Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2012-05-16, n. 201202323

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2012-05-16, n. 201202323
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202323
Data del deposito : 16 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="0e4d69ac-f4af-5758-9d5e-9ee9c042766a" href="/decisions/itcs3r4oq9pzctw1u5">N. 03216/2011</a> AFFARE

Numero 02323/2012 e data 16/05/2012 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 maggio 2012




NUMERO AFFARE

03216/2011

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attivita' culturali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal Comune di Civitavecchia, avverso sospensione lavori relativi alla valorizzazione e riqualificazione della Marina di Civitavecchia;

LA SEZIONE

Visto il ricorso pervenuto direttamente il 21 luglio 2011, con relativi allegati;

Visti i pareri interlocutori della Sezione n. 4165/2011 e n.952/2012;

Vista la relazione del 15 marzo 2012, con la quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visto il parere n. 2242/2012 in data 14 maggio 2012 espresso sulla domanda di sospensione, con cui si dispongono altresì incombenti istruttori;

Vista l’istanza prot. 8464/12 in data 7 maggio 2012;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Francesca Quadri;


Premesso :

Si richiama preliminarmente il contenuto del parere n. 2242/2012 in data 14 maggio 2012, in cui si è dato atto :

- che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Comune di Civitavecchia ha impugnato, proponendo istanza di sospensiva, il provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in data 11 gennaio 2011, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori relativi alla valorizzazione e riqualificazione della Marina di Civitavecchia per difformità dal progetto definitivo approvato;

- che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso in data 15 marzo 2012 la relazione, unitamente agli atti del procedimento, da cui si evince che, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato in sede di ricorso straordinario : i) la Regione Lazio ha richiesto parere sulla compatibilità paesaggistica delle opere, riscontrata dalla stessa Soprintendenza mediante nota del 4.5.2011, con cui è stata restituita la documentazione trasmessa per improcedibilità a causa delle irregolarità insanabili ;
ii) a seguito di una riunione congiunta tenutasi il 18.7.2011, la Regione ha trasmesso nuovi elaborati grafici , con nuova richiesta di compatibilità paesaggistica, riscontrata dalla Soprintendenza con nota in data 17.11.2011, con cui è stata ribadita l’impossibilità di procedere alla definizione dell’iter procedurale;
iii) il 31.1.2012, l’Avvocatura Generale dello Stato avrebbe trasmesso il ricorso al TAR del Comune di Civitavecchia contro il Ministero per i beni e le attività culturali, con istanza di sospensiva;
iv) in data 21.2.2012 la Soprintendenza ha espresso parere negativo relativamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, salvo i locali tecnici definiti come tali.

Il suddetto parere n. 2242/2012 in data 14 maggio 2012 si è espresso nel senso che l’istanza di sospensione debba essere rigettata poiché, in virtù della emanazione da parte della Soprintendenza, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, di più atti con effetto sospensivo dei lavori ed, in particolare, del parere negativo in data 21.2.2012, cui va ricollegata l’attualità del danno, non si ravvisa alcuna utilità per il Comune di Civitavecchia in relazione alla richiesta di sospensiva del primo provvedimento di sospensione dell’11 gennaio 2011 , oggetto del presente ricorso straordinario, così mancando i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Con lo stesso parere n. 2242/2012, è stata altresì disposta l’acquisizione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali del ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio , non allegato agli atti trasmessi.

Con istanza in data 7 maggio 2012, pervenuta nelle more di pubblicazione del suddetto parere, il Comune di Civitavecchia, tramite i propri procuratori, ha chiesto termini a difesa, allegando una domanda di accesso agli atti - ed in particolare alla relazione trasmessa al Consiglio di Stato - diretta alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in data 29 marzo 2012, rimasta senza seguito.

Considerato:

Il ricorrente lamenta di non aver potuto prendere visione e di non aver potuto controreplicare alla relazione trasmessa al Consiglio di Stato dal Ministero per i beni e le attività culturali, essendo rimasta priva di riscontro la sua domanda di accesso rivolta direttamente all’amministrazione .

Chiede, pertanto, che venga concesso , prima dell’emissione del parere definitivo da parte del Consiglio di Stato, un congruo termine a difesa per replicare alla relazione ministeriale.

Il Collegio, espressosi esclusivamente in relazione alla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ritiene necessario, per il prosieguo della trattazione, che il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre ad eseguire gli incombenti istruttori già disposti con il richiamato parere, porti a conoscenza del ricorrente la propria relazione difensiva e gli allegati, assegnando altresì un congruo termine per il deposito di eventuali memorie, che dovranno essere esclusivamente indirizzate all’Amministrazione ai sensi dell’art. 49, comma 2, r.d. 21 aprile 1942, n. 444. L’Amministrazione, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio, farà quindi pervenire alla Sezione le memorie di replica eventualmente presentate dal ricorrente, unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni.

Per l’ulteriore trattazione dell’affare, si fissa fin d’ora l’Adunanza del 21 novembre 2012..

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi