fanno venire meno sul piano sostanziale la connotazione di negligenza del comportamento tenuto dall’interessato e possono giustificare il giudizio finale di inaffidabilità del medesimo.

In particolare, si è affermato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice penale, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può pronunciare il patteggiamento se pensa che ricorrano le condizioni di legge (perché il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato) per il proscioglimento (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6371 del 23 dicembre 2014, Sez. IV n. 80 del 9 gennaio 2013).

Si è, inoltre, affermato che la sussistenza d’una sentenza di patteggiamento non può esser di per sé sola invocata al fine d’affermare l’inesistenza o l’irrilevanza di tutte le circostanze emerse in sede penale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6371 del 23 dicembre 2014 cit.).

5.- Sulla base di tali principi e alla luce degli elementi indicati, correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto che le censure formulate dal signor Rinieri non possono ritenersi fondate in quanto « la dichiarazione di estinzione del reato oggetto della prima delle sentenze di condanna non ne esclude la valorizzazione da parte dell’amministrazione, … la valorizzazione delle condanne subite riflette una scelta del tutto ragionevole nel quadro dell’ampia discrezionalità che connota il potere amministrativo nella materia de qua, l’amministrazione non si è limitata ad un pedissequo richiamo alle condanne, ma ha preso in esame, seppure con formule verbali sintetiche, da un lato, la natura dei reati commessi - anche considerando la natura fiduciaria dell’incarico in rapporto alla contrarietà alla pubblica fede di almeno uno dei reati commessi - dall’altro, la reiterazione di fatti penalmente rilevanti, evidenziando, in modo del tutto logico, che si tratta di circostanze che fanno dubitare dell’affidabilità del richiedente ».

6.- L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Né, in relazione ai motivi aggiunti proposti, può incidere in alcun modo sulla legittimità del diniego impugnato l’intervenuta, in data 21 marzo 2012, riabilitazione dell’appellante da ogni effetto penale derivante dalla sentenza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2007, trattandosi di circostanza successiva all’adozione del provvedimento impugnato che, al più, può essere considerata nell’esame di una eventuale nuova domanda proposta dall’interessato.

7.- Le spese del grado di appello, vista anche la limitata attività difensiva dell’Amministrazione, possono essere integralmente compensate fra le parti.

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