Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-28, n. 201201845

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-28, n. 201201845
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201845
Data del deposito : 28 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03498/2009 REG.RIC.

N. 01845/2012REG.PROV.COLL.

N. 03498/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di Registro generale 3498 del 2009, proposto da
C N, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso Rino Liburdi in Roma, Circonvallazione Clodia, 36;

contro

L’Ufficio scolastico provinciale di Frosinone, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA n. 251/2009, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. C B e udito per il ricorrente l’avvocato Mazzarelli per delega dell’avvocato Sala;


1. Con il ricorso in appello in epigrafe, l’appellante C N domanda che sia riformata, quanto alla statuizione circa le spese processuali, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Latina) 30 marzo 2009, n. 251, di cessata materia del contendere (per intervenuta ottemperanza mediante atto collettivo in data 17 luglio 2008, che l’interessato assume individualmente comunicatogli solo il 6/9 febbraio 2009) sul giudizio per l’esecuzione del giudicato della sentenza di quel Tribunale amministrativo del 7 marzo 2008, n. 471, di annullamento del rigetto del ricorso gerarchico avverso il decreto 37949/2000 di esclusione del C stesso dalla sessione riservata di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso C510, indetta con o.m. n. 153 del 15 giugno 1999: giudizio promosso dal medesimo C con ricorso depositato il 29 gennaio 2009 a quello stesso Tribunale amministrativo, con richiesta di condanna alle spese processuali per il difensore antistatario. La sentenza ha espressamente disposto di non provvedere circa la ripartizione delle spese, ma lo stesso C, a fronte della comunicazione dell’avvenuto adempimento dell’Amministrazione, aveva insistito per la condanna di quella alle spese processuali dell’esecuzione.

L’interessato, con l’appello, domanda dunque che l’Amministrazione sia condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, da liquidarsi a favore del suo difensore, dichiarantesi antistatario.

2.Anzitutto va rilevato in punto di fatto che l’atto satisfattivo del 17 luglio 2008 è stato, come lo stesso appellante ammette, pubblicato all’albo. Tanto giova a espletarne una pubblicità quale atto collettivo. Sicché, considerato che il ricorso in ottemperanza è successivo a quell’atto, l’interessato non può che imputare a se stesso di non aver con ordinaria diligenza visionato l’albo medesimo prima di intraprendere lo stesso giudizio di ottemperanza il 29 gennaio 2009. Una siffatta mancata diligenza non può essere sostituita dalla forma di comunicazione individuale prescelta unilateralmente dall’interessato e per la quale lamenta la mancata risposta.

3. Ma quand’anche si dovesse considerare differenziata e individuale la posizione del C, e comunque diversamente ritenere sul punto, varrebbero le considerazioni ostative che qui seguono.

La questione implicitamente posta dall’appellante a questo giudice d’appello è se competa a lui ricorrente in ottemperanza - comunque soddisfatto dall’adempimento dell’Amministrazione anche se con comunicazione processuale avvenuta nel corso di quel giudizio di primo grado (tanto che si è concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere) - la rifusione delle relative spese processuali.

La risposta è negativa per le ragioni che seguono.

Premesso ove occorra che la controversia in relazione alla quale si verte precede il Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, giova rammentare che il giudizio di ottemperanza - allora tipizzato dall’art. 27, n. 4) , r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e regolato dagli artt. 90 e 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 - non è senz’altro assimilabile al giudizio di esecuzione proprio del processo civile, perché contiene sia elementi di quel tipo di giudizio, sia (almeno in riferimento alle sentenze amministrative) elementi del giudizio di cognizione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 gennaio 1997, n. 1;
VI, 3 marzo 2008, n. 796;
22 settembre 2008, n. 4563;
Cass., SS.UU., 30 giugno 1999, n. 376).

Ne consegue, per quanto riguarda l’addebito delle spese difensive del giudizio - condanna che in via generale si riferisce al concreto esercizio e sviluppo della difesa tecnica processuale - che di base vi è ostacolo ad applicare lo speciale principio proprio del giudizio civile di esecuzione, secondo cui l’onere delle spese segue non quell’esercizio ma semplicemente la posizione di soggezione del debitore all’esecuzione (art. 95 Cod. proc. civ., a norma del quale le spese sostenute dal creditore precedente sono a carico di chi ha subito l’esecuzione;
v. altresì artt. 611 e 614).

Al giudizio di ottemperanza alla sentenza amministrativa, posta questa sua configurazione, va adattato piuttosto il generale e ordinario principio della soccombenza degli artt. 91 e ss. Cod. proc. civ.: il quale, ai fini della condanna alle rifusione delle spese difensive, postula non una mera posizione statica rispetto all’interesse azionato bensì un esercizio attivo del diritto di difesa mediante l’eccezione, o comunque un’attività sostanzialmente espressiva di contraddittorio, come ad es. può avvenire in quel particolare processo mediante la presentazione di osservazioni confutative alla domanda contenuta nel ricorso.

Deriva da questo assetto che, in caso di mancato effettivo esercizio di un qualche concreto contraddittorio da parte dell’amministrazione chiamata ad ottemperare alla sentenza amministrativa (come qui era avvenuto), il giudice dell’ottemperanza non può addebitarle le spese processuali di quel medesimo giudizio: né, a fortiori , può condannarla alla rifusione a favore del difensore antistatario a norma dell’art. 93 Cod. proc. civ..

Bene ha dunque qui statuito il primo giudice che, in sede di ottemperanza, espressamente nulla ha disposto circa le spese.

L’appello è perciò infondato e va respinto.

Nulla va anche qui disposto circa le spese, perché l’Amministrazione non si è costituita: la relativa domanda non può dunque essere accolta.

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