Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-10, n. 201402959

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-10, n. 201402959
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402959
Data del deposito : 10 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03233/2005 REG.RIC.

N. 02959/2014REG.PROV.COLL.

N. 03233/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2005, proposto da:
M E, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso S P in Roma, via Vito Artale N.12, rappresentato e difeso dagli avv. F B, G D, con domicilio eletto presso Ernesto Iannucci in Roma, via Taro, 25;

contro

A G, rappresentato e difeso dagli avv. S N, G R, con domicilio eletto presso S N in Roma, l.go Toniolo 16, Studio Spw Assoc Ranalli in Roma, via Bertoloni, 27 Int.5;

nei confronti di

Comune di Montecastrilli, Moracci Giulio, Fineschi Fiorana;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA n. 00020/2005, resa tra le parti, concernente concessione edilizia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati Mario Rampini su delega dell'avvocato F B e Gabriele Pafundi su delega dell'avvocato G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame l’appellante, sig.ra M E, impugna la sentenza con cui il TAR Umbria, su ricorso del confinante ing. Abruzzese, ha annullato il permesso di costruire n. 444/2003 rilasciato dal Comune di Montecastrilli relativo alla demolizione e ricostruzione di un immobile alla fraz. Quadrelli, particella n. 262 del NCEU.

La sentenza impugnata, previo il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso, è affidata alle considerazioni per cui:

--“ … la piena ed effettiva conoscenza dei provvedimenti da impugnare (da considerare determinante in funzione del decorso del termine decadenziale previsto per proporre il ricorso giurisdizionale davanti a questo Tribunale) deve ricondursi non già all’effettiva presa visione … di una recinzione e/o cartello edilizio e/o di uno scavo presumibilmente palesanti (con sufficiente ragionevolezza) l’avvio di un’attività edificatoria bensì all’effettiva presa visione completa del contenuto documentale dei suddetti provvedimenti edilizi che hanno consentito l’avvio della contestata costruzione ”;

-- anche in ipotesi di “ristrutturazione pesante” “ il permesso di costruire può legittimamente ricondursi al concetto di “ristrutturazione edilizia” e non a quello di nuova costruzione ”;

-- “ Ciò che rileva … è la … circostanza relativa alla modifica dell’assetto territoriale di zona e ciò dell’assetto urbanistico di una zona agricola che, … per effetto dell’impugnato provvedimento, si trova ad avere una costruzione nuova che insiste su un’area di sedime agricola e seminativa ben diversa e ben distante da quella originaria dove era insediato il fabbricato demolito.”

-- “ … non è in alcun modo accettabile la tesi secondo cui … un’Amministrazione comunque … possa discrezionalmente approvare sotto la veste di “ristrutturazione edilizia” un progetto edilizio che prevede la demolizione e la ricostruzione di un immobile da allocare in un sito ben diverso da quello originario, in difformità dalle prescrizioni urbanistiche … vigenti per il lotto di destinazione .”

L’appello della sig.ra Maurelli è affidato alla denuncia di tre rubriche di gravame relative all’illogicità, alla contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, in linea preliminare, non ha dichiarato la tardività del ricorso introduttivo e, nel merito, tra l’altro non ha motivato il mancato accoglimento dell’istanza istruttoria formulata dalla stessa volta a provare la tardività del ricorso dell’ing. Abruzzese;
nel merito, l’illogicità e contraddittorietà della sentenza di prime cure con cui il Tar ha ritenuto fondate le ragioni dell’ing. Abruzzese.

L’appellato, con la propria memoria di costituzione, ha ribadito in via preliminare la tempestività del proprio ricorso di primo grado al Tar umbro e, nel merito, ha confutato le argomentazioni dell’appellante, ribadendo la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui aveva inquadrato l’intervento edilizio de quo nell’alveo delle “nuove costruzioni” e non delle ristrutturazioni, e ha sottolineato, tra l’altro, la pre-esistenza sull’area di un vincolo di inedificabilità assoluta.

Con i rispettivi scritti difensivi per la discussione, le parti hanno ulteriormente specificato e replicato le proprie tesi.

Chiamata all'udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

In primo luogo deve essere esaminata, per la sua pregiudizialità, la questione concernente l’irricevibilità di cui al primo motivo d’appello.

Per l’appellante erroneamente il TAR avrebbe disatteso l’eccezione d’irricevibilità del ricorso sollevata in primo grado, poiché il gravame sarebbe stato notificato ben oltre il termine di 60 gg, che avrebbero dovuto essere fatti decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento edilizio, nel caso coincidente con la data di inizio dei lavori relativi all’iniziativa edilizia in questione.

Il motivo è fondato.

Certamente è vero che in caso di impugnazione da parte del vicino di un permesso di costruire rilasciato a terzi, la Sezione ha sempre affermato che, fatti salvi i casi di piena conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche o del contenuto specifico del permesso o del progetto edilizio, di norma il termine di impugnazione inizia a decorrere dal completamento dei lavori (cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705;
Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).

Però, nel caso in cui il vicino sostenga l’assoluta inedificabilità dell’area, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che, al contrario, non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perpetua incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell’impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all’ulteriore avanzamento dei lavori che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi.

Il principio della certezza delle situazioni giuridiche è infatti posto a tutela di tutte le parti direttamente o indirettamente interessate al provvedimento, ivi compreso naturalmente anche quelle del soggetto titolare del permesso di costruire illegittimo a non realizzare affatto una costruzione che sia suscettibile di un futuro abbattimento.

In ossequio al vecchio brocardo “diligentibus jura succurrunt”, qualora sia contestata la stessa astratta possibilità di edificare in un certo terreno, la mera conoscenza dell’iniziativa in corso appare dunque elemento sufficiente, e essenziale ai fini dell’identificazione del dies a quo per l’impugnazione. Pertanto chi assume la violazione di un precedente vincolo di inedificabilità ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi (cfr.: Consiglio di Stato sez. IV n. 3583 del 13.06.2011).

Né è a tal fine indispensabile, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la necessaria conoscenza di tutti i gli elementi del permesso di costruire, essendo sufficiente che sia nota l’esistenza e la lesività del titolo, dato che resta sempre salva la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 12 luglio 2010, n. 4482).

Nessun pregio giuridico assumono quindi, in questa fattispecie, i riferimenti delle difese dell’appellato alla giurisprudenza della Sezione (che pure il Collegio condivide totalmente in altri casi), circa la decorrenza del termine dal momento in cui sia possibile comprendere compiutamente l’entità della costruzione. Appare infatti decisivo ai fini della tardività proprio la circostanza che, in primo grado, egli aveva lamentato, tra l’altro, l’inesistenza di volumetria utilizzabile a fini edificatori sulla particella dell’appellante, e quindi l’inedificabilità totale dell’area.

In definitiva se, per giurisprudenza consolidata, il principio cardine cui ancorare la conoscenza piena è da individuarsi nell’ultimazione dei lavori, è anche vero che questo principio non può essere invocato da chi assume che l’intervento edilizio sia ex se lesivo in relazione alla presenza di vincoli, in quanto in tal caso la lesività è immediatamente percepibile all’atto dell’inizio delle attività di cantiere.

Nel caso in esame, un ritardo di quasi sette mesi dal giorno dell’inizio dei lavori non può essere considerato un comportamento diligente. La parte ricorrente in primo grado ha evidentemente fatto luogo ad attività alquanto dilatorie, mentre avrebbe dovuto senz’altro attivarsi tempestivamente.

In definitiva, si deve concludere che il ricorso di primo grado è stato tardivamente notificato il 19-21 maggio 2004, in quanto l’asserita illegittimità del permesso di costruire ubicato su di un suolo che, nella prospettazione dello stesso odierno appellato, sarebbe stato assolutamente inedificabile, era immediatamente percepibile dall’ing. Abruzzese fin dal momento in cui i lavori erano cominciati, vale a dire fin dal 21.11.2003;
data nella quale era stata apposta la recinzione sulla particella n. 262 (confinante con l’appellato), allestito il cantiere, e sopratutto esposto il cartello con gli estremi del permesso de quo, l’indicazione dell’impresa di costruzione e del direttore dei lavori.

In relazione a tale motivo, di carattere pregiudiziale, l’appello è dunque fondato e deve essere accolto.

Per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, deve essere dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del c.p.a. . Può conseguentemente prescindersi dall’esame delle restanti censure.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in relazione all’incertezza della materia, possono nondimeno essere compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi