Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-01-14, n. 201500033

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-01-14, n. 201500033
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500033
Data del deposito : 14 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="8c510e8f-6089-5bfa-8294-60c66b791500" href="/decisions/itcssexpxel7qa5vqje">N. 00190/2011</a> AFFARE

Numero 00033/2015 e data 14/01/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 24 settembre 2014


NUMERO AFFARE 00190/2011

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca .


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dalla signora L C, residente a Casoria (NA), per l’annullamento del decreto ministeriale n. 100 del 17 dicembre 2009, articoli 2 e 5, e nota ministeriale 23 dicembre 2009 n. 19475, nelle parti in cui definiscono i criteri d’inclusione negli elenchi prioritari del personale docente.

LA SEZIONE

Vista la relazione dell’8 novembre 2010 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 3 febbraio 2010;

visto il parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 27 luglio 2011;

visti da ultimo il parere espresso dalla Sezione nell’Adunanza del 5 febbraio 2014 e la conseguente nota di adempimento dell’Amministrazione prot. n. A00DRCA/3461 del 13 maggio 2014;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;


Premesso.

La ricorrente è docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento ed ha prodotto istanza di inclusione nell’elenco per il conferimento delle supplenze in via prioritaria previste dal DM. n. 82 del 2009 e dalla nota n. A00DGPER4655, successivamente estesa dal D.M. n. 100 del 2009 ai docenti e al personale ATA di cui all’art. 2, chiedendo altresì, al fine di ottenere la valutazione dell’intero anno di servizio per i periodi non coperti dal servizio, l’attribuzione di una indennità di disponibilità pari all’80 per cento dello stipendio e fornendo la propria disponibilità a partecipare a progetti regionali attivati in convenzione con l’amministrazione scolastica a norma degli artt. 1 e 3 del d.l. n. 134/2009 convertito dalla legge n. 167 del 24 novembre 2009.

Con l’odierno gravame, l’interessata impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva: 1) il D.M. n. 100 del 17 dicembre 2009, artt. 2 e 5, nella parte in cui non prevede la possibilità di inclusione negli elenchi prioritari dei docenti e del personale ATA che hanno prestato servizio di 180 giorni su una o più istituzione scolastica nell’anno 2008-2009 ma siano sprovvisti di abilitazione e non siano inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dalla legge 27.12.2006, n. 296; 2) la nota del M.I.U.R. prot. n. A00DGPER19475 del 23.12.2009 recante le istruzioni relative alla formazione degli elenchi e alla raccolta delle disponibilità a partecipare ai progetti regionali e ogni altro atto presupposto, conseguente, comunque connesso.

Deduce in particolare le seguenti censure: 1) violazione degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione: la ricorrente contesta in sostanza le scelte operate con i decreti ministeriali n. 82 e 100 sottolineando il fatto che, per ovviare ai tagli operati in sede di stanziamenti di bilancio per il personale della scuola, vengano concessi benefici solo ad una categoria dei soggetti lesi da tali imposizioni restrittive in maniera del tutto contraddittoria e in violazione delle norme costituzionali citate, atteso che non viene garantita la tutela a favore di docenti e personale ATA che pure hanno prestato un servizio di lungo

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