Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-06-25, n. 201002982

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-06-25, n. 201002982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002982
Data del deposito : 25 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03216/2009 AFFARE

Numero 02982/2010 e data 25/06/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 aprile 2010




NUMERO AFFARE

03216/2009

OGGETTO:

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F M;


contro

Provincia di Bari;
avverso diniego riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria per vigilanza ittica, faunistica, ambientale.

LA SEZIONE

Vista la relazione 557/

PAS.

15416.10089.D.9 del 15/06/2009 con la quale il Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Golo Falciai;


Premesso:

Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria per la vigilanza ittica, faunistica ed ambientale, emesso dalla Provincia di Bari.

Considerato:

Il Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria, approvato dal Consiglio Provinciale di Bari, stabilisce i requisiti necessari al riconoscimento di cui sopra tra i quali non aver riportato condanne penali e non aver riportato violazioni di carattere amministrativo nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento di guardia giurata volontaria.

Nel caso in esame, nonostante che le sentenze di condanna del ricorrente per reati di peculato continuato, falsità materiale commessa da P.U. in atti pubblici ed in atti privati, siano state seguite da riabilitazione, le due vicende hanno evidenziato una personalità inaffidabile ed incline all’abuso della delicata funzione di guardia giurata. Sulla base di tali valutazioni l’Amministrazione ha legittimamente negato la qualifica di guardia giurata volontaria al ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi