Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-25, n. 201702472

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-05-25, n. 201702472
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702472
Data del deposito : 25 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2017

N. 02472/2017REG.PROV.COLL.

N. 03741/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3741 del 2017, proposto da:
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

M F, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, senza elezione di domicilio in Roma;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, n. 01143/2017, resa tra le parti, concernente RICORSO ELETTORALE EX ART. 129 C.P.A.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 25 maggio 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Maria Vittoria Lumetti e Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Milano, rubricato al n. 1031/2017, con il quale il signor M F impugnava:

a) l'atto del 13 maggio 2017 verbale n. 97 della Settima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Milano, Sede di Legnano, notificato il 15 maggio 2017, nella parte in cui ha disposto la sua esclusione dalla candidatura alla carica di consigliere comunale nelle liste del Partito Democratico per le elezioni comunali di Legnano del 11 giugno 2017 per la mancata sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura;

b) l'atto del 16 maggio 2017 verbale n. 107 della Settima Sottocommissione Elettorale Circondariale di Milano, Sede di Legnano, notificato in pari data, con cui è stata ritenuta inammissibile la richiesta di candidatura a conigliere comunale del ricorrente e confermata la sua esclusione, decretata con atto del 13 maggio 2017.

Considerato che con il suddetto gravame il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n.570, dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’art. 2700 c.c. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione.

Vista la sentenza n. 1143 in data 19 maggio 2017 con la quale il Tribunale Amministrativo della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, accoglieva il ricorso, per l’effetto ammettendo il candidato M F alle elezioni comunali di Legnano nella list PD - Partito Democratico.

Visto il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 3741/2017, con il quale il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, propone appello avverso la suddetta sentenza, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado;

Vista la memoria con la quale il signor M F chiede la declaratoria dell’improcedibilità ovvero il rigetto dell’appello;

Ritenuto di poter prescindere dall’esame della dedotta questione di procedibilità essendo il gravame infondato nel merito;

Ritenuto che con sentenza n. 2124 in data 23 maggio 2016 questo Consiglio di Stato, Sezione III, ha affermato che nel caso di discrasia tra l’attestazione del segretario comunale nella quale si dia atto del deposito della dichiarazione di accettazione della candidatura firmata e autentica e la motivazione della esclusione, fondata sull’affermazione opposta, debba darsi prevalenza alla prima;

Ritenuto, inoltre, che con sentenza 15 giugno 2015, n. 2910, questo Consiglio di Stato, Sezione V, ha affermato l’ammissibilità del soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione e comunque se la regolarizzazione non comporta adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale;

Rilevato che nel caso di specie il candidato ha apposto la sua firma nella seconda pagina del documento, per cui appariva palese che la mancata sottoscrizione dell’accettazione della candidatura era dovuta a mera dimenticanza;

Rilevato che la dichiarazione del segretario comunale attestante la regolarità del documento ha impedito ai presentatori della lista di accorgersi dell’errore, integrando debitamente il documento;

Rilevato che non appena reso edotto dell’errore il candidato ha sottoscritto l’accettazione della candidatura;

Rilevato che la presentazione della lista è avvenuta, diligentemente, con sufficiente anticipo, per cui sarebbe stato facile, per i presentatori, ovviare all’irregolarità;

Ritenuto che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle circostanze sopra descritte all’appellante doveva essere consentito di sottoscrivere l’accettazione della candidatura, mentre ciò gli è stato impedito dal comportamento dell’Amministrazione;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della parziale novità della questione

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