Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-27, n. 201102469

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-04-27, n. 201102469
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102469
Data del deposito : 27 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03023/2006 REG.RIC.

N. 02469/2011REG.PROV.COLL.

N. 03023/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3023 del 2006, proposto dal signor S S, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso Studio Lenoci in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

contro

Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per la Puglia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Nardo';

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I, n. 867/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA - NULLA OSTA IN RELAZIONE A UN VINCOLO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per la Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. S S riferisce di aver proposto ricorso (recante il n. 1464/97) innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce al fine di ottenere l’annullamento del parere negativo, ai soli fini ambientali e paesaggistici reso dal Sindaco del Comune di Nardò (LE), nell’ambito di un procedimento finalizzato al rilascio di concessione edilizia in sanatoria per un immobile abusivo (art. 32, l. 47 della l. 28 febbraio 1985, n. 47).

A tal fine, l’odierno appellante esponeva di aver presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria per un manufatto costruito in località Santa Maria al Bagno nel corso del 1980, in assenza della prescritta licenza edilizia.

Il Sindaco (conformandosi all’avviso espresso dalla competente commissione edilizia comunale) con provvedimento in data 28 febbraio 1997, esprimeva il richiamato parere negativo “ in quanto la costruzione ricade nella fascia dei 300 mt dal confine con il Demanio. I Lavori sono iniziati nell’ottobre 1980 successivamente alla data di imposizione del vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art 51 lett. “f” della L.R. 56/80 ”.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito respingeva il ricorso osservando:

- che il Comune di Nardò avesse correttamente rilevato l’esistenza in loco di un vincolo di inedificabilità assoluta (sia pure, di durata temporanea) ai sensi dell’art. 51 della L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, il quale avrebbe comunque reso non sanabile l’opera in questione, anche ai sensi dell’art. 33, l. 47 del 1985, cit;

- che risultassero infondati gli ulteriori argomenti con i quali l’odierno appellante aveva tentato di affermare la sanabilità dell’intervento edilizio in parola.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. S S il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di doglianza

All’udienza pubblica del 15 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal proprietario di un fondo nell’ambito del Comune di Nardò(LE) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione staccata di Lecce con cui è stato respinto il ricorso avverso l’atto del Comune con cui è stato espresso parere negativo ai sensi dell’art 32, l. 28 febbraio 1985, n. 47 nell’ambito di un procedimento finalizzato al rilascio di concessione edilizia in sanatoria per un immobile abusivo realizzato a meno di 300 mt. dalla linea di costa.

2. Con l’unico motivo di gravame, l’appellante lamenta che i primi Giudici abbiano omesso di rilevare che, nelle more del giudizio (incardinato nel 1997), si erano verificati due eventi i quali avrebbero certamente dovuto deporre nel senso dell’assentibilità della richiesta sanatoria edilizia:

- in primo luogo, l’approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (delibera di G.R. 1478 del 15 febbraio 2000), il quale avrebbe comportato il venir meno della preclusione edificatoria assoluta enunciata dal Comune ai sensi dell’art. 51, L.R. 31 maggio 1980, n. 56;

- in secondo luogo, l’approvazione ad opera del Comune di Nardò della delibera commissariale n. 292 del 4 giugno 2002 la quale, includendo l’area su cui sorge l’immobile nel novero dei ‘territori costruiti’, avrebbe a propria volta determinato il venir meno della richiamata preclusione edificatoria.

In definitiva, nell’adottare la pronuncia oggetto del presente gravame, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare che il vincolo di inedificabilità ritenuto dal Comune dirimente ai fini del diniego di sanatoria avesse un carattere solo temporaneamente assoluto , in quanto destinato a recedere per effetto delle richiamate circostanze (e, in particolare, per effetto dell’approvazione del P.U.T.T. / Paesaggio).

2.1. L’appello è infondato.

2.2. Dalla sintesi dell’articolazione dei motivi di gravame effettuata sub 2 emerge che il proprium delle doglianze svolte in sede di appello non si rivolga avverso la parte della pronuncia con cui è stata dichiarata l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti avverso il parere comunale negativo espresso ai sensi dell’art. 32, l. 47 del 1985. Al contrario, l’appellante osserva che l’adozione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (febbraio 2000) e la delibera commissariale di inclusione dell’area in questione nell’ambito dei ‘territori costruiti’ (giugno 2002) avrebbero determinato una sorta di ‘ illegittimità postuma ’ del parere comunale del 1997 con cui si era ritenuta la non sanabilità dell’opera per l’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta (sia pure limitata nel tempo).

Tuttavia, la pretesa della parte appellante non può in alcun modo trovare accoglimento a mente del consolidato orientamento secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum , con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi (Cons. Stato, VI, 3 settembre 2009, n. 5195).

Pertanto, poiché alla data in cui l’immobile fu realizzato (1980) e alla data in cui il Comune adottò il parere negativo (1997) sussisteva un vincolo di in edificabilità assoluta sull’area, non può dubitarsi della correttezza dell’avviso espresso dal Comune, rettamente fondata sullo stato di fatto e di diritto al tempo esistente.

Del resto, l’appellante non articola alcun motivo di ricorso avverso la parte della sentenza con cui si è statuito che, al momento in cui l’istanza di sanatoria fu proposta ed esaminata, ostava in modo assoluto alla sua assentibilità la circostanza per cui l’area ricadesse entro la fascia dei 300 mt. dalla linea di costa e che, quindi, fosse sottoposta a un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 51, L.R. 56 del 1980.

2.2. Ma anche a voler tenere in qualche considerazione le circostanze invocate dell’appellante (ossia, le delibere di approvazione del

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