Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-11-18, n. 201405661

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-11-18, n. 201405661
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405661
Data del deposito : 18 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05539/2008 REG.RIC.

N. 05661/2014REG.PROV.COLL.

N. 05539/2008 REG.RIC.

N. 00658/2012 REG.RIC.

N. 00661/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5539 del 2008, proposto da:
C P, C E, F R V, M M;
rappresentati e difesi dagli avv. G A, D R L, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24-C/11;

contro

Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Roberto Venettoni in Roma, via Cesare Fracassini 18;

nei confronti di

Consorzio Bellavista - Comparto D, Berardi Salvatore, Bombino Maria Maddalena, Conteo Carmela, Conteo Giulio, Pellicani Maria Carmela, Cascione Ettore, Montaruli Giovanni, Conteo Pasqua, Barile Palma, Guicciardini Concetta, Sas Cs di Scardigno Donato &
C., S.P.A. Pellicani Costruzioni, S.P.A. Guastamacchia, Pellicani Francesca, Mastrorilli Domenica, Lamura Grazia, Lamura Francesco, Minafra Antonio, Caldarola Luigi, De Astis Francesco, Conteo Domenica, Snc Md Manufatti di Mastrorilli Marcella, Pellicani Giuseppina, Scardigno Mario, Altamura Angela, Lamura Maria Carmela, Mancini Bartolomeo, De Astis Giuseppe, M M Giuseppena;



sul ricorso numero di registro generale 658 del 2012, proposto da:
R F V, M M, rappresentati e difesi dagli avv. G A, Luigi D R, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24-C/11;

contro

Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;

nei confronti di

Consorzio Bellavista-Comparto D;



sul ricorso numero di registro generale 661 del 2012, proposto da:
Paolo Columella, Enzo Columella, R F V, M M, rappresentati e difesi dagli avv. G A, Luigi D R, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24-C/11;

contro

Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2;

nei confronti di

Consorzio Bellavista-Comparto D;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5539 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 00515/2008, resa tra le parti, concernente rigetto piano di lottizzazione

quanto al ricorso n. 658 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 01011/2011, resa tra le parti, concernente delibere riguardanti approvazione dello schema di convenzione integrativa - piano di lottizzazione; -quanto al ricorso n. 661 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione I n. 01012/2011, resa tra le parti, concernente delibere riguardanti approvazione dello schema di convenzione integrativa - piano di lottizzazione


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. U R e uditi per le parti gli avvocati A, D R e P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

__ 1. Si deve premettere che:

-- in data 7 giugno 2000, i ricorrenti avevano chiesto, unitamente ad altri comproprietari rappresentanti il 76,47 % del numero dei proprietari interessati e l’85,46 % della superficie del comparto, l’approvazione di un progetto di lottizzazione;

-- nelle more del detto procedimento, con istanza del 25 giugno 2001, alcuni comproprietari rappresentanti il 69,44 % del numero dei proprietari e il 76,84 % della superficie del comparto chiedevano l’approvazione di un diverso piano di lottizzazione sulle medesime aree;

-- con gli atti di cui al primo appello, il Consiglio Comunale, nella medesima seduta, deliberava il rigetto del primo e l’adozione con prescrizioni del secondo.

Di qui il presente contenzioso suddiviso su tre articolati appelli che, appare utile elencare.

__ 2. Con il primo – e fondamentale -- appello n.5539/2008 impugnano la sentenza n. 1011/2011 con cui il T.A.R. Puglia - Bari, previa la loro riunione, ha:

-- respinto il ricorso n. 2214 del 2001 diretto avverso: - la delibera del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n. 44 del 27 settembre 2001 di rigetto del loro piano di lottizzazione comparto “D” del Comune di Ruvo di Puglia;
- la delibera del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia nr. 46 del 27 settembre 2001 di adozione con prescrizioni dell’altro piano di lottizzazione;
e l’ordinanza nr. 40\113 del 13 novembre 2001, con cui era stata inibita ai ricorrenti l’esecuzione dei lavori di apposizione di recinzione metallica dei suoli di proprietà dei ricorrenti di cui alla denuncia di inizio del 29 ottobre 2001;

-- respinto il nr. 1505 del 2003 diretto all’annullamento della deliberazione nr. 95 del 20 maggio 2003 del Commissario Straordinario presso il Comune di Ruvo di Puglia, di esame delle osservazioni, e di approvazione in via definitiva del piano di lottizzazione del comparto “D” presentato dagli altri soggetti (con condizioni e prescrizioni modificative di quelle contenute nella deliberazione consiliare di adozione n. 46 del 27 settembre 2001);

__ 3. Il secondo appello n. 658 del 2012 (introdotto solo da R F V, M M) è diretto avverso la sentenza TAR Puglia n. 1011/2011, con cui è stato dichiarato inammissibile il loro ricorso diretto all’annullamento:

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n. 9 del 1° marzo 2007 di approvazione dello schema integrativo e modificativo della convenzione stipulata tra il Comune di Ruvo di Puglia ed il controinteressato Consorzio Bellavista - Comparto D in data 15.4.2006 (atto introduttivo);

- della delibera C.C. n. 79 del 9.11.2007 recante ordine del giorno interpretativo dell’art. 130 del Reg. Edilizio prodotta in giudizio in data 10.11.2007 (primo ricorso per motivi aggiunti);

- della delibera C.C. n. 18 del 14.5.2008 recante ulteriori modifiche alla convenzione (secondo ricorso per motivi aggiunti);

- dell’atto integrativo della convenzione di lottizzazione del 15.4.2004 interessante il Comparto D di cui alla variante generale al P.R.G. a rogito notar F C di Ruvo di Puglia del 9.10.2008 (terzo ricorso per motivi aggiunti);

- della delibera n. 369 della Giunta Comunale di Ruvo di Puglia del 23.12.2008, di “Approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria del Comparto D” (quarto ricorso per motivi aggiunti).

__ 4. Con il terzo appello n. 661/2012 tutti gli appellanti chiedono l’annullamento della sentenza n. 1012/2011, con la quale sono stati dichiarati inammissibili il ricorso avverso rispettivamente: la delibera C.C. n. 31/2006 di approvazione di ulteriori integrazioni allo schema della convenzione (atto introduttivo);
le già citate delibere C.C. n. 79/2007 (primo ricorso per motivi aggiunti) n. 18/2008 (secondo ricorso per motivi aggiunti);
la convenzione di lottizzazione integrativa (terzo atto per motivi aggiunti);
ed infine la deliberazione G.M. n. 369/2008 (quarto ricorso per motivi aggiunti).

Il Comune di Ruvo di Puglia si è costituito in giudizio su tutti gli appelli depositando specifiche memorie e relative repliche sui diversi ricorsi con cui:

-- in linea pregiudiziale ha eccepito l’inammissibilità per il difetto di interesse dei ricorrenti dal momento in cui avrebbero perso la proprietà;
l’improcedibilità degli stessi per la mancata impugnazione dei permessi di costruire ai consorziati facenti parte della lottizzazione, che farebbe venir dunque meno l’interesse alla decisione ai sensi dell’art.100 c.p.c. .

-- nel merito ha contestato l’infondatezza di tutti i profili dedotti nei tre ricorsi.

Gli appellanti con le rispettive memorie, a loro volta, hanno sottolineato le proprie argomentazioni insistendo per l’accoglimento di tutti gli appelli.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Ai sensi dell’art. 70 del c.p.a. deve disporsi la riunione degli appelli di cui in epigrafe, essendo evidente la connessione oggettiva e soggettiva di tutti i gravami.

Stante l’infondatezza del primo appello può prescidersi dall’esame analitico delle eccezioni preliminari dell’Amministrazione Comunale.

____ 1.§. Con il primo ricorso n.5539/2008 -- fondamentale ai fini del decidere -- gli appellanti si limitano a dedurre che “ … contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice… ” sarebbero state fondate le rispettive censure che vengono pedissequamente reiterate.

____ 1.§.

2. In primo luogo deve rilevarsi l’inammissibilità della mera riproposizione delle censure articolate in primo grado.

Ai sensi del’art. 101 c.p.a., il giudizio di secondo grado ha per oggetto la sentenza di primo grado e non i provvedimenti impugnati in quella sede, per cui l’appello non può limitarsi ad una generica contestazione dell’erroneità della sentenza di primo grado ed alla contestuale mera riproposizione, anche parziale, delle censure sollevate dinanzi al T.A.R.. Nell'atto di appello devono infatti essere specificamente esposte le critiche rivolte contro i capi della sentenza gravata e, comunque, le ragioni per le quali le conclusioni cui il primo giudice è pervenuto non siano condivisibili (cfr. Cons. St., Ad. Plen. 3 giugno 2011, n. 10;
Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058;
C.G.A.R.S. 13 marzo 2014 n. 130;
Consiglio di Stato, sez. III, 18 giugno 2012 n. 3453).

Nel caso, in assoluto difetto di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, l’appello è dunque inammissibile per violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di cui all’art. 101, 1° co. c.p.a. .

__2. §.Comunque per ragioni di giustizia si deve sottolineare come l’appello sia in ogni caso infondato nel merito.

____ 2.§.

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