Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202302985
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Testo completo
Pubblicato il 23/03/2023
N. 02985/2023REG.PROV.COLL.
N. 06482/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6482 del 2022, proposto dai signori V D, M G, L L, A P, M N e G P, rappresentati e difesi dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana, n. 207,
contro
l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D M e P M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. I, 28 marzo 2022, n. 247, resa tra le parti, avente ad oggetto il diritto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. A M e uditi per le parti l’avvocato M B e gli avvocati D M e P M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. per la Liguria n.r.g. 431 del 2021 i signori V D, M G, L L, ex appartenenti alla Polizia di Stato e i signori A P, M N e G P, già appartenenti alla Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto l’accertamento della maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio (TFS), come previsto dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dopo avere avanzato espressamente richiesta mediante istanza presentata agli uffici competenti, e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendoli nella relativa base di calcolo.
2. Con la sentenza n. 247 del 2022, segnata in epigrafe, il Tribunale adito, sul postulato della diversità di disciplina applicabile alla Polizia di Stato (art. 6- bis , commi 1 e 2, del d.l. n. 387 del 1987) rispetto a quella riguardante la Guardia di Finanza (art. 1, comma 15- bis del d.l. 16 settembre 1987, n. 379), ha dichiarato inammissibile il ricorso collettivo, rilevando altresì che per i ricorrenti signori M N e G P non sarebbe neppure specificato l’originario inquadramento, fatto che connota negativamente - ex art. 40 c.p.a.- l’individuazione della posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente.
3. Avvero tale pronuncia gli odierni appellanti hanno proposto ricorso rivendicando in primo luogo l’ammissibilità del ricorso collettivo, giusta l’identità di posizione sostanziale e processuale delle parti. Il Tribunale di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente assunto quale postulato della decisione la sussistenza di una diversa normativa specificamente applicabile in materia alla Polizia di Stato (art. 6- bis , commi 1 e 2, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387) e alla Guardia di Finanza (art. 1, comma 15- bis del d.l. 16 settembre 1987, n. 379): al contrario, il quadro ordinamentale correttamente ricostruito porterebbe ad affermare l’unicità della norma di riferimento, da ravvisare nell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987. Né sussisterebbe l’assunta lacuna informativa con riferimento ai ricorrenti M N e G P).
3.1. Una volta esclusa l’inammissibilità con argomentazioni valide anche ai fini delle censure di merito, ne hanno articolato una ulteriore, volta a rivendicare l’applicazione a tutti dell’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, essendo stato l’art. 1, comma 15- bis del d.l. n. 379/1987 abrogato, e dovendo l’art. 4 della legge 30 aprile 1997, n. 165 essere riferito al solo trattamento pensionistico.
4. Si è costituito in giudizio l’INPS per resistere all’appello con memoria in controdeduzione. In primo luogo, ha difeso l’affermata inammissibilità riconducendola tuttavia esclusivamente alla genericità delle richieste di parte, espressamente affermata dal primo giudice con riferimento al Naitza e al Pace. Nel merito, ha fornito la propria ricostruzione del quadro normativo, che porterebbe ad escludere l’operatività della norma invocata in caso di non appartenenti alla Polizia di Stato, e comunque con riferimento a questi ultimi al di fuori di precisi presupposti, anche temporali. Ha infine evidenziato l’impatto sulla finanza pubblica del generalizzato riconoscimento a tutti i