Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306439

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-03, n. 202306439
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306439
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 06439/2023REG.PROV.COLL.

N. 02651/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2023, proposto dai signori A P, G B M, D P, G F, S P e M C, rappresentati e difesi dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 7920/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;

visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023, il consigliere F F e uditi per le parti l’avvocato Simone Cadeddu, per delega dell’avvocato M F, e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- Premesso che i signori A P, G B M, D P, G F, S P e M C hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 7920/2021, con cui è stato accolto il loro appello e, pertanto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 7944/2019, è stato accolto il ricorso di primo grado n. 2587 del 2009;

- considerato che le amministrazioni statali si sono costituite in giudizio, resistendo al ricorso e depositando una relazione del Segretariato generale del Ministero della difesa, che si è occupato di coordinare l’istruttoria della pratica;

- rilevato che mediante il ricorso di primo grado gli interessati avevano rassegnato le seguenti conclusioni: « accertare e dichiarare in favore dei ricorrenti il diritto alla corresponsione dell’indennità di lungo servizio all’estero e/o del trattamento economico previsto dagli art. 1 ess. della Legge 8 luglio 1961 n. 642 in occasione della missione all’estero, per oltre sei mesi, presso l’NDC –GR (

NATO

Deployable Corps Greece) di Salonicco, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell’effettivo soddisfo con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme non corrisposte a titolo di indennità di lungo servizio all’estero di cui agli art. 1ss della Legge 8 luglio 1961 n. 642, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del dirotto fino a quella dell’effettivo soddisfo
»;

- osservato altresì che il Consiglio di Stato, con la sentenza ottemperanda, ha precisato che « per il periodo anteriore al 31 agosto 2004 l’invio di personale militare da parte degli Stati aderenti all’iniziativa deve intendersi come effettuato al fine di collaborare alla costituzione del citato organismo, di tal ché per tale periodo al suddetto personale militare competeva l’indennità di missione ex r.d. n. 941/1926, una volta “attivato” l’organismo con efficacia dalla data del 31 agosto 2004, per il periodo successivo deve ritenersi invece spettante il trattamento ex art. 1 della n. 642/1961 (ovviamente, al ricorrere del secondo presupposto previsto dalla norma, ossia il prolungamento della missione oltre i sei mesi: presupposto che, però, qui non è in discussione) »;

- precisato dunque che in forza della predetta statuizione, passata in giudicato e, in ogni caso, esecutiva sin dalla sua pubblicazione, gli odierni ricorrenti hanno diritto di ricevere il trattamento economico di cui alla legge n. 642/1961 per complessivi 333 giorni ciascuno, ovverosia per il periodo dal 31 agosto 2004 al 29 luglio 2005, loro ultimo giorno di servizio;

- rilevato che in data 7 luglio 2022 l’ufficio amministrazioni speciali del Segretariato generale del Ministero della difesa ha inviato agli interessati un prospetto riassuntivo in cui è stato tra l’altro rappresentato che l’importo è stato calcolato con una decurtazione annua di 30 giorni di licenza ordinaria e che poi i ricorrenti hanno ricevuto il pagamento delle somme liquidate insieme ai relativi cedolini, i quali contenevano importi che non avevano riscontro nella documentazione precedentemente inviata dall’amministrazione, né nei calcoli da loro elaborati;

- rilevato altresì che in data 7 febbraio 2023 il centro nazionale amministrativo dell’Esercito italiano ha inviato nuovamente agli interessati i cedolini dei pagamenti e i prospetti con il dettaglio delle ritenute fiscali e previdenziali;

- osservato che la pubblica amministrazione ha compiuto un’illegittima decurtazione di 30 giorni dalla indennità dovuta, sul presupposto dell’avvenuta fruizione della licenza ordinaria da parte di ciascuno degli odierni ricorrenti, che tuttavia è inconferente, in quanto, con la sentenza ottemperanda è stato accertato il diritto dei ricorrenti di percepire l’assegno di lungo servizio di cui alla legge n. 642/1961 per 333 giorni, ovverosia per l’intero periodo dal 31 agosto 2004 al 29 luglio 2005, al netto soltanto di quanto da essi già percepito per il medesimo periodo a titolo di indennità di missione di cui al regio decreto n. 941/1926, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sul coacervo, ma senza altra decurtazione di alcun genere;

- evidenziato, pertanto, che, a prescindere dalla circostanza che non vi è prova alcuna che in quel lasso di tempo i ricorrenti abbiano effettivamente goduto di 30 giorni ciascuno di licenza ordinaria, la decurtazione de qua non può legittimamente essere effettuata in sede di esecuzione di una sentenza che non ne fa menzione e in assenza di alcuna eccezione dell’amministrazione sul punto nel corso del giudizio di cognizione;

- osservato in generale che l’amministrazione non ha conteggiato congruamente le somme di cui al regio decreto n. 941/1926 per il periodo dal 31 agosto 2004 al 29 luglio 2005 da detrarre dall’assegno di cui alla legge n. 642/1961, in quanto la diaria di cui al citato regio decreto da somministrare al personale comandato a prestare servizio all’estero, la cui missione si protragga oltre i 6 mesi – come avvenuto nel caso di specie – va ridotta di 1/4, e, qualora il personale sia stato alloggiato in una struttura alberghiera, va ridotta ulteriormente di 1/3, mentre le spese alberghiere sono a carico della pubblica amministrazione;

- precisato in particolare che il signor A P è stato autorizzato ad alloggiare presso una struttura alberghiera per 333 giorni, con conseguente necessità della doppia riduzione di 1/4 e di 1/3 dell’importo da egli percepito in base al regio decreto n. 941/1926, che va conteggiato in detrazione rispetto a quanto dovutogli in applicazione della legge n. 642/1961;

- osservato che la relazione dell’amministrazione non è idonea a giustificare legittimamente i minori importi erogati in esecuzione della sentenza ottemperanda, stante l’intangibilità del giudicato e l’impossibilità di effettuare in sede di ottemperanza eccezioni non proposte in sede di cognizione;

- considerato inoltre che le problematiche inerenti alla competenza degli enti pagatori e al reperimento della documentazione sulle missioni non possono andare a detrimento dei diritti creditori riconosciuti ai ricorrenti, i quali hanno inoltrato i documenti in loro possesso e le dichiarazioni sostitutive, non ponendosi pretendere ulteriori aggravi procedimentali in capo ai privati per ovviare alle pur comprensibili difficoltà istruttorie dell’amministrazione militare;

- reputato, pertanto, di dover ordinare alle amministrazioni di dare corretta e piena esecuzione alla sentenza ottemperanda entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, tramite il riconoscimento e il versamento a tutti i ricorrenti delle somme a loro definitivamente dovute nei sensi sopra espressi;

- ritenuto altresì di dover nominare sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il segretario generale del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delega;

- reputato che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio d’ottemperanza;

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