Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-01, n. 202007619

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-01, n. 202007619
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007619
Data del deposito : 1 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2020

N. 07619/2020REG.PROV.COLL.

N. 00114/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Impastato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, n. 32;



contro

Il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione I, n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere Emanuela Loria e udito per la parte ricorrente l’avvocato Aristide Police su delega dichiarata di Ignazio Impastato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è la nota emessa dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano in data 23 settembre 2016 recante l’ordine impartito al caporal maggiore capo scelto -OMISSIS- di rientrare al reparto di appartenenza – 3° Reggimento artiglieria ridislocato da Tolmezzo a Orzano di Remanzacco – alla data (9 marzo 2017) di cessazione degli effetti della assegnazione temporanea al Comando militare Esercito “Sicilia” ubicato in Palermo, disposta a suo tempo ai sensi dell’art. 42 bis t.u. n. 151 del 2001, con decorrenza dal 10 marzo 2014, per la nascita del figlio primogenito.

1.1. L’interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Friuli, articolando cinque autonomi motivi, ha proposto domanda per l’accertamento del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare e di risarcimento del danno.

1.2. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. -OMISSIS-:

I) non ha esaminato l’eccezione di tardività del ricorso a cagione della sua infondatezza nel merito;

II) ha confermato la propria competenza;

III) ha rigetta i cinque motivi esaminandoli congiuntamente;

IV) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00.

2. L’interessato ha proposto appello avverso la indicata sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, articolando due complessi mezzi di gravame (da pagina 17 a pagina 51 del ricorso) e riproponendo i motivi che, secondo la sua prospettazione, non sarebbero stati esaminati dal primo giudice.

2.1. L’appellante, in data 31 marzo 2019, ha depositato una prima istanza di misure cautelari – che ha rinunciato alla camera di consiglio del 18 aprile 2019 - e, in data 8 gennaio 2020, una istanza di anticipazione dell’udienza pubblica di discussione della causa.

2.2. Il medesimo ha, quindi, depositato in data 10 febbraio 2020, una ulteriore domanda di misure cautelari ai sensi dell’art. 98 c.p.a.

2.3. Ha depositato altresì, in data 9 marzo 2020, una “memoria cautelare”, con allegata documentazione.

2.4. In data 11 marzo 2020 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa con deposito di documentazione in data 7 maggio 2020.

2.5. In data 6 maggio 2020 l’appellante ha depositato “NOTE D’UDIENZA”, il cui contenuto viene di seguito testualmente riportato:

“A. In vista dell’udienza per la discussione in Camera di Consiglio, si ritiene opportuno depositare le presenti note di udienza anche in applicazione della recente decretazione emergenziale da contenimento epidemiologico.

B. Stante che nelle more del parallelo procedimento di assegnazione temporanea ex lege n. 104/1992, l’Amministrazione appellata ha congelato l’ordine di rientro presso la caserma di Remanzacco - contestato in questa sede sotto altro, sia pure connesso, profilo - fino alla metà del mese di giugno, l’appellante intende rinunciare alla presente domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, senza rinunciare tuttavia alla richiesta di compattamento con il merito ex art. 60 c.p.a. laddove l’Ecc.mo Collegio dovesse ravvisare la sussistenza dei relativi presupposti.”

2.6. Con ordinanza n. 2452 dell’8 maggio 2020 è stata respinta la domanda cautelare <<Considerato che la presente controversia non riguarda in alcun modo la richiesta del militare di essere trasferito per assistere l’affine

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