Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-11-21, n. 201604863

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-11-21, n. 201604863
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604863
Data del deposito : 21 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2016

N. 04863/2016REG.PROV.COLL.

N. 06247/2016 REG.RIC.

N. 06409/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.
sul ricorso numero di registro generale 6247 del 2016, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato V P C.F. PRDVLR74S08E625Z, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Viareggio, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- M R B, rappresentato e difeso dall'avvocato C A G C.F. GMGCLN64P28L833O, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18 – anche appellante incidentale;
- G D G, non costituito in giudizio;
- M R, R P, P G, G C, M S C, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Athena Lorizio C.F. LRZMTH34C46L113B, L M C.F. MSALRD70P05G999T, V C I C.F. CRLVCN47C28H501X, con domicilio eletto presso V C I in Roma, via Dora,1- anche appellanti incidentali;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avvocati L B C.F. BROLCU57M59B157V, N G C.F. GNTNCL74T29G912G, con domicilio eletto presso M C in Roma, piazza Barberini, 12;



2.
sul ricorso numero di registro generale 6409 del 2016, proposto da:
David Z, rappresentato e difeso dagli avvocati C E G C.F. GLLCLM51R12L219K, Alberto Romano C.F. RMNLRT32D15G337L, con domicilio eletto presso Alberto Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;

contro

M R B, rappresentato e difeso dall'avvocato C A G C.F. GMGCLN64P28L833O, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

Comune di Viareggio, G D G, Antonio Batistini, M S C, G C, Chiara Consani, Giuseppe De Stefano, P G, Pietro Guardi, Elisa Montartesi, Maria Domenica Pacchini, Anna Maria Pacilio, Stefano Pasquinucci, R P, Luca P, Gloria Puccetti, M R, Rodolfo Salemi, Alessandro Santini, Ambra Sinagra, Marinella Spagnoli, G T, Alfredo Trinchese, Luigi Troisi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

- quanto ai ricorsi principali n. 6247 del 2016 e n. 6409 del 2016, nonché al ricorso incidentale di M R, R P, P G, G C e M S C (relativo al n. 6247/2016):

della sentenza del TAR Toscana – Firenze, Sezione II, n. 01159/2016, resa tra le parti, concernente i risultati dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Viareggio del 31 maggio/14 giugno 2015;

- quanto al ricorso incidentale di M R B (relativo al n. 6247/2016):

della sentenza non definitiva del TAR Toscana – Firenze, Sezione II, n. 00093/2016 e della sentenza del TAR Toscana – Firenze, Sezione II, n. 01159/2016, rese tra le parti, concernenti i risultati dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Viareggio del 31 maggio/14 giugno 2015;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di M R B, di M R, R P, P G, G C e M S C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2016 il Cons. P U e uditi per le parti gli avvocati V P, M C su delega di L B e di N G, L M, V C I, C A G, C E G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le elezioni comunali del 14 giugno 2015 hanno registrato l’elezione a sindaco di Viareggio del candidato G D G (collegato alle liste n. 10 "D G Lista civica", n. 11 "Viareggio tornerà bellissima", n. 12 "Viareggio democratica", n. 13 "Uniti per Viareggio", n. 14 "Sto con Viareggio"), il quale, al ballottaggio, ha ottenuto 9.286 voti, prevalendo sul candidato Luca P (collegato alle liste n. 15 "Partito Democratico", n. 16 "Federazione di sinistra per Viareggio", n. 17 "Viva Viareggio viva"), il quale ha ottenuto 6.105 voti.

2. Al primo turno del 31 maggio 2015 D G aveva ottenuto 8.415 voti, P 5.480 voti e M R B (collegato alle liste n. 1 "Lega Nord Toscana", n. 2 "Fratelli d'Italia", n. 3 "Movimento dei cittadini per Viareggio e Torre del Lago", n. 4 "Liberali per Viareggio", n. 5 "Per Torre del Lago Puccini"), 5.453 voti (vale a dire, 27 in meno rispetto a P).

3. B ha impugnato la proclamazione degli eletti, formulando le seguenti domande:

- “ in tesi, dichiarare l'invalidità e/o nullità delle operazioni elettorali svolte dalle Sezioni nn. 2, 3, 32 e 34 con conseguente rinnovazione del primo turno elettorale ” (qualificata dal TAR come domanda proposta in via principale);

- “ in ipotesi, dichiarare l'irregolarità delle operazioni elettorali svolte dagli uffici elettorali delle Sezioni 2, 3, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 46 e 51 e per l'effetto disporre nuovo conteggio delle schede relative alle predette sezioni, con conseguente correzione dei risultati del primo turno elettorale e rinnovazione del ballottaggio ammettendovi il candidato Sindaco M R B, in luogo del candidato Luca P ” (qualificata come domanda proposta in via subordinata).

4. Il TAR Toscana si è pronunciato dapprima con sentenza non definitiva n. 93/2016.

4.1. Respinte eccezioni in rito formulate dal Comune di Viareggio e da D G, ha esaminato e respinto la domanda proposta in via principale dal ricorrente e finalizzata alla rinnovazione del primo turno elettorale.

Tanto, affermando che:

(a) - per quanto riguarda la sezione n. 2, le censure si incentrano sulla circostanza che erano stati ammessi a presenziare allo spoglio del primo turno due rappresentanti del Comune di Viareggio, così qualificati dal Presidente stesso, ma non altrimenti identificati;

- ma ciò non basta per inficiare l'espressione della volontà popolare: dalle dichiarazioni del Presidente non risulta infatti che i predetti abbiano svolto alcuna operazione o si siano comunque ingeriti nell'attività di spoglio (nell'allegato al verbale si legge " non hanno toccato nulla ") e, d'altra parte, nessun elemento è stato fornito in senso contrario, né sono state formulate contestazioni dai rappresentanti di lista;
posto dunque che non emergono elementi che inducano ragionevoli sospetti circa una possibile alterazione del voto popolare, deve prevalere il principio del “ favor voti ", volto a preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e il risultato al quale essa tende;

(b) - per quanto riguarda la sezione n. 3, nel ricorso viene dedotta l'invalidità del procedimento elettorale in relazione alla circostanza che il verbale risulta sottoscritto solo dal presidente e dal segretario, ma non dagli scrutatori, e ciò comporterebbe la violazione dell’art. 25 della legge 570/1960;

- anche in questo caso, si tratta di irregolarità non sufficiente a viziare il procedimento elettorale in quanto: l'omissione non riguarda la verbalizzazione delle operazioni direttamente incidenti sulla proclamazione degli eletti;
nessun ulteriore elemento induce a dubitare circa la regolarità delle operazioni svolte;
la chiusura del verbale risulta sottoscritta anche dai rappresentanti di lista, i quali non hanno formulato rilievi in proposito;

(c) - per quanto riguarda le sezioni n. 32 e n. 34 viene segnalata l'irregolare costituzione dei rispettivi uffici elettorali;
in particolare, per la sezione n. 32 si evidenzia l'omessa compilazione del verbale nella parte relativa alla ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione il lunedì alle ore 14;
mentre per la sezione n. 34 si evidenzia che la sostituzione di due componenti assenti non è riportata nel verbale nella parte relativa alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, ma solo nella parte relativa alla ricostituzione dell'ufficio elettorale e senza indicazione delle modalità di nomina dei sostituti;

- nessuna delle irregolarità riscontrate è tale da comportare l'annullamento delle operazioni elettorali;
infatti, relativamente alla sezione n. 32 la carenza di verbalizzazione è superata dalla sottoscrizione della pagina da parte dei componenti dell'ufficio elettorale e dei rappresentanti di lista, nessuno dei quali ha formulato rilievi o riserve;
relativamente alla Sezione n. 34, dal verbale emerge che i sigg. Antonella Vannucci e Andrea Albanese sono stati chiamati a sostituire i sigg. Patrizia Ghilarducci e Michele Vannucci già il sabato 30 maggio 2015, in sede di costituzione dell'ufficio elettorale;
è vero che manca l'indicazione circa le modalità di nomina, ma la circostanza non può prevalere sul principio del " favor voti ", in assenza di qualsiasi elemento che induca a dubitare, in concreto, dell'autenticità, genuinità e correttezza delle operazioni svolte dalla predetta sezione.

4.2. Il TAR ha quindi esaminato la domanda proposta in via subordinata.

4.2.1. Ha in parte respinto le censure proposte, ritenendo che parte delle irregolarità denunciate dal ricorrente fossero inidonee a produrre un effetto invalidante, in quanto non incidenti sulla regolarità delle operazioni elettorali svolte.

4.2.2. Per la restante parte, tenuto conto delle incertezze che le irregolarità riscontrate determinano in ordine al corretto svolgimento delle operazione elettorali relative al primo turno e del limitatissimo scarto di voti che ha impedito al ricorrente di essere ammesso al ballottaggio, ha disposto una verificazione, da parte del Prefetto di Lucca o ad un funzionario da lui delegato, in contraddittorio con le parti costituite.

4.2.3. La verificazione è stata articolata secondo i vizi rispettivamente dedotti e ritenuti potenzialmente rilevanti, ed ha riguardato le sezioni nn. 2, 14, 28, 29, 32, 34, 35, 38 e 51.

4.2.4. Quanto al contenuto, è sufficiente (alla luce dell’esito che la verificazione ha poi avuto) precisare che:

(a) - per quanto riguarda la sezione n. 2, è stato chiesto al verificatore di procedere:

- a verificare il numero delle schede autenticate, ma non utilizzate, fornendo chiarimenti in ordine alla almeno apparente contraddittorietà delle affermazioni contenute nel verbale sezionale al par. 20 di pag. 29 circa le ragioni della non corrispondenza di tali schede con il numero degli elettori iscritti nelle liste della Sezione o assegnati alla medesima che non hanno votato;

- a verificare il numero delle schede scrutinate (par. 29 pag. 49) in rapporto al numero dei votanti di cui a pag. 27;

- a un nuovo conteggio delle schede e dei voti espressi nella Sezione, solo nel caso in cui le operazioni di cui sopra non abbiano fornito dati certi e coerenti;

(b) - per quanto riguarda la sezione n. 28, di procedere:

- a verificare il numero dei votanti, risultante dalle liste elettorali, per accertarne la corrispondenza o meno con il dato riportato nel verbale (pag. 27), non originariamente indicato e successivamente inserito in sede di controllo presso l'ufficio centrale il 3/6/2015;

- a verificare, mediante nuovo conteggio delle schede, i voti validi complessivamente spettanti ai candidati alla carica di sindaco e i voti espressi solo in favore del candidato sindaco (pag. 50 del verbale) nonché i voti di lista validi (pagg. 51 e 52 del verbale);

- a verificare il numero delle schede autenticate, ma non utilizzate, e la corrispondenza/non corrispondenza di queste ultime con il numero degli elettori che non hanno votato (chiarendo, ove possibile, le cause della mancata corrispondenza, se accertata).

5. Il ricorrente B, il Comune di Viareggio e il controinteressato D G hanno proposto riserva d’appello nei confronti della sentenza n. 93/2016 (oggetto anche di opposizione di terzo da parte della sig.ra Maria Sandra Mei, con ricorso R.G. n. 625/2016, separatamente deciso dal TAR e non rilevante ai fini del presente giudizio d’appello).

6. La relazione finale della verificazione è stata depositata in data 14 aprile 2016.

6.1. Essa ha anzitutto evidenziato, relativamente alla sola sezione n. 2 (le altre sezioni sottoposte a valutazione non hanno evidenziato anomalie al proposito), che le schede autenticate e non utilizzate (il cui numero non era espressamente indicato nel verbale di sezione), rinvenute dopo l’apertura della busta di cui all’art. 53, 1° comma n. 3 del d.P.R. 570/1960, sono risultate 116, mentre dovrebbero essere pari a 791 (1.214 aventi diritto al voto, meno i 423 votanti).

6.2. Oltre alla busta 3C (nella quale avrebbero dovuto trovarsi le schede non utilizzate), è stata aperta, come indicato nell’ordinanza n. 374/2016, anche la busta 3R (relativa alle elezioni regionali svoltesi in pari data), ma le 675 schede autenticate e non utilizzate non sono state rinvenute.

6.3. Inoltre, con riferimento alla sezione n. 28, dalla verificazione è emersa una sostanziale discrepanza del numero degli elettori votanti, che risulta indicato in 576 (296 maschi e 280 femmine) nelle liste sezionali ed in 575 (296 maschi e 279 femmine) nei verbali di sezione;
pertanto, risulterebbero 575 schede votate a fronte di 576 votanti.

6.4. Con motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2016, il ricorrente B ha focalizzato le censure alla luce delle risultanze della verificazione, deducendo la violazione degli artt. 47, 53, 68 e 70 del d.P.R. 570/1960, in relazione alla non corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede scrutinate e di quelle autenticate non utilizzate, relativamente alla sezione n. 2, e la non corrispondenza tra schede scrutinate e numero dei votanti, relativamente alla sezione n. 28.

7. Il TAR, con la sentenza definitiva n. 1159/2016, ha tratto da dette circostanze ragioni per ritenere fondato il ricorso ed annullare interamente le elezioni comunali di Viareggio.

7.1. Anzitutto, ha sottolineato che:

- la giurisprudenza riconosce all’irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate valore invalidante del voto, nelle sole ipotesi in cui “non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto”;

- la normativa pone a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti: la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma d.p.r. 570/1960);
l’accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni di voto (art. 53, 1° comma, n. 2);
il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3);
la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma);

- in particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell’art. 53 cit., sono preordinate a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale.

- secondo la giurisprudenza, la mancanza di schede autenticate e non votate, costituisce anomalia che può essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali (Cons. Stato, n. 1042/1991), e la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, V, n. 3323/2007), sia, infine, nelle ipotesi in cui (come, appunto, nella vicenda in esame) non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (C.G.A., n. 47/2014).

7.2. Il TAR ha poi ritenuto irrilevante il riferimento alla c.d. prova di resistenza (richiamando Cons. Stato, V, n. 1059/2016 e n. 5670/2011) e sottolineando che la giurisprudenza ha rilevato come la possibilità che possa verificarsi il fenomeno della c.d. “scheda ballerina” (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio) assuma tale radicalità ed importanza da inficiare la stessa genuinità dei voti espressi nella sezione ed imponga pertanto la rinnovazione delle operazioni di voto, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla rilevanza delle possibili modificazioni del risultato finale.

7.3. Quanto all’estensione dell’annullamento, ad avviso del TAR, nel caso in esame le circostanze accertate escludono ogni possibilità di limitare l’annullamento, ex art. 79 del d.P.R. 570/1960, alle operazioni di voto relative alla sola sezione n. 2, dato che “ non diversamente da altre fattispecie decise dalla giurisprudenza, siamo, infatti, in presenza di un quadro assolutamente opaco in ordine alle modalità nelle quali si è svolta la competizione elettorale. … In questo caso, infatti, è la stessa trasparenza del risultato elettorale ad essere compromessa …”. In altre parole, secondo il TAR, il numero elevato di schede autenticate e non votate “perso” nella sezione n. 2, unitamente alla sostanziale difficoltà a giustificare altrimenti la mancanza delle schede, esclude la possibilità di limitare il rischio derivante dal ricorso alla c.d. “scheda ballerina” alla sola sezione interessata.

7.4. Il TAR ha poi rilevato “ per completezza ” come, almeno con riferimento ad un’altra sezione, la n. 28, si siano verificate irregolarità tali da imporre la rinnovazione del voto.

Infatti, “ ai fini della regolarità dei comizi elettorali vi deve essere un’esatta simmetria tra il numero dei votanti e le schede scrutinate ”, mentre vi è stata invece la sostanziale mancanza di una scheda (e di un voto).

Di fronte alla giustificazione, oggetto di una dichiarazione del presidente della sezione e prospettata dalle parti resistenti, costituita dalla presenza di un’elettrice che dopo essere stata registrata nelle liste sezionali come votante, aveva poi rifiutato la scheda, il TAR ha ritenuto che la circolare ministeriale 22 maggio 2015 n. 23/2015 richiede che tale evenienza (c.d. elettore “desistente”), pur in astratto, idonea a determinare una discrepanza tra il numero dei votanti registrato dalle liste sezionali e il numero delle schede elettorali, sia tempestivamente registrata sul verbale, cosa che, nel caso in esame, non è avvenuta.

7.5. Il TAR ha pertanto ritenuto che “ In buona sostanza, la non corrispondenza tra numero dei votanti e schede scrutinate appare sintomatica, unitamente all’integrazione del verbale con “dati in … possesso” del presidente e all’ “incredibile “balletto” in ordine al numero dei votanti (506, 582 e 532, per poi arrivare a 576, con una scheda mancante), di una complessiva inattendibilità dell’esercizio del voto e dello scrutinio nella sezione n. 28 che impone la rinnovazione delle operazioni di voto, anche indipendentemente da quanto rilevato al punto precedente con riferimento alle operazioni di voto di tutte le sezioni ”.

8. Va infine sottolineato che il TAR, per pervenire alla pronuncia di annullamento, ha ritenuto superfluo disporre un’integrazione della verificazione (che il Comune aveva richiesto al fine di aprire le altre buste della sezione n. 2 per rintracciare le schede autenticate e non votate mancanti, e le liste sezionali dei votanti della sezione n. 28 per riscontrare se vi fosse l’annotazione dell’elettrice “non votante”), ed ha superato le eccezioni dedotte dalle parti resistenti sotto due ulteriori profili.

8.1. Anzitutto, ha escluso che dalla sentenza n. 93/206 derivassero preclusioni processuali.

Il TAR ha ritenuto che “ Il fatto stesso che la Sezione abbia disposto una verificazione su una circostanza (l’effettivo numero delle schede autenticate e non votate nella sezione n. 2, ma anche in altre sezioni) strutturalmente idonea a determinare l’annullamento delle operazioni di voto nelle sezioni interessate dalla violazione, esclude, infatti, che il contenuto dispositivo della decisione possa essere interpretato nel senso della definitiva reiezione delle censure idonee a determinare l’annullamento delle operazioni di voto di cui al primo turno delle elezioni in discorso (quello svoltosi domenica 31 maggio 2015) e della volontà di limitare il seguito della vicenda alla sola correzione del risultato elettorale rilevante ai fini dell’individuazione dei candidati ammessi al secondo turno (quello di domenica 14 giugno 2015);
più limitatamente, si è pertanto trattato di una sentenza non definitiva che ha deciso alcune delle censure proposte con il ricorso, rinviando agli esiti della verificazione la decisione delle ulteriori censure (anche importanti il rifacimento del primo turno) che necessitavano di ulteriore istruttoria
”.

8.2. Poi, ha ritenuto che la censura specificata dal ricorrente con i motivi aggiunti si muovesse in una prospettiva di “ sostanziale continuità ” rispetto alle censure dedotte col ricorso introduttivo, e quindi fosse ammissibile.

9. In esecuzione della sentenza, il Prefetto di Lucca ha nominato un commissario straordinario per il Comune di Viareggio.

10. Un primo appello (n. 6409/2016) nei confronti della sentenza n. 1159/2016 è proposto dal sig. Z, il quale era risultato eletto consigliere comunale con la lista n. 10 collegata a D G.

Prospetta che le conclusioni del TAR siano erronee in quanto la violazione delle regole formali contenute nella normativa è significativa soltanto se si dimostra che il risultato elettorale è sostanzialmente inattendibile, mentre invece nel caso in esame:

(a) - quanto alla sezione n. 2, fermo restando la coincidenza tra numero dei voti attribuiti e numero dei votanti, la circostanza che nelle due buste aperte nella verificazione non siano state rivenute tutte le schede autenticate e non utilizzate, dimostra soltanto una disattenzione o un errore da parte dei componenti del seggio in ordine alla collocazione di dette schede nelle buste, ma non l’irregolarità nelle operazioni elettorali;
in via subordinata, chiede che vengano aperte le altre buste contenenti il materiale elettorale della sezione n. 2, al fine di verificare se siano rintracciabili le schede mancanti;

(b) – quanto alla sezione n. 28, il numero dei votanti è di una sola unità superiore rispetto alle schede scrutinate;
ma la circostanza è stata spiegata dal presidente, il quale ha chiarito che una elettrice, dopo essere stata identificate e perciò individuata come tale nella lista elettorale, non ha voluto ritirare la scheda, affermando che non voleva partecipare al voto;
e che ciò è stato annotato (oltre che su un block notes) sulla lista elettorale;
tale comportamento risulta conforme alla circolare ministeriale n. 23/2015 in data 22 maggio 2015;
per il principio di strumentalità, le irregolarità nelle verbalizzazioni del numero dei votanti o del numero delle schede non provocano l’annullamento delle elezioni, a meno che non incidano sull’esito elettorale complessivo o non dimostrino l’irregolarità del comportamento del seggio;
pertanto, non può condividersi quanto affermato dal TAR circa la necessità che la circostanza fosse verbalizzata sul verbale della sezione, e la necessità di annullare l’esito elettorale, indipendentemente dalla rilevanza del voto, in quanto la scheda non rinvenuta avrebbe potuto consentire un uso distorto del diritto di voto;
anche in questo caso, si tratta di effettuare una verificazione sulle liste elettorali di sezione (che hanno la stessa natura dei verbali) per riscontrare l’esistenza dell’annotazione che il presidente dichiara di aver effettuato;

(c) – il TAR ha respinto parzialmente il ricorso con la sentenza parziale n. 93/2016, e nel prosieguo del giudizio è andato al di là di quanto richiesto con la domanda ancora in esame, in quanto ha disposto il rinnovo integrale delle operazioni di voto anche con riferimento al primo turno;
anche i motivi aggiunti ritenuti fondati dal TAR non giustificavano tale pronuncia, non contenendo censure nuove (e quindi domande nuove);
in via subordinata, l’appellante chiede che l’effetto di annullamento sia limitato alle due sezioni contestate.

11. Un secondo appello (n. 6247/2016) è proposto dal sig. T, anch’egli eletto consigliere nella lista n. 10, il quale propone le seguenti censure:

(a) – vi è violazione degli effetti della preclusione endoprocessuale o del giudicato interno, derivanti dal rigetto delle censure volte all’invalidazione delle operazioni elettorali ed alla rinnovazione del primo turno, e dalla prosecuzione del giudizio con verificazione limitatamente alle censure (ipotesi) volte alla correzione dei risultati del primo turno ed alla rinnovazione del ballottaggio, censure che non potevano essere riproposte con i motivi aggiunti alla luce dei risultati della verificazione;

(b) – in ogni caso, poiché dopo le correzioni evidenziate dalla verificazione i voti attribuibili a P sono comunque maggiori di quelli attribuibili a B, il ricorso di quest’ultimo non supera la prova di resistenza ed è privo di interesse;

(c) – l’annullamento legato alla “scomparsa” delle 675 schede autenticate e non votate nella sezione n. 2 è inficiato da travisamento dei fatti, illogicità e difetto di istruttoria, in quanto non vi è incertezza sul numero dei votanti e delle schede utilizzate, e, a differenza dei casi decisi dalle sentenze invocate dal TAR, non vi è dunque incertezza sulla espressione del voto;
non potendosi escludere l’errore materiale, consistente nell’inserimento di dette schede in altre buste, il TAR avrebbe dovuto disporre la verificazione chiesta dal Comune;
il richiamo della problematica della c.d. scheda ballerina non è conferente, essendo il dato delle schede non rinvenute macroscopicamente elevato;

(d)- sulla sezione n. 28, la presenza di 575 schede votate a fronte di 576 votanti, trova giustificazione nell’esistenza di una elettrice “desistente” (la quale non aveva voluto ritirare la scheda), che non va computata nel numero dei votanti secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 23/2015 (§ 4, 5, lett. g), come risulta anche dalla dichiarazione della presidente di seggio prot. 38545/A in data 7 giugno 2016 (secondo la quale la circostanza sarebbe stata annotata nella lista sezionale dei votanti);
quanto meno, la verificazione si sarebbe dovuta estendere a detta lista, e si sarebbe dovuta ammettere la prova testimoniale al riguardo;
peraltro, anche in questo caso si tratta di un solo voto, inidoneo ad inficiare l’esito elettorale.

12. In relazione a detto ultimo appello, hanno proposto appello incidentale anche i sigg. R, P, G, C e C, anch’essi eletti consiglieri in liste collegate a D G.

Prospettano che :

(a) – il TAR ha errato nell’accogliere una domanda che era stata respinta con la sentenza parziale;
gli esiti della verificazione, disposta per valutare la domanda di riconteggio dei voti ai fini del ballottaggio, non potevano essere utilizzati per supportare una pronuncia di accoglimento della diversa domanda di rinnovazione del primo turno, che era già stata respinta;

(b) – la sentenza è erronea per non aver considerato che le contestazioni non inficiano i voti validamente espressi a favore dei candidati;

(c) – la sentenza è erronea perché non ha riconosciuto valide le operazioni della sezione n. 2, anche in presenza di dati coerenti circa il numero delle schede votate ed il numero dei votanti effettivi;
il TAR, se davvero riteneva rilevante il mancato rinvenimento delle schede non votate, in ossequio al principio di conservazione degli effetti degli atti e di strumentalità delle forme, avrebbe dovuto estendere la verificazione a tutti i plichi delle operazioni elettorali;
in via subordinata, sostengono la rinnovazione delle elezioni avrebbe dovuto essere disposta nella sola sezione n. 2;

(d) – la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha riconosciuto portata invalidante alla non corrispondenza tra numero di votanti e schede votate nella sezione n. 28;
prima ancora, le relative censure, proposte solo con motivi aggiunti all’esito della verificazione, sono inammissibili, perché non dedotte col ricorso introduttivo.

13. Anche B (oltre a controdedurre riguardo agli appelli principali) ha proposto appello incidentale nell’appello n. 6247/2016 chiedendo la riforma parziale della sentenza non definitiva n. 93/2016, nella parte in cui ha rigettato la domanda principale proposta col ricorso introduttivo.

13.1. Riguardo all’appello principale, sostiene che:

(a) – è inammissibile perché si limita a riproporre le difese svolte dall’Amministrazione in primo grado senza argomentare sulle ragioni di erroneità della sentenza;

(b) – è comunque infondato, in quanto: (i) - con la sentenza n. 93/2016 non si è formato alcun giudicato interno, in quanto B ha notificato riserva di appello e conseguentemente il TAR non aveva esaurito il proprio potere di esame dei vizi denunciati in ricorso e specificati con i motivi aggiunti;
(ii) – la sentenza n. 93/2016 si è limitata a pronunciare su questioni che potevano essere decise allo stato degli atti, senza necessità di istruttoria, lasciando aperta la possibilità di una più analitica disamina sui restanti profili relativamente ai quali doveva essere accertata non solo l’esistenza del vizio ma anche la sua incidenza sul procedimento elettorale;
ciò trova conferma nelle argomentazioni della sentenza appellata da controparte;

(c) – inoltre, le irregolarità riscontrate nella sezione n. 2 configurano vizi gravissimi tali da influire sulla correttezza dei risultati elettorali, basti considerare il fenomeno della scheda c.d. ballerina rapportato con l’elevato numero delle schede mancanti (675) ed il numero delle sezioni (63) in cui è suddiviso il territorio comunale, e l’esiguo divario tra il secondo ed il terzo classificato nel primo turno;
non può al riguardo essere invocato il principio della prova di resistenza;

13.2. In via subordinata, condizionata all’accoglimento dell’appello principale, impugna:

(a) - la sentenza parziale n. 93/2016, nella parte in cui ha respinto la domanda di rinnovazione del primo turno elettorale;
infatti, le argomentazioni relative alla portata non inficiante della presenza allo spoglio di due rappresentanti del Comune di Viareggio non identificati, unitamente a quelle sull’opportunità di disporre verificazione per le restanti censure, non supportano il dispositivo di rigetto della domanda di rinnovazione predetta;
pertanto, sussiste un contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e le argomentazioni esposte in motivazione, riconducibile ad un errore nella espressione della volizione, che comporta violazione dell’art. 88 cod. proc. amm.;

(b) – la sentenza definitiva n. 1159/2016, in quanto, pur correttamente precisando che la precedente non esauriva il potere decisionale sui restanti profili, ha comunque omesso di evidenziare che in considerazione della riserva di appello non si era formato alcun giudicato interno.

14. Nell’appello n. 6247/2016, è intervenuta ad adiuvandum la Regione Toscana, prospettando che:

- è evidente che nella sezione n. 2 c’è stato un errore, consistente nella utilizzazione della busta 3C in modo improprio, ed è probabile che le schede “scomparse”, siano semplicemente state inserite in un’altra busta;
il TAR, nonostante la richiesta, si è limitato ad estendere la verificazione alla busta 3R, ma non alle altre buste, tra cui quella contenente le schede scrutinate;

- l’annullamento disposto dal TAR sulla base del rischio legato alla pratica della c.d. scheda ballerina, implica la possibilità che le schede non rinvenute possano essere state utilizzate nelle altre sezioni elettorali, ma tale circostanza è esclusa dalla mancanza di anomalie riscontrate nelle altre sezioni oggetto di verificazione;

– quanto alla sezione n. 28, la presenza di un elettore “desistente”, che cioè rifiuti la scheda, non dovrebbe essere registrata sul verbale di sezione a pag. 23, par. 15, del relativo modulo, in quanto riguarda invece proteste e reclami, né nel par. 14, concernente il rifiuto di votare nella cabina o la riconsegna della scheda;
la circolare n. 23/2015, chiarisce che il rifiuto delle schede successivamente alla registrazione dell’elettore presso il seggio comporta un’annotazione (ad es., con la dicitura “non votante”) nella lista sezionale e nel registro per l’annotazione del numero delle tessere;
per cui il contegno del presidente del seggio non risulta scorretto;

- a ben vedere, per detta sezione non sussiste affatto quella discrasia riguardo al numero dei votanti dalla quale il TAR ha fatto derivare una complessiva inattendibilità dell’esercizio del voto e dello scrutinio.

15. B ha depositato memorie, anche eccependo l’inammissibilità dell’intervento della Regione, in quanto dall’accoglimento dell’appello principale non conseguirebbe per l’ente territoriale alcuna utilità giuridica.

15.1. Il Collegio ritiene di disattendere l’eccezione, non potendo negarsi l’interesse a salvaguardare la continuità della collaborazione avviata dalla Regione con i rappresentanti del Comune di Viareggio democraticamente eletti.

16. Anche R, P, G, C e C hanno depositato una memoria finale.

17. Gli appelli devono essere riuniti, in applicazione dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm.

18. Appare logicamente pregiudiziale l’esame dell’appello incidentale proposto da B per ottenere la riforma della sentenza parziale n. 93/2016, nella parte in cui ha respinto la domanda volta alla rinnovazione del primo turno elettorale.

18.1. L’appellante incidentale, nei confronti della sentenza n. 93/2016, si limita a sostenere che il TAR, nel rigettare la domanda principale, sarebbe incorso in violazione dell’art. 88 cod. proc. amm., essendovi un contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e le argomentazioni esposte in motivazione, riconducibile ad un errore nella volizione.

A dire dell’appellante incidentale, avendo il TAR statuito solo su alcuni profili di impugnazione, lasciando quindi salva la possibilità di una più analitica disamina dei restanti profili, relativamente ai quali doveva essere accertata non solo l’esistenza del vizio ma anche la sua incidenza sul procedimento elettorale, ed avendo disposto al riguardo una verificazione (che ha riguardato il rispetto di regole procedimentali “strutturalmente idonee a determinare l’annullamento delle operazioni di voto”), risulta contraddittorio il dispositivo di rigetto della domanda principale.

18.2. Nei confronti della sentenza n. 1159/2016, viene dedotta la violazione degli artt. 88 e 103 cod. proc. amm., in quanto il TAR ha omesso di evidenziare che, in considerazione della riserva di appello proposta dal ricorrente, non si era formato alcun giudicato interno e, pertanto, il TAR ben poteva esaminare i vizi denunciati con il ricorso introduttivo e specificati con i motivi aggiunti.

19. L’appello incidentale di B è infondato.

19.1. Il ricorso introduttivo era articolato in quattro motivi, che, come sopra esposto, confluivano in due domande, una volta alla rinnovazione del primo turno elettorale (principale) ed una volta al riconteggio dei voti in alcune sezioni, con conseguente ammissione al ballottaggio del ricorrente e rinnovazione del ballottaggio (subordinata).

Dalla lettura della sentenza n. 93/2016 emerge univocamente che il TAR ha ritenuto che il ricorrente B avesse prospettato, a supporto della domanda di rinnovazione del primo turno elettorale, soltanto i quattro profili di censura esaminati e respinti, e che le altre censure fossero prospettate a supporto della domanda subordinata.

19.2. Nell’appello incidentale non vengono contestate le argomentazioni con cui il TAR ha ritenuto infondate le censure esaminate nella sentenza non definitiva. Non viene contestata nemmeno la verificazione, né la delimitazione della pronuncia del TAR conseguente ad essa. Né, infine, vengono proposte censure basate su elementi diversi da quelli emersi riguardo alle sezioni n. 2 e n. 28 e sopra ricordati.

19.3. Ciò precisato, sembra evidente che non vi è alcuna contraddizione tra la motivazione ed il dispositivo di rigetto parziale.

Né può ritenersi che la verificazione risulti in contraddizione con il rigetto parziale, e quindi tale da rendere plausibile l’ipotesi di un errore nel dispositivo. Che le regole procedimentali la cui violazione era ipotizzata con le censure non ancora decise fossero “strutturalmente idonee a determinare l’annullamento delle operazioni di voto” è considerazione formulata dal TAR solo nella sentenza definitiva n. 1159/2016 (che, come si dirà, appare censurabile proprio sotto il profilo delle conseguenze che trae da detta considerazione), e che, comunque, non può sovrapporsi alla precedente valutazione modificando il collegamento tra argomentazioni di censura e domanda di annullamento riscontrato dal TAR nella prima sentenza e posto alla base della decisione di rigetto parziale.

19.4. Quanto alle censure rivolte nei confronti della sentenza n. 1159/2016, la riserva di appello non incide sui poteri del giudice di primo grado, avendo come effetto la possibilità per la parte di decidere se impugnare o meno la sentenza entro il termine di impugnazione della sentenza definitiva, vale a dire una volta che sia chiaro il complessivo assetto degli interessi determinato dal giudizio di primo grado.

Infatti, la giurisprudenza, con riferimento all’art. 279, commi 2 e 4, c.p.c., afferma che, nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr. Cass. civ., VI, n. 6689/2012;
I, n. 13513/2007).

La questione dell’esistenza o meno in concreto di una preclusione processuale viene appresso esaminata in relazione agli altri appelli.

20. Preliminarmente va però considerato che gli appellanti incidentali R ed A, oltre a prospettare censure comuni agli appelli principali, hanno ribadito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto contenenti una censura (quella accolta dal TAR, riguardante alla non corrispondenza delle schede autenticate e non votate della sezione n. 2) nuova e diversa rispetto a quelle dedotte con il ricorso introduttivo.

20.1. La censura, così prospettata, non è fondata.

La giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nel ritenere che con i motivi aggiunti non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo;
e, in particolare, che nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare (cfr., in ultimo, Cons. Stato, V, n. 1477/2016;
n. 623/2016;
n. 610/2016;
n. 5379/2015;
n. 1059/2015).

20.2. A ben vedere, la censura formulata con i motivi aggiunti può ritenersi uno sviluppo coerente della censura originariamente dedotta.

Nel ricorso introduttivo B ha infatti dedotto la violazione degli artt. 47, 53, 68 e 70 del d.P.R. 570/1960 e dei principi in materia di trasparenza e affidabilità dei risultati elettorali e della libera espressione del voto, sottolineando che la omessa verbalizzazione comporta violazione dell’obbligo specifico di riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate, che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3) del d.P.R. 570/1960).

In particolare, per la sezione n. 2, ha prospettato che “ … la riferita “discrasia” [non corrispondenza tra schede autenticate e schede bollate] accompagnata dalla omessa indicazione del numero delle schede non utilizzate e dell’eventuale sua corrispondenza al numero degli elettori non votanti – dati, quest’ultimi, non altrimenti rinvenibili all’interno del verbale -, palesa grave incertezza sull’effettivo numero delle schede autentiche e, quindi, sul regolare svolgimento dell’attività dell’ufficio ” nonché l’irregolare “ mancata determinazione (par. 20, pag. 29) del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione .” – pag. 6;
poi, con i motivi aggiunti, ha ribadito i suddetti vizi in relazione all’esito della verificazione, che ha accertato la mancanza (nella busta 3C) di 675 schede autenticate non votate.

Pertanto, non è erronea la considerazione del TAR sul punto, nel senso che si trattasse di censura già proposta con il ricorso introduttivo e successivamente solo specificata con i motivi aggiunti.

21. Possono ora esaminarsi le censure, comuni ai due appelli principali ed all’appello incidentale di R ed A, con cui si lamenta la violazione, da parte della sentenza n. 1159/2016, della preclusione processuale derivante dalla decisione di rigetto contenuta nella sentenza non definitiva n. 93/2016.

21.1. B ha eccepito l’inammissibilità delle censure, in quanto mera riproposizione delle difese di primo grado, senza confutazione della sentenza appellata.

21.2. L’eccezione va disattesa, sembrando evidente al Collegio che la riproposizione delle argomentazioni dedotte dinanzi al TAR sia accompagnata da critiche alle valutazioni operate dal TAR.

22. Nel merito, per quanto sopra esposto, è indubbio che la sentenza non definitiva n. 93/2016 abbia comportato il rigetto della domanda principale, volta all’annullamento delle operazioni di voto ed alla rinnovazione delle elezioni, e la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda subordinata, volta alla sostituzione del candidato B al candidato P ed alla ripetizione del ballottaggio con il candidato D G.

La sentenza n. 1159/2016, ciononostante, nell’accogliere le censure prospettate con motivi aggiunti alla luce dell’esito della verificazione, ha ritenuto di accogliere la domanda principale, ed ha annullato l’esito delle elezioni e ne ha disposto l’integrale rinnovazione.

Come esposto, il TAR ha giustificato detta soluzione sottolineando che la potenziale idoneità delle circostanze oggetto di verificazione a determinare l’annullamento delle operazioni di voto escludeva che si trattasse di definitiva reiezione delle censure volte a determinare detto annullamento, e conduceva invece a ritenere che la sentenza non definitiva avesse deciso alcune censure, rinviando l’esame delle altre, anche comportanti il rifacimento del primo turno, all’esito della verificazione (si veda quanto riportato per esteso al punto 8.1.).

22.1. Ma, così facendo, il TAR ha spostato l’oggetto dell’interpretazione della portata della precedente sentenza, dalla distinzione tra le domande, a quella tra le censure dedotte.

E’ vero che il rigetto aveva riguardato solo una parte delle censure astrattamente idonee a determinare la rinnovazione delle elezioni, tuttavia quelle non decise, secondo quanto affermato dalla sentenza non definitiva (non adeguatamente censurata sotto tale profilo), erano state prospettate a supporto di una domanda diversa e più circoscritta. Dal punto di vista testuale, ma anche se si considera la coerenza tra motivazione e dispositivo, la portata decisoria di rigetto della sentenza non definitiva non lascia spazio a dubbi.

Pertanto, il TAR, con la seconda sentenza (pronunciata da un collegio non identico al precedente, con diverso relatore), ha ampliato il petitum che, in base alla prima sentenza, ancora restava da decidere.

22.2. Ciò, per quanto sopra esposto (riguardo alla reiezione dell’appello incidentale di B), non era consentito.

Infatti, l’ipotesi di una sentenza provvisoria, suscettibile di revisione all’esito dell’istruttoria, contrasta con i principi processuali, secondo i quali le sentenze non definitive che decidono parzialmente le domande proposte hanno effetti endoprocessuali assimilabili al giudicato interno e fanno sì che il giudice si spogli della potestas iudicandi relativamente alle questioni decise.

Né a diversa conclusione conduce la considerazione della riserva d’appello notificata ex art. 103 cod. proc. amm. dal ricorrente riguardo alla sentenza n. 93/2016, posto che detta riserva ha consentito di collegare alla pronuncia definitiva l’onere di impugnazione della parte, ma certamente non poteva far sì che il giudice mantenesse un potere di riesame, alla luce delle censure ancora non definitivamente esaminate, della domanda già respinta.

22.3. Pertanto, deve ritenersi che, esaminando le censure, prospettate mediante motivi aggiunti alla luce dei risultati della verificazione, ai fini della rinnovazione delle elezioni, il TAR abbia violato gli effetti della preclusione endoprocessuale, derivante dalla decisione di rigetto contenuta nella sentenza n. 93/2016.

In altri termini, il TAR ha errato nell’accogliere una domanda che era stata respinta con la sentenza parziale, posto che gli esiti della verificazione, disposta per valutare la domanda di riconteggio ai fini dell’ammissione del ricorrente B al ballottaggio e della rinnovazione (soltanto) di esso, non potevano essere utilizzati per consentire di rivalutare l’altra e diversa domanda già respinta.

22.4. Quanto appena esposto conduce a ritenere che il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i motivi aggiunti, in quanto volti (e potenzialmente idonei, soltanto) ad ottenere la rinnovazione delle operazioni elettorali, vale a dire a sostenere (sia pure sulla base di un vizio focalizzato e specificato grazie alla verificazione) una domanda già respinta, anziché la correzione dei risultati del primo turno e l’ammissione del ricorrente B al ballottaggio.

23. E’ poi evidente che, ai fini dell’accoglimento della predetta domanda subordinata che restava sottoposta all’esame del TAR, le censure che, sulla base dell’esito della verificazione, sono state ritenute fondate in primo grado, non possono avere rilevanza, non essendo emersi elementi che dimostrino vizi comportanti l’attribuzione di maggiori voti al ricorrente o di minori voti al controinteressato P.

24. La sentenza n. 1159/2016 merita pertanto di essere riformata, con dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti e rigetto integrale del ricorso introduttivo proposti in primo grado.

25. Per completezza, può aggiungersi che le irregolarità riscontrate a seguito della verificazione non avrebbero comunque potuto comportare, senz’altro approfondimento istruttorio, l’annullamento delle operazioni elettorali.

Ma, al massimo, dare adito ad un supplemento di verificazione, nel senso richiesto dagli appellanti principali.

25.1. Il Collegio non intende negare che la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni richiamate dal TAR, possa essere di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali.

25.2. Giova però ricordare che la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale.

25.3. La verificazione disposta dal TAR ha condotto ad un giudizio di sostanziale regolarità riguardo a 9 delle 11 sezioni oggetto di censura, posto che solo per le sezioni n. 2 e n. 28 sono stati riscontrati profili critici.

25.4. Anche se la c.d. prova di resistenza non può risultare risolutiva, in senso tecnico, in quanto tra il candidato ammesso come secondo al ballottaggio e quello escluso dal prosieguo della competizione, vi sono stati soltanto 27 voti di differenza, l’esito elettorale evidenzia una grande differenza di voti a vantaggio del candidato eletto a sindaco, sia nel ballottaggio (60,33-39,67 %) sia nel primo turno (43,49% - 28,32% - 28,18%).

25.5. Il TAR ha ritenuto di escludere la rilevanza della prova di resistenza, soprattutto in ragione della natura del vizio riscontrato nella sezione n. 2, ritenendo che assuma una portata invalidante, in quanto sintomo inequivoco di grave irregolarità delle votazioni.

25.6. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale la non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate comporta l’annullamento delle operazioni di voto, in ragione della possibilità che si sia verificata la pratica della c.d. scheda ballerina.

A ben vedere, tuttavia, non manca un precedente recente di questa Sezione, che ha ritenuto che detta non coincidenza non inficiasse l’esito dello scrutinio, in quanto di proporzioni numeriche tali da non consentire una modifica del risultato elettorale (Cons. Stato, III, n. 2950/2016).

Soprattutto, le pronunce d’appello invocate dal TAR, o contengono affermazioni di principio sulla potenziale rilevanza viziante di detta non coincidenza (V, n. 3829/2011, n. 1059/2016 e n. 5670/2016;
al pari di altre: n. 245/2016, n. 1067/2016, n. 3166/2016, n. 1374/2015) ma tuttavia in quei casi in concreto non risultate decisive ai fini dell’annullamento dell’esito delle elezioni;
o, comunque, riguardano vicende nelle quali la mancanza di coincidenza del numero delle schede autenticate con la somma delle schede votate e di quelle non utilizzate, ovvero l’impossibilità di verificare la coincidenza, riguardavano un certo numero di sezioni, così da far supporre la diffusione sistematica della irregolarità (V, n. 3323/20207), o addirittura risultava impossibile effettuare una verificazione perché le schede erano andate perdute a seguito di un allagamento degli archivi (CGA, n. 47/2014).

In sostanza, la non coincidenza si accompagnava ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l’irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina.

25.7. Nel caso in esame, non si riscontra una situazione analoga.

Non perché la suddetta pratica debba essere esclusa in relazione al contesto territoriale di Viareggio, come pure hanno sostenuto gli appellanti principali nel corso della discussione in udienza, non potendosi assumere senza adeguati approfondimenti un simile tranquillizzante postulato.

Ma in quanto i connotati concreti della vicenda non rendono plausibile che sia verificata.

25.8. Infatti, il TAR, nel valutare la gravità dell’irregolarità riscontrata, sembra aver presupposto che le 675 schede “scomparse” possano essere state utilizzate nelle altre sezioni elettorali, precompilate per favorire qualche candidato;
ma ciò è ragionevolmente smentito dalla circostanza che in nessuna delle 11 sezioni oggetto di verificazione è comparsa alcuna scheda autenticata o bollata che riportasse timbro o firma di uno scrutatore appartenente alla sezione 2, e non risulta che in alcun verbale delle 62 sezioni elettorali siano state indicate anomalie nel bollo o nella firma di autentica.

Al contrario, è proprio il numero elevato di schede autenticate e non votate “scomparse” nella sezione 2, a rendere assai più plausibile l’ipotesi alternativa, e cioè che vi sia stato un errore da parte della commissione elettorale nella utilizzazione della busta 3C e che dette schede siano semplicemente state inserite in un’altra busta, non sottoposta a verificazione.

25.9. Anche l’irregolarità riscontrata nella sezione n. 28 non sembra poter invalidare il risultato elettorale, trattandosi della discordanza di un solo voto, in un contesto che non lascia altrimenti supporre l’irregolarità delle operazioni di voto.

Infatti, non sembra sussistere quell’ “ incredibile balletto in ordine al numero dei votanti …” che il TAR ha stigmatizzato facendone discendere un giudizio di complessiva inattendibilità dello scrutinio, posto che, secondo quanto sottolineato dalla Regione e dagli appellanti principali, dal verbale della sezione si evince che il numero di voti validi per le liste è 506, cui si sommano 26 voti per il solo candidato alla carica di sindaco (e si giunge a 532), e 43 schede bianche o nulle, per un totale di 575 voti. Mentre, per quanto riguarda la differenza di una scheda rispetto al numero dei votanti registrati (576), non appare implausibile la spiegazione, seppur irrituale, dell’accaduto contenuta nella dichiarazione del presidente del seggio elettorale, sopramenzionata.

26. La complessità ed opinabilità delle questioni affrontate suggerisce l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, ad eccezione dei costi della verificazione, liquidati e posti a carico del Comune di Viareggio dal TAR, che B dovrà rimborsare al Comune.

27. B dovrà anche rimborsare agli appellanti il contributo unificato che hanno anticipato per la proposizione dei gravami, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1., del d.P.R. 115/2002.

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