Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-07-05, n. 202203120

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-07-05, n. 202203120
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203120
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2022

N. 04265/2022 REG.RIC.

N. 03120/2022 REG.PROV.CAU.

N. 04265/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4265 del 2022, proposto da


B C, rappresentata e difesa dall’avvocato C P Q, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;


contro

Università degli studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sede di Napoli (sezione quarta) n. 597/2022, resa tra le parti, concernente il diniego di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia - anno accademico 2021/2022, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II


Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato C P Q;


Considerato che:

- l’iscrizione ad anni successivi al primo di corsi di laurea a numero programmato è condizionato alla presenza di posti resisi disponibili in conseguenza dell’abbandono di iscritti e che l’ateneo resistente ha dato riscontro negativo sul punto all’istanza della ricorrente;

- quanto alla regolamentazione delle spese nella fase cautelare di primo grado, la stessa è stata disposta in conformità alla regola della soccombenza;

- nondimeno per il presente appello si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione, in considerazione della natura delle questioni controverse e della posizione della medesima ricorrente;

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