Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-23, n. 202406664
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 06664/2024REG.PROV.COLL.
N. 08075/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8075 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura - U.T.G. di Genova, Questura di Genova, Questura di Alessandria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto dell’1 marzo 2022 il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza presentata, in data 13 luglio 2017, dal Signor -OMISSIS- – cittadino -OMISSIS- residente in Italia da -OMISSIS- –, intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), Legge n. 91/1992; la reiezione è fondata sulla << situazione penale >> dell’istante:
<< - -OMISSIS-: notizia di reato segnalata all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Alessandria per la violazione dell’art. 648 c.p.;
- -OMISSIS-: notizia di reato segnalata all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 650 c.p. >>.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, Sezione Quinta Bis , l’odierno appellante ha impugnato detto provvedimento, chiedendone l’annullamento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10- bis , Legge n. 241/1990, per aver l’Amministrazione omesso la previa trasmissione all’istante (a mezzo raccomandata) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di cittadinanza, essendosi la medesima limitata ad “inserire” il preavviso di rigetto nel sistema informatico ministeriale relativo alle pratiche di cittadinanza; nonché per violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’attività amministrativa, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta, in quanto le vicende penali relative al ricorrente, rimaste senza conseguenze sul piano penale – vista l’archiviazione della notizia di reato di cui all’art. 648 c.p. e tenuto conto della mera applicazione della sanzione amministrativa per il reato di cui all’art 650 c.p. -, sarebbero state valutate acriticamente dalla p.a., che non avrebbe tenuto conto né delle circostanze del caso concreto, né del livello di integrazione dello stesso nel tessuto sociale italiano.
3. Il Tar adito ha rigettato il ricorso con sentenza -OMISSIS- agosto 2023, ritenendo legittimo il preavviso di rigetto effettuato con comunicazione telematica nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno, che, ai sensi dell’art. 3- bis , D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato; quindi valida da un punto di vista giuridico, ed altresì, ritenendo ragionevole ed esente da vizi il diniego, vista l’adozione da parte dell’istante di comportamenti contrari ai valori di civile convivenza e di tenuta dell’ordinamento. Ciò in quanto nel corso dell’attività istruttoria sarebbe emersa la riconducibilità all’interessato di due notizie di reato, per violazione degli artt. 648 e 650 c.p., rispettivamente, nel decennio antecedente il momento di presentazione della domanda e, nel periodo successivo, di pendenza del procedimento concessorio.
4. Con appello ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la menzionata sentenza, previa istanza cautelare, riproponendo le doglianze esposte in prime cure, ma ponendole in chiave critica rispetto alla pronuncia avversata.