Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-25, n. 201404811

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-25, n. 201404811
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404811
Data del deposito : 25 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03040/2011 REG.RIC.

N. 04811/2014REG.PROV.COLL.

N. 03040/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3040 del 2011, proposto da:
Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

IE RI, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela NA Ponzo, con domicilio eletto presso AF LC in Roma, via Attilio Friggeri, 96;



nei confronti di

NA RI FR, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vinci, con domicilio eletto presso ZI AN in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 00008/2011, resa tra le parti, concernente trasferimento rivendita n.1 e ricevitoria lotto le2115

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di IE RI e di NA RI FR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Bruni, Carlo Contaldi su delega dell'avvocato Daniela NA Ponzo, Paolo Vinci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso del sig. IE RI, titolare della rivendita ordinaria di tabacchi e ricevitoria lotto n. 1 nel Comune di Parabita (Le), per l’annullamento del rigetto, emesso dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli – Direzione Regionale della Puglia, dell’istanza di autorizzazione al trasferimento della predetta rivendita.

Il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione abbia fatto uso errato del proprio potere, non tenendo in adeguato conto che: a) nella specie non poteva trattarsi di un trasferimento fuori zona; b) una distanza da altra rivendita, inferiore a quella consentita dalla normativa, non costituisce un ostacolo insuperabile; c) non si è motivato sul dissenso dal parere espresso dalla Guardia di Finanza, favorevole alla legittimità del trasferimento.

L’Amministrazione ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza per i motivi che saranno specificati appresso.

Si è costituito in giudizio, ed ha depositato memoria, il sig. IE RI chiedendo il rigetto del gravame.

Si è costituita in giudizio la signora NA RI DA, titolare della rivendita n. 3 nel medesimo Comune di Parabita, sostenendo con memoria la fondatezza dell’appello e chiedendo la riforma della sentenza.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.1.L’Amministrazione appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nell’annullare il diniego alla domanda di trasferimento di una rivendita ordinaria, ne afferma l’illegittimità per la circostanza che: “ non vengono esternate le ragioni per cui un trasferimento di soli 371 metri viene qualificato come trasferimento “fuori zona” ai sensi della circolare 04/63406 del 25 settembre 2001, non essendo evidenti i motivi di ritenere che il suddetto trasferimento “comporti un netto spostamento dell'area territoriale di influenza commerciale della rivendita stessa, con forte incidenza o scavalcamento di quella di pertinenza di altri esercizi”, trattandosi di spostamento di entità limitata nell’ambito stesso Comune di Parabita.”.

Secondo l’appellante uno spostamento di 371 metri tra la sede originaria e quella richiesta non potrebbe considerarsi di entità limitata in un piccolo Comune come è Parabita, e, inoltre, il trasferimento richiesto avrebbe determinato un marcato avvicinamento della (trasferenda) rivendita n. 1 alla rivendita n. 3, con evidente incidenza sul flusso clientelare della seconda, distanziandosi di soli 150 metri da quest’ultima, mentre la distanza minima consentita dalla circolare citata è di metri 200.

Si aggiunge che le Circolari dell’AA, pur non dettando norme rango primario o secondario, sono le fonti autorizzate dall’art. 8, u.c., del Regolamento emanato con il d.P.R. 1074 del 1958 a disciplinare la materia dei trasferimenti delle rivendite e quindi costituiscono regole idonee a fondare la legittimità dei provvedimenti emessi in osservanza delle medesime, salva la violazione di principi stabiliti dalla normativa sovraordinata.

1.2. Alle tesi dell’appellante si contrappone, da parte dell’esercente appellato, che il criterio dalla distanza non è contenuto né nelle disposizioni di cui alla legge n. 1293 del 1957, né in quelle del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1958, per cui le direttive impartite dall’AA non potrebbero fondare la distinzione tra trasferimenti in zona e trasferimenti fuori zona sulla base di distanze determinate. Alla Circolari, inoltre, andrebbe riconosciuta la semplice natura di atto interno all’amministrazione, capace di vincolare l’operato degli organi, ma non quello di comprimere le posizione soggettive fondate sulle fonti di rango primario e secondario. Si allegano numerose pronunce giurisdizionali con le quali il mancato rispetto delle distanze tra

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