Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-10-31, n. 201405411

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-10-31, n. 201405411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405411
Data del deposito : 31 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04315/2014 REG.RIC.

N. 05411/2014REG.PROV.COLL.

N. 04315/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4315 del 2014, proposto da:
Servizi Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Ermes Coffrini, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi N. 87;



contro

Azienda Sanitaria Regionale Molise - Asrem, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso NO IE in Roma, via Albalonga, 7;



nei confronti di

Hospital Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00287/2014, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura del servizio di lavanolo, disinfezione,gestione del guardaroba,trasporto,ritiro,riconsegna biancheria per i presidi ospedalieri e le strutture territoriali della Asrem

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Regionale Molise - Asrem e di Hospital Service Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Colarizi, Panizzolo su delega di Colalillo e Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto da Servizi Italia S.p.A. avverso la delibera (n.531 in data 7 maggio 2012) con cui il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (d’ora innanzi: ASREM) ha esteso, in favore della Hospital Service S.r.l., l’oggetto del contratto di fornitura del servizio di lavanolo per le strutture dipendenti dalla ASREM, l’oggetto del contratto, di durata novennale, stipulato con la controinteressata il 24 novembre 2009, sulla base del rilievo che la ricorrente non avrebbe ricavato alcuna concreta utilità dell’eventuale annullamento della delibera gravata.

Avverso la predetta decisione ha proposto appello Servizi Italia, contestando la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, insistendo nel censurare la legittimità della delibera gravata e concludendo per l’annullamento di quest’ultima, in riforma della sentenza appellata.

Resistevano l’ASREM e Hospital Service, riproponendo l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado (non esaminata dal T.A.R.), contestando la fondatezza dell’appello e domandandone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.- Il rispetto dell’ordine logico nella trattazione delle questioni controverse impone di principiare dalla disamina dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, ritualmente riproposta dalle parti appellate con le memorie di costituzione (in quanto non esaminata dal Tribunale di prima istanza e, di conseguenza, non contestabile con le forme dell’appello incidentale, come erroneamente rilevato dall’appellante).

Rispetto, infatti, alla questione della sussistenza in capo a Servizi Italia di un interesse idoneo a legittimarla

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