Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-11-12, n. 202006951
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Pubblicato il 12/11/2020
N. 06951/2020REG.PROV.COLL.
N. 06446/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6446 del 2011, proposto da
Albergo Santa Chiara S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Federico Confalonieri, 5
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
pro tempore
e Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27
nei confronti
Srl Piovera, Spa Immobiliare Cavalleggeri, Srl Hotel Palladium, Srl Igar e Sas Hotel Anglo – Americano, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 422/2011
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale del Turismo e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati A M e Rosa Maria Privitera.
FATTO
Con sentenza parziale di questa Sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 2019, n. 7279, gli appelli riuntiti sono stati in parte accolti.
In specifico, la Sezione ha affermato che la domanda di risarcimento dei danni per il mancato ottenimento dei finanziamenti relativamente alla prima procedura ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988, di cui alla domanda dell’appellante dell’11 aprile 1989 è estinta per prescrizione.
Deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per il mancato ottenimento dei finanziamenti relativamente alla seconda procedura, ai sensi dell’art. 12-bis D.L. 20 maggio 1993, n. 149, dalla data dall’impugnato provvedimento di reiezione (DPCdM 1° aprile 1994), fino alla data di concreta erogazione del finanziamento (2001).
La Sezione ha, pertanto, disposto una Verificazione concernente la sussistenza e quantificazione dei danni subiti dalla parte appellante nel periodo indicato, avendo l’appellante fornito principi di prova in ordine alla sussistenza dello stesso.
La Sezione ha nominato quale Verificatore il Direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, con facoltà di delega ad un professore da lui designato nel medesimo Dipartimento.
Il Professor G A, quale Direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, con nota avente prot. 200749 VII/4 del 5 novembre 2019, ha accettato l'incarico e ha proposto l'ulteriore nomina del Professor R P, membro del Dipartimento suddetto.
Preso atto con la Segreteria del Consiglio di Stato dell'impossibilità di addivenire ad una nomina congiunta, le operazioni peritali sono state compiute e la presente relazione è stata redatta esclusivamente dal Professor R P, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, iscritto alla sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 1604 e al Registro dei Revisori Legali al n. 43729 (D.M. 12 aprile 1995, G.U. 21 aprile 1995 n. 31-bis).
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tenuto conto dell' excursus storico degli eventi, degli atti e dei documenti depositati dalle parti, la Relazione di Verificazione, completa, esaustiva e pienamente condivisibile ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, un danno patrimoniale subìto dall'Albergo Santa Chiara, atteso che il contributo definitivamente ed integralmente percepito dalla S.r.l. Albergo Santa Chiara solo nel febbraio 2001 non è risultato idoneo a ristorarla dei danni patrimoniali e dei pregiudizi economici subiti per non aver ricevuto e potuto disporr e ab origine , ossia dal 1990, quanto le sarebbe spettato, qualora l'Amministrazione non avesse assunto i provvedimenti illegittimi sopra indicati.
Il pregiudizio consiste, come già evidente nella sentenza parziale di questa Sezione, ricordata nella parte in fatto, nel non aver potuto beneficiare a tempo debito dei contributi spettanti e, quindi, nell'aver dovuto reperire con modalità e in misure diverse le risorse necessarie per far fronte alla ristrutturazione dell'albergo che, con il rispetto delle condizioni richieste dal D.L. n. 465/1988 e dal D.M. del 31 dicembre 1988, condizioni accertate in capo all'Albergo con la sentenza del TAR del Lazio n. 1694/1994, sarebbe dovuta avvenire, almeno in parte, mediante i predetti contributi.
Per quanto riguarda il danno emergente, gli interessi compensativi si concretizzano negli interessi derivanti dall'aver incassato, solamente tra il 2000 e il 2001, ciò che all'Albergo Santa Chiara spettava sin dal 1994.
Ai fini della determinazione degli interessi occorre tener conto: del tasso d'interesse, del capitale sui cui applicare il tasso e l'arco temporale di riferimento per il calcolo.
In merito a quest'ultimo elemento, l'individuazione della data iniziale è sicuramente riferibile alla pubblicazione del l D.P.C.M. del 1° aprile 1994 (10 giugno 1994), mentre sono assolutamente certe le date finali, che vanno individuate nelle date di valuta dei bonifici di accredito dei contribuiti, individuabili dalle distinte di bonifico allegate al ricorso in appello dell'Albergo (doc. 42).
Ne discende che gli interessi in questione ammontano ad euro -OMISSIS-.
2. Per quanto riguarda il danno emergente derivante dagli oneri finanziari sul contributo in conto capitale, si deve rilevare che l'Albergo appellante, non avendo percepito fin dall'origine il contributo in conto interessi e in conto capitale, che sulla base degli eventi che si sono susseguiti si è dimostrato spettante, si è trovato a dover reperire personalmente la totalità delle risorse per poter avviare la ristrutturazione del proprio albergo.
Come osserva condivisibilmente la Relazione di Verificazione, dalla documentazione presente in fascicolo, in particolare dall'allegato n. 45 all’appello dell'Albergo, risultano elementi comprovanti la sottoscrizione di diversi mutui già a partire dal 1988, e comunque sottoscritti dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 465/1988.
Qualora l'Albergo avesse ottenuto fin dal principio il contributo in conto capitale, avrebbe avuto a sua disposizione il predetto contributo e, quindi, non avrebbe avuto alcuna necessità di sottoscrivere un oneroso contratto di mutuo anche per tale importo.
Al contrario, non è possibile ascrivere al danno emergente anche gli ulteriori interessi e oneri sostenuti per finanziare la restante parte del progetto di ristrutturazione in quanto gli oneri sostenuti per finanziare il capitale connesso al contributo in conto interessi sono coperti da tale contributo e l'eventuale quota eccedente, così come previsto dall'agevolazione di cui al D.L. n. 465/1988 e al D.L. n. 149/1993, lede direttamente l'Albergo.
Dunque, non è ipotizzabile che l'Albergo sia risarcito per gli interessi che ha sostenuto sul 35% del progetto coperto dal contributo in conto interessi perché il 5,25% degli interessi gli sono stati riconosciuti (seppur in ritardo) e la parte eccedente tale misura deve gravare esclusivamente sull'Albergo.
A pari conclusione si perviene anche con riferimento alla quota del progetto di ristrutturazione dell'albergo, esclusa sia dal contributo in conto capitale che in conto interessi, giacché l'Albergo avrebbe comunque dovuto sostenere tali oneri anche nel caso in cui l'agevolazione fosse stata riconosciuta fin dal principio.
Pertanto, è necessario individuare gli oneri finanziari che l'Albergo ha sostenuto per non aver percepito ab origine il contributo in conto capitale.
Per quantificare tale voce di danno si può fare riferimento al criterio più semplice, individuato dal Verificatore che, in termini algebrici calcola gli interessi e accessori risarcibili come il prodotto del totale degli interessi e accessori del periodo di riferimento in rapporto all’importo finanziato (-OMISSIS-di lire).
Anche in questa circostanza è necessario considerare la data da cui far decorrere il risarcimento danni nel 10 giugno 1994, con la conclusione che tale ulteriore componente del danno emergente è pari ad euro -OMISSIS-.
3. Per quanto riguarda il lucro cessante, esso discende dal mancato conseguimento, in toto o solamente in parte, dei ricavi attesi dalla realizzazione del progetto di ristrutturazione a causa del mancato ottenimento dell'agevolazione fin dal momento di effettiva spettanza.
Si deve osservare al riguardo che, come evidenzia anche il Verificatore, dalla documentazione presente nel fascicolo e in particolare dal bilancio dell'esercizio 1990 e successivi e dalla seconda domanda di finanziamento del 9 agosto 1993 in cui viene precisato che la Società Albergo Santa Chiara srl dichiara di aver eseguito una parte dei lavori, è possibile affermare che l'Albergo ha avviato il proprio progetto, nonostante l'iniziale mancato incasso dei contributi.
Quindi, in forza dell'avvio dei lavori nel corso del 1990, nulla può essere riconosciuto quale lucro cessante ed ulteriori conferme in merito all'assenza di un lucro cessante pervengono dall'analisi del fatturato dal 1990, così come effettuato in modo puntuale ed approfondito dal Verificatore.
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere definitivamente accolto anche per la parte risarcitoria e, per l’effetto:
- deve ritenersi sussistente un danno patrimoniale in capo all'Albergo Santa Chiara;
- tale danno è costituito esclusivamente dal danno emergente, mancando ogni ipotesi di lucro cessante;
- il danno emergente si compone degli interessi legali derivanti dall'aver incassato solamente tra il 2000 e il 2001 quanto di spettanza fin dal 1994 e degli oneri bancari sostenuti dall'Albergo (dal 1994 in poi) per reperire le risorse rappresentative del contributo in conto capitale;
- entrambe le componenti del danno patrimoniale sono calcolabili dal 10 giugno 1994, data di pubblicazione del D.P.C.M. del 1° aprile 1994;
- la seconda componente del danno emergente - oneri bancari connessi al contributo in conto capitale - può essere determinata, in particolare, in funzione del peso assunto dal contributo in conto capitale incassato sull'importo del mutuo sottoscritto;
- il danno complessivo ammonta, pertanto, ad euro -OMISSIS-;
- la sentenza parziale di questa Sezione 25 ottobre 2019 n. 7279 si è già pronunciata con efficacia di giudicato in ordine alla responsabilità risarcitoria, affermando che deve essere dichiarata “colposa la condotta dell’Amministrazione regionale”.
Le spese di lite del presente grado di giudizio e le spese di Verificazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.