Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-04, n. 202404995

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-04, n. 202404995
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404995
Data del deposito : 4 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2024

N. 04995/2024REG.PROV.COLL.

N. 08801/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8801 del 2020, proposto da
P A, in proprio e quale erede di P E, rappresentata e difesa dall'avvocato A D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N C, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 978/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati N C e A A;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - sezione distaccata di Salerno, Evangelista Parisi ed A P, in qualità rispettivamente di conduttore e proprietaria del fondo agricolo sito in località Giovi alla via Casa De Rosa del Comune di Salerno, sito in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, hanno impugnato, domandandone l’annullamento, l’ordinanza n. 10 dell’8 marzo 2019, con la quale il Comune di Salerno ha ingiunto loro la demolizione di un “manufatto di forma irregolare, realizzato in muratura mista (pietrame e blocchi di lapillo) con copertura in legno e lamiera, con prevalente destinazione a deposito, parte a garage ed in piccola parte a porcile, avente una superficie di circa mq. 190,00 e di altezza variabile da mt. 2,00 a mt. 3,20 circa” in quanto realizzato in assenza dei prescritti titoli edilizi e delle relative autorizzazioni.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono state dedotte le censure così rubricate:

I) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 e ss. L. 241/90, in rel. Art. 3 l. Cit.) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione – apoditticità – perplessità – sviamento ;

II) violazione di legge (art. 27 tue in rel. Artt. 3 l. 241/90 e 31 l. 1150/42) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria e motivazione – genericità – apoditticità – erroneità – perplessità – travisamento fattuale e normativo – sviamento) ;

III) violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 241/90 in rel. Artt. 22, 27, 31, 36 e 37 tue) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto del presupposto, d’istruttoria e motivazione – genericità - apoditticità – erroneità – travisamento – perplessità – sviamento) ;

IV) violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 241/90 in rel. Art. 27 tue) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto e della motivazione – arbitrarietà – sviamento) .

2. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Campania - sezione distaccata di Salerno ha respinto il ricorso.

3. Con ricorso notificato e depositato in data 13 novembre 2020 E P e A P hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento dell'ordinanza di demolizione. n. 10 dell’8 marzo 2019.

3.1 A sostegno dell’impugnazione hanno dedotto le censure così rubricate:

I - error in judicando et in procedendo - violazione e falsa applicazione di legge (art.3 cpa in relazione agli artt.63 e ss. Cpa) - eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione per incoerenza, contraddittorietà e perplessità anche da carenza istruttoria) ;

II - error in judicando et in procedendo - violazione e falsa applicazione di legge (artt.7 e ss. L. N.241/90 in relazione all’art.3 L. Cit.) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria e di motivazione - apoditticità - perplessità - sviamento) ;

III - error in judicando et in procedendo - violazione di legge (art.27 tue in relazione agli artt.3 l. N.241/90 e 31 L. n. 1150/42) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione - genericità - apoditticità - erroneità - perplessità - travisamento fattuale e normativo - sviamento) ;

IV - error in judicando et in procedendo - violazione e falsa applicazione di legge (art.3 l. N.241/90 in relazione agli artt.22, 27, 31, 36 e 37 tue) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (arbitrarietà - difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione - genericità - apoditticità - erroneità - travisamento - perplessità - sviamento) ;

V - error in judicando et in procedendo - violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. N.241/90 in relazione all’art.27 tue) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto di presupposto e motivazione - arbitrarietà - sviamento) .

4. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

5. In data 6 ottobre 2023 il difensore della parte appellante ha comunicato la morte del proprio assistito E P depositando certificato di morte.

5.1 Con successiva nota del 26 ottobre 2023 la difesa di parte appellante ha dichiarato che “il Sig. E P è deceduto in data 30 marzo 2023”.

6. Ad esito dell’udienza pubblica del 7 novembre 2023, con ordinanza collegiale n. 9869 del 17 novembre 2023 questa Sezione ha dato atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a..

7. Con atto notificato il 2 febbraio 2024 e depositato il 4 febbraio 2024 si è costituita in giudizio per la sua prosecuzione A P, unica erede di E P, depositando nuova istanza di fissazione dell’udienza ex art. 80 comma 2 c.p.a..

7.1 All’atto di tale costituzione in giudizio parte appellante ha depositato nuova documentazione costituita dagli atti del giudizio R.G. n. 8158/2023, incardinato dalla sig.ra Parisi il 15 novembre 2023 (dopo il decesso del sig. P E) innanzi al Tribunale

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