Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2021-10-25, n. 202105843
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 05843/2021 REG.PROV.CAU.
N. 07396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7396 del 2021, proposto da
Comune di Manfredonia, in persona della commissione straordinaria nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 2019, rappresentato e difeso dall’avvocato A A, con domicilio digitale p.e.c. indicato in registri di giustizia;
contro
O L S s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E, I e F F, con domicilio eletto presso lo studio legale Follieri &Associati in Roma, piazza Cavour 17;
nei confronti
Ente Parco Nazionale del Gargano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;
WWF Italia, in persona del vice presidente in carica, Federazione Nazionale Pro Natura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Antonucci e Angelo Pasquale Masucci, con domicilio digitale p.e.c. indicato in registri di giustizia;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sede di Bari (Sezione III), n. 240/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’O L S s.p.a. in liquidazione, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del WWF Italia e della Federazione Nazionale Pro Natura;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione del 15 ottobre 2021, n. 5669;
Vista l’istanza di revoca ex art. 58 cod. proc. amm. dell’ordinanza cautelare, proposta dall’O L S s.p.a. in liquidazione e la contestuale istanza di misure cautelari monocratiche, ai sensi degli artt. 56, 62, comma 2, e 98, comma 2, cod. proc. amm.;
Viste le memorie successivamente depositate dal Comune di Manfredonia e dal WWF Italia e Federazione Nazionale Pro Natura;
Considerato che:
- a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’istanza di misure cautelari provvisorie formulata in via accessoria rispetto ad una di revoca ex art. 58 cod. proc. amm. dell’ordinanza cautelare, con la prima viene chiesto di intervenire in senso antitetico rispetto ad una valutazione svolta in sede collegiale e che, nell’accogliere l’appello cautelare del Comune di Manfredonia, ha considerato prevalenti le esigenze da quest’ultimo dedotte di dare corso alla riacquisizione dell’area protetta per ivi « avviare le misure di ripristino e rinaturalizzazione », a fronte di violazioni contestate all’odierna istante O L S incidenti sulla destinazione vincolata dell’area;
- sotto il profilo ora esposto difettano in modo evidente i requisiti di « estrema gravità ed urgenza » ex art. 56 cod. proc. amm., che l’istante, società costituita su iniziativa dell’amministrazione comunale appellante per la conservazione, la valorizzazione e la gestione dell’area protetta, prospetta arrogandosi la cura dell’« interesse pubblico » ad essa relativo e che invece è attribuito all’ente nazionale di gestione del parco naturale partecipante in misura maggioritaria al suo capitale oltre che agli enti pubblici territoriali in cui la stessa area protetta è ubicata;