Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204971

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-17, n. 202204971
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204971
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2022

N. 04971/2022REG.PROV.COLL.

N. 09573/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9573 del 2016, proposto da M D A, rappresentato e difeso dall'avvocato M A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Colonna Antonina, 41;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05443/2016, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il Cons. Stefano Filippini;

udito l’avv. M A L e vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’originario ricorso al TAR il Sottotenente M D A ha chiesto l’annullamento della procedura di stabilizzazione degli Ufficiali in ferma prefissata (iniziata con bando emanato con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il personale militare n. 14/2009 del 12 gennaio 2009), terminata e divenuta definitiva ed efficace con graduatoria finale del Corso Applicativo Straordinario 1ª aliquota, nella parte in cui il ricorrente è stato stabilizzato con il grado di sottotenente e gli è stata riconosciuta una anzianità di servizio solo a decorrere dal 31 dicembre 2007;
con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del suo diritto alla corresponsione, per gli anni prestati in ferma prefissata, della retribuzione nella stessa misura percepita dagli ufficiali in servizio permanente con la conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa a corrispondere la differenza tra quanto dovuto e quanto già corrisposto al ricorrente a tale titolo, oltre che all’attribuzione del beneficio di cui all’art. 38 della legge n. 574/1980 (premio di fine ferma) nella misura dovuta, con conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa a corrispondere la differenza tra quanto dovuto e quanto già corrisposto dall’Amministrazione al ricorrente a tale titolo.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata contestando le affermazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Con sentenza non definitiva (la n. 5375/2015) resa dal TAR all’esito delle camere di consiglio in data 29 ottobre 2014 e il 18 febbraio 2015, il primo giudice laziale ha rigettato la domanda relativa all’azione di accertamento del diritto ad ottenere, nella misura richiesta, il beneficio economico previsto dall’art. 38 della legge n. 574/1990 (premio di congedamento);
e ciò all’esito della disamina della natura dell’istituto predetto e della considerazione degli importi già percepiti dal ricorrente a quel titolo (quelli correlati all’ulteriore periodo della ferma annuale contratta dall’ufficiale in ferma prefissata ex art. 24, sesto comma, del D. L.vo n. 215/2001, qualificandolo nella misura del 15% dello stipendio annuo lordo di riferimento).

Quanto all’azione impugnatoria avverso il decreto di indizione della procedura di stabilizzazione (nella parte in cui il ricorrente è stato stabilizzato con il grado di sottotenente e gli è stata riconosciuta una anzianità di servizio solo a decorrere dal 13 dicembre 2007), il TAR ha invece ravvisato (conformemente a richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato;
cfr., Sezione IV, sentenze nn. 6270 e 6271 del 14 dicembre 2014) la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati (gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo che, in ipotesi di accoglimento del presente ricorso con conseguente attribuzione in favore del ricorrente della invocata anzianità assoluta, potevano essere sopravanzati nel ruolo speciale dell’Arma), autorizzando allo scopo la notificazione del ricorso per pubblici proclami, da effettuare nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della sentenza parziale, con fissazione della trattazione del merito al 10 dicembre 2015.

In detta udienza il Presidente del Collegio rendeva l’avviso ai sensi dell'art. 73, co. 3, cpa della possibile ricorrenza di profili in rito suscettibili di condurre ad una decisione in forma semplificata, sicchè la difesa del ricorrente, avv. L, chiedeva e otteneva il differimento ad altra udienza (il 27 aprile 2016) per articolare controdeduzioni.

Con istanza depositata in data 18.3.2016, la parte ricorrente formulava riserva di impugnazione della sentenza non definitiva e chiedeva, ai sensi dell’art. 37 cpa, la rimessione in termini per errore scusabile, al fine di adempiere al precitato incombente istruttorio, evidenziando che il Collegio avrebbe riconvocato la camera di consiglio del 29.10.2014, senza l’invio di alcuna comunicazione al difensore, il quale, pertanto, alla successiva data del 13.04.2015, aveva ricevuto a mezzo pec soltanto due comunicazioni -non corredate dal relativo provvedimento giurisdizionale- la prima inerente la fissazione al 10 dicembre 2015 dell’udienza pubblica e la seconda relativa all’avviso di pubblicazione della sentenza non definitiva (con esito: “ Respinge, Interlocutorio/a, Fissa Udienza Pubblica al 10/12/2015 ”).

Con memoria difensiva in data 6.4.2016 parte ricorrente (allegando estratti dal sito della giustizia amministrativa relativi alla composizione dei Collegi) evidenziava l’asserita differente composizione del Collegio giudicante che aveva partecipato alle due camere di consiglio che hanno condotto alla deliberazione della sentenza n. 5375/2015 (in particolare, il relatore, dr. L, sarebbe stato assente alla camera di consiglio del 18 febbraio 2015) ribadendo la circostanza dell’omissione, da parte della Segreteria del TAR, dell’avviso di riconvocazione della camera di consiglio del 29.10.2014;
ribadiva altresì la riserva di impugnazione della sentenza parziale.

Con sentenza n. 5443/2016 resa all’esito della camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, il TAR dichiarava improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lettera c), cpa, per omessa integrazione del contraddittorio.

Invero, ad avviso del TAR, il beneficio della “rimessione in termini per errore scusabile” può essere concesso soltanto a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen. 10.12.2014, n. 33).

Nella specie, nessuna incertezza poteva dirsi ricorrente con riferimento alle comunicazioni effettuate dalla Segreteria in data 13.4.2015, atteso che la previsione di cui all’art. 89, 3° comma, cpa, prevede, da parte della segreteria, la sola comunicazione alle parti costituite del deposito della sentenza, mentre l’art. 33, 3° comma, cpa prevede, per le sole ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, la comunicazione alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma. 4.

Dunque, dall’interpretazione coordinata e sistematica delle precitate disposizioni legislative, discendeva che, all’epoca della decisione di specie, non sussistesse alcun obbligo, in capo alle Segreterie delle Sezioni dei TAR., di allegare, alla comunicazione resa ai sensi dell’art. 89, 3° comma, cpa, copia della relativa sentenza, diversamente che per le altre ipotesi, espressamente contemplate nel precitato comma 3° dell’art. 33 cpa.

Per giunta, ha anche rilevato il Tar, con riferimento alla disciplina vigente ratione temporis , il documento “ scaricato ” dal sito web della Giustizia amministrativa ad opera della parte, non possiede i requisiti minimi per poter essere considerato copia di una sentenza, in quanto in esso non sono riportate nè le sottoscrizioni del Presidente e dell'estensore nè quella del segretario, che, invece, vengono apposte sull'originale a pena di nullità insanabile, ai sensi dell’artt. 88, comma 2°, lettera h) e 89 comma 3 cpa (conf.: C.G.A.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi