Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-24, n. 200908754

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-24, n. 200908754
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200908754
Data del deposito : 24 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07160/2007 REG.RIC.

N. 08754/2009 REG.DEC.

N. 07160/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7160 del 2007, proposto da:
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio eletto presso lo studio legale Casalinuovo &
Associati in Roma, viale delle Milizie N. 19;

contro

Le signore Rossetti A M A, in proprio e quale procuratore della signora Lagana' Sofia, e S P, rappresentate e difese dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, via Sistina 121;

nei confronti di

Comune di Condofuri, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA n. 00295/2007, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DEL P.R.G.;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e l’appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati Anna Maria Bisogni, su delega dell’avvocato B S, e A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso al T.A.R. Reggio Calabria le odierne appellate, nella veste di proprietarie di suoli interessati dal nuovo P.R.G. del comune di Condofuri, hanno impugnato gli atti con i quali è stato approvato il suddetto strumento urbanistico.

A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti hanno dedotto da un lato la mancata preventiva acquisizione da parte del comune del parere antisimico obbligatorio del Genio civile;
dall’altro l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria che vizia il provvedimento regionale col quale sono state respinte le osservazioni da esse presentate e dirette ad ottenere l’inserimento dei suoli di proprietà nella destinazione turistico-alberghiera anziché a verde pubblico.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, dopo aver espressamente respinto tutte le altre censure, ha accolto il ricorso nella parte volta a denunciare la mancata acquisizione del parere antisismico.

La sentenza è impugnata con l’atto di appello principale all’esame dalla regione Calabria la quale ne chiede l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo che il parere predetto era stato in realtà precedentemente acquisito.

Si sono costituite in resistenza le originarie ricorrenti, le quali hanno altresì proposto appello incidentale condizionato in relazione alle censure respinte in primo grado.

Con ordinanza n. 5204 del 2007 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971.

Con ordinanze nn. 810 del 2009 e 4361 del 2009 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, regolarmente espletati dall’Amministrazione regionale.

Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 1 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello principale è fondato e va pertanto accolto mentre l’appello incidentale è infondato e va pertanto respinto.

Con l’unico motivo dell’appello principale la Regione deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale allorchè ha annullato la delibera comunale di adozione del nuovo piano regolatore di Condofuri per mancata previa acquisizione del parere del Settore antisismico regionale ( ex Genio civile), obbligatorio ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64 del 1974.

Il mezzo è fondato.

Al fine di delineare i presupposti fattuali sottesi alla presente controversia deve ricordarsi che il comune di Condofuri, con deliberazione consiliare n. 8 del 2002, adottò il nuovo piano regolatore comunale.

Poiché il comune ricade in zona sismica l’adozione dello strumento urbanistico è stata obbligatoriamente preceduta – ai sensi appunto dell’art. 13 della legge n. 64 del 1974 - dall’acquisizione del nulla osta del Settore geologico regionale, quale ufficio subentrato nelle competenze già affidate al Genio civile.

Con parere n. 140 del 2002 il Settore ha formulato un parere positivo sullo strumento in itinere.

Successivamente il comune, con deliberazione consiliare n. 21 del 2002, ha annullato in autotutela la delibera di adozione, avendo rilevato la situazione di incompatibilità in cui versavano alcuni consiglieri i quali, anziché astenersi, avevano preso parte alla decisione che pure riguardava terreni di proprietà loro o di stretti congiunti.

Sollecitata dal comune stesso la Regione ha quindi nominato un commissario ad acta, il quale con deliberazione n. 2 del 2003 ha provveduto ad adottare nuovamente il piano, dando peraltro espressamente atto che gli elaborati tecnici costituenti l’adottando strumento erano quelli già allegati alla precedente deliberazione consiliare e facendo proprie le limitazioni e prescrizioni contenute nel precedente parere antisismico.

Tanto chiarito osserva il Collegio che in effetti, e anche cioè a voler prescindere dalle non equivoche espressioni letterali contenute nella parte motiva della deliberazione commissariale, dall’esame degli atti di causa si deduce chiaramente che il Commissario non ha introdotto alcuna modifica sostanziale rispetto alle previsioni di piano originariamente valorizzate dal Consiglio comunale di Condofuri con la delibera n. 7 del 2002 ( poi annullata), delibera che è appunto assistita dal previo parere favorevole reso dal Settore geologico regionale.

Ne consegue che le finalità perseguite dalla legislazione antisismica – consistenti nella verifica di conformità tra le previsioni del piano e le condizioni geomorfologiche del territorio di riferimento – erano perciò soddisfatte, avuto riguardo alla pertinenza del parere già reso rispetto alle previsioni di piano, appunto non sostanzialmente modificate dal Commissario.

In linea con il principio di conservazione degli atti e di economicità dell’azione amministrativa deve dunque escludersi che nello specifico caso all’esame l’intervento del Commissario nella fase di adozione comportasse la necessità di un rinnovo integrale delle fasi pregresse del procedimento ed in particolare l’obbligo di una nuova acquisizione del parere previsto dall’art. 13 della legge n. 64 del 1974.

L’accoglimento dell’appello principale impone di procedere all’esame delle doglianze già espressamente respinte dalla sentenza impugnata e qui riproposte in forma incidentale dalle appellate.

Mediante tali doglianze le interessate lamentano la carenza di motivazione che vizia il provvedimento regionale col quale – in sede di approvazione del piano - furono respinte le osservazioni da esse presentate onde ottenere l’inserimento dei suoli di proprietà nella destinazione turistico-alberghiera anziché a verde pubblico.

Tale carenza di motivazione risulta ancor più stigmatizzabile, secondo le proprietarie, in quanto sia il progettista incaricato della stesura del piano sia il Commissario ad acta si erano espressi in senso favorevole all’accoglimento delle osservazioni in questione.

Queste censure non sono fondate.

E’ infatti acquisito nella giurisprudenza della Sezione che le osservazioni proposte dai cittadini avverso gli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e pertanto il loro rigetto non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli equilibri generali perseguiti dallo strumento pianificatorio. ( ex multis IV Sez. n. 4024 del 2009).

In sostanza non è necessaria in sede di approvazione del piano una specifica confutazione di tutte le osservazioni che vengono contestualmente respinte, e ciò anche nel caso in cui il comune si sia espresso favorevolmente al riguardo.

Quanto sopra fatti salvi eventuali profili di irragionevolezza ed arbitrarietà che nel caso all’esame però non emergono: a giudizio del Collegio il provvedimento regionale, infatti, dà ragionevolmente conto dell’impatto negativo sulla dotazione infrastrutturale prevista dal piano che l’accoglimento delle osservazioni in questione avrebbe sicuramente comportato.

Ai rilievi che precedono si deve aggiungere che in materia urbanistica l’obbligo per l’amministrazione di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche discrezionalmente adottate sussiste solo in casi specifici, e cioè – in sintesi – qualora particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifica considerazione.

Le appellate però non versano in alcuna delle posizioni qualificate elaborate al riguardo dalla giurisprudenza, la quale fa come è noto riferimento ai giudicati di annullamento di dinieghi di concessione, alla stipula di convenzioni di lottizzazione tra i privati e il comune o al caso peculiare del fondo intercluso.

Nessun rilievo qualificante, invece, può attribuirsi ad una mera proposta di lottizzazione, o di accordo di diritto privato, ancora in fase istruttoria presso gli uffici e comunque ancora non sottoposta al consiglio comunale, quale unico organo avente il potere di formale approvazione.

Anche sotto questo profilo, dunque, l’appello incidentale si appalesa infondato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello principale va accolto, mentre l’appello incidentale va respinto.

Le spese del giudizio sono compensate avuto riguardo alla complessità fattuale della controversia.

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